Lexipedia

03.1091 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le domande poste dall'autore dell'interrogazione toccano diversi aspetti relativi alla gestione dell'acqua potabile e richiedono alcune osservazioni preliminari. La Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, firmata ad Helsinki nel 1992, è entrata in vigore il 6 marzo 1996. Nell'ambito di tale accordo, i Paesi firmatari hanno negoziato un protocollo sull'acqua e la salute, in collaborazione con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS/Europa). La Svizzera è uno dei 32 Paesi che hanno firmato il protocollo nel 1999. Il documento mira a promuovere l'accesso all'acqua potabile per tutti, un adeguato trattamento delle acque di scarico, la salvaguardia efficace delle risorse idriche nonché la protezione della salute dalle malattie legate all'acqua. Il protocollo entrerà in vigore quando i 16 Paesi firmatari l'avranno ratificato. Attualmente sono in 10 ad averlo fatto. Secondo il programma stabilito dagli altri 6 Paesi, la procedura di ratifica dovrebbe essere conclusa entro la prima riunione degli Stati parte che avrà luogo nel giugno 2004, contemporaneamente alla Conferenza ministeriale dell'OMS/Europa sull'ambiente e la salute.

Qui di seguito le risposte alle diverse domande poste dall'autore dell'interrogazione:

1. In Svizzera è in corso la procedura preparatoria per la ratifica del Protocollo. Una valutazione, commissionata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha permesso di stabilire che tale ratifica implicherebbe per la Svizzera i seguenti nuovi obblighi:

- garantire un coordinamento formale tra le differenti autorità preposte alla gestione dell'acqua potabile;

- istituire un centro nazionale di raccolta dei dati sull'acqua potabile;

- valutare la situazione a livello nazionale, dopo aver stabilito degli obiettivi per la Svizzera;

- introdurre un sistema d'informazione per il pubblico;

- fornire un rapporto periodico all'attenzione delle istanze internazionali.

2. È esatto affermare che nel settore dell'acqua potabile e delle acque balneabili l'UFSP dispone di risorse limitate, corrispondenti attualmente a un posto a metà tempo.

3. Le basi legali relative all'igiene dell'acqua sono fissate nella legge sulle derrate alimentari e nelle ordinanze correlate. Nel nostro Paese federalista, l'esecuzione è di competenza dei Cantoni, i quali effettuano i diversi controlli necessari. L'UFSP riceve i rapporti annuali dei laboratori cantonali e deve essere informato in merito ad ogni superamento dei valori limite (conformemente alle nuove disposizioni legali di cui all'articolo 36 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0). Tali dati, tuttavia, anche se molto numerosi (circa 45 000 campioni analizzati ogni anno, per la maggior parte di acqua potabile), non sono tutti frutto dei medesimi criteri d'analisi e non vengono trasmessi seguendo un metodo armonizzato. Inoltre, questa raccolta d'informazioni dipende dalla buona volontà dei Cantoni, dato che nessuna legislazione li obbliga a farlo. Occorre infine sottolineare che non esistono disposizioni di legge specifiche per le acque balneabili.

4. Tutte le parti in causa sono concordi nell'affermare che la Svizzera dovrebbe ratificare il protocollo dell'OMS il più rapidamente possibile. In questo contesto il Consiglio federale ha deciso che il DFI dovrà prevedere le risorse umane e finanziarie necessarie alla messa in atto del Protocollo, nel caso di una sua ratifica da parte delle Camere. Tale ratifica sarà sottoposta al Parlamento probabilmente nel corso del 2004.

Risposta del Consiglio federale.