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03.1079 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie è stata varata quale risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 febbraio 1991. È entrata in vigore il 1° luglio 2003, dopo che con la ratifica del Guatemala avvenuta il 14 marzo 2003 è stato raggiunto il minimo necessario di 20 adesioni. Gli altri 19 Stati contraenti sono, nell'ordine cronologico delle loro adesioni, Egitto, Marocco, Seicelle, Colombia, Filippine, Sri Lanka, Uganda, Bosnia ed Erzegovina, Capo Verde, Azerbaigian, Messico, Senegal, Bolivia, Ghana, Guinea, Uruguay, Belize, Tagikistan ed Ecuador.

2. La Convenzione verte sulla migrazione e disciplina lo statuto giuridico dei lavoratori migranti durante la loro dimora, senza tuttavia regolarne il permesso. È definito in modo completo il concetto di "lavoratore migrante". Si tratta di ogni persona che eserciterà, esercita o ha esercitato un'attività dietro compenso in uno Stato di cui non ha la cittadinanza. Determinate categorie di persone, come apprendisti o rifugiati e apolidi, non sono invece comprese nel campo d'applicazione della Convenzione.

Una parte della Convenzione concerne tutti i lavoratori migranti, a prescindere dal loro statuto, e riguarda quindi anche stranieri la cui presenza non è regolarizzata. Un'altra parte dell'accordo concerne soltanto i lavoratori migranti che dispongono dei documenti necessari e il cui statuto è regolato. Oltre al rispetto dei diritti umani in generale, i lavoratori migranti clandestini hanno in particolare diritto alle stesse condizioni lavorative che valgono per i cittadini dello Stato contraente. Lo Stato contraente deve far sì che eventuali pretese nei confronti del datore di lavoro possano essere fatte effettivamente valere. Ai lavoratori migranti la cui presenza è regolarizzata sono riconosciuti diversi diritti supplementari; questo allo scopo di garantire il più possibile la parità di trattamento con i cittadini dello Stato contraente.

3. Il Consiglio federale ritiene problematiche per la Svizzera soprattutto quelle parti della Convenzione che riconoscono a lavoratori migranti clandestini diritti che vanno oltre i diritti dell'uomo in generale. Non è da escludere che in singoli casi occorrerebbe addirittura riconoscere un diritto di dimora temporaneo, per permettere alla persona la cui presenza è irregolare di far valere davanti a un'autorità giudiziaria i suoi diritti nei confronti del datore di lavoro. Nonostante lo scopo dichiarato della Convenzione sia quello di frenare la migrazione clandestina, è possibile che i nuovi diritti riconosciuti comportino piuttosto un aumento del numero di lavoratori migranti la cui presenza non è regolarizzata.

Le disposizioni della Convenzione che concernono persone la cui presenza è regolarizzata andrebbero scrupolosamente esaminate al fine di rilevare l'eventuale "plusvalore" dell'accordo. Molti degli importanti diritti garantiti in questa parte della Convenzione sono già contemplati da strumenti giuridici esistenti e ratificati dalla Svizzera. Vanno menzionati a tal proposito in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) nonché il Patto internazionale relativo ai diritti politici (RS 0.103.2). Le disposizioni relative ai diritti dell'uomo in generale sono per il resto applicabili anche alle persone la cui presenza non è regolarizzata.

4. È noto che il disegno di nuova legge federale sugli stranieri è attualmente nella fase dei dibattiti parlamentari. La Convenzione, principalmente per i motivi suesposti, è in contrasto con la politica migratoria del Consiglio federale espressa nel citato disegno di legge. A questo punto esaminare la possibilità di firmare la Convenzione equivarrebbe a dare un segnale sbagliato e precorrerebbe i lavori parlamentari. Qualora in futuro la nuova legge, nella sua versione definitiva, dovesse rivelarsi compatibile con la Convenzione, un tale esame potrebbe eventualmente essere effettuato.

Occorre inoltre sottolineare che finora hanno aderito alla Convenzione quasi esclusivamente Paesi d'origine di migranti, mentre un solo Stato membro dell'OCSE ha ratificato l'accordo. Prima di esaminare un'eventuale ratifica, occorrerebbe quindi attendere e vedere quale orientamento adotteranno gli altri Paesi europei nei confronti della Convenzione.

5. Benché il Consiglio federale ritenga prematuro esaminare un'eventuale ratifica della Convenzione, è importante rilevare che la Confederazione giudica molto importante la lotta contro la discriminazione. Ciò si concreta attraverso le funzioni complementari che assumono unità amministrative (Servizio per la lotta al razzismo, Ufficio di coordinamento per questioni di uguaglianza), da un canto, e commissioni indipendenti extraparlamentari, dall'altro (ad es. Commissione federale contro il razzismo, Commissione federale per i problemi della donna).

Risposta del Consiglio federale.

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