03.1077 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
L'INSAI considera per principio rispondenti a verità i dati forniti dagli stessi assicurati, dai datori di lavoro e dal medico curante. Inoltre, i contatti tra responsabili degli incarti delle agenzie INSAI e medici di circondario dell'INSAI da una parte e assicurati dall'altra, forniscono ulteriori elementi sui fatti da accertare. Se assicurati o terzi fornissero indicazioni su tentativi di manipolazione del diritto alle prestazioni o se vi fossero fondati sospetti d'intenzioni fraudolente, l'assicurato interessato verrebbe interpellato. Se la falsificazione dei fatti o l'intenzione fraudolenta venisse confermata, l'INSAI rinuncerebbe al perseguimento penale. Una sorveglianza mirata ha luogo solo quando non si riesce a dissipare un grave sospetto e deve essere autorizzata nonché ordinata dall'amministrazione centrale di Lucerna (accade attualmente da una alle tre volte all'anno, su un totale di 450'000 casi d'infortunio). Le indagini ed i pedinamenti devono svolgersi solo in settori pubblici. La sfera intima ne è tassativamente esclusa.
L'AI esegue i propri accertamenti soprattutto in relazione alle invalidità dovute a malattia. I diritti alle prestazioni sono dunque valutati soprattutto in base a certificati e perizie mediche nonché ad eventuali provvedimenti d'integrazione professionale. Inoltre l'AI è organizzata in modo completamente diverso dall'assicurazione contro gli infortuni. Fino ad oggi, nel quadro degli accertamenti eseguiti, l'AI non ha mai ritenuto necessario applicare metodi di sorveglianza.
Ad 2
Gli assicuratori sociali devono accertare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti secondo il principio inquisitorio. Questo è in particolare quanto risulta dall'articolo 43 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale questa disposizione può essere considerata una base giuridica sufficiente perché risultati di pedinamenti o videosorveglianze commissionati da terzi vengano ammessi come prove. D'altro canto un assicuratore sociale potrebbe appellarsi all'articolo 56 capoverso 3 della legge di procedura civile federale (in relazione con l'articolo 19 PA e l'articolo 55 LPGA) per far eseguire un pedinamento o una videosorveglianza: infatti corrispondono ad un'ispezione a sorpresa (cioè svolta senza avere precedentemente informato la parte interessata).
Il grado d'accertamento cui è tenuto un assicuratore sociale è soprattutto una questione di proporzione. Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che la limitazione della protezione della sfera privata è nell'interesse pubblico se si tratta di non fornire prestazioni non dovute. Nel caso in cui sorgessero dubbi o sospetti sulla plausibilità dell'obbligo di versare prestazioni, l'INSAI e gli altri assicuratori LAINF sono tenuti a compiere le verifiche del caso in modo opportuno, nell'interesse di chi paga i premi. Una deroga alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), della portata dell'esecuzione di un pedinamento o di una videosorveglianza nascosta da parte di un assicuratore sociale è giustificabile solo in presenza di sospetti gravi e una volta esaurite tutte le altre possibilità di conseguire elementi probatori a conferma o ad eliminazione dei sospetti. Il Consiglio federale è quindi del parere che tali provvedimenti vadano presi solo in casi eccezionali.
Naturalmente le riprese video o i rapporti dei pedinamenti devono essere messi a disposizione delle parti perché possano prendere posizione sulla veridicità del materiale e sulla legalità dell'esecuzione.
Ad 3
Nel corso delle trattative sui regressi con gli assicuratori di responsabilità civile, l'INSAI si è talvolta confrontata con simili rapporti e/o riprese video. L'INSAI utilizza i rapporti e le riprese video forniti dalle compagnie d'assicurazione private solo se sono stati eseguiti tenendo conto della sfera privata degli assicurati interessati come quelli ordinati dall'INSAI stesso. Ad oggi l'INSAI non ha mai partecipato ai costi sostenuti dalle compagnie private d'assicurazione a quest'effetto.
Ad 4
Finora in ambito AI non sono mai stati utilizzati risultati di pedinamenti eseguiti da assicurazioni private e non è neppure previsto che in futuro l'AI commissioni tali controlli o partecipi alla loro esecuzione.
Risposta del Consiglio federale.