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03.1094 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Da lungo tempo si dibatte ormai su quanto le leghe sanitarie assistano gli invalidi e quale sia quindi il loro diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità. In precedenza la definizione di persona invalida applicata in relazione all'articolo 74 LAI era più vasta di quella della LAI. Nel quadro delle trattative sui contratti di prestazione 2001-2003 concernenti l'assegnazione di un sussidio ai sensi dell'articolo 74 LAI, è stato concordato che ogni singola lega avrebbe determinato il numero degli invalidi da essa assistiti. Le organizzazioni hanno svolto rilevazioni con metodi diversi, compresa la compilazione di questionari. Valutata la documentazione inoltrata, l'organo competente, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha concluso che i metodi utilizzati, per vari motivi, non hanno prodotto risultati plausibili e affidabili. Perciò a partire dal 2004 saranno gli uffici AI a dover fornire i dati in questione.

L'applicazione del freno all'indebitamento nell'ambito dell'articolo 74 LAI ha come scopo di contenere gli aumenti annuali dei costi entro limiti finanziariamente sostenibili sia per l'AI sia per la Confederazione. L'aumento limitato dei finanziamenti dovrebbe andare unicamente a vantaggio delle persone invalide. Inoltre, negli anni 2004-2009 il sussidio AI assegnato alle organizzazioni che non assistono unicamente gli invalidi verrà gradualmente adeguato alla percentuale degli invalidi. A medio termine, cioè a partire dal 2010, i sussidi AI verranno assegnati solo per prestazioni a favore degli invalidi. Tuttavia il fatto di concentrarsi sugli invalidi non è dovuto a misure di risparmio. Dovrebbe piuttosto permettere di meglio coprire il fabbisogno riconosciuto per prestazioni supplementari necessarie agli invalidi. Nell'autunno 2003, durante le trattative per il contratto di prestazioni, si cercheranno soluzioni praticabili per il futuro con ogni organizzazione interessata.

Non sono toccate da questa misura le organizzazioni che si occupano di persone affette da malattie che di regola conducono ad un'invalidità ai sensi della legge (ad esempio la sclerosi multipla o le malattie muscolari). In questi casi il Consiglio federale parte dal presupposto che la grande maggioranza delle persone assistite sia invalida oppure minacciata da imminente invalidità. Non è quindi necessario procedere a verifiche più dettagliate e ad eventuali adeguamenti del sussidio AI.

La definizione di persona invalida data nell'articolo 74 LAI non è più restrittiva di quella della LPGA. Ai sensi dell'articolo 74 LAI sono da considerarsi invalide le persone che beneficiano di prestazioni AI o che possono dimostrare un'incapacità al guadagno di almeno il 10%.

Per quanto riguarda le singole domande:

Ad 1

Le persone minacciate da un'invalidità imminente hanno diritto ad accertamenti da parte dell'AI in relazione a provvedimenti d'integrazione. Per fare questo devono rivolgersi all'ufficio AI competente. Se le condizioni del caso sono soddisfatte, le prestazioni AI vengono concesse anche a persone minacciate da invalidità. Questo vale anche per persone che hanno contratto un'invalidità in seguito a malattia. Il sistema non è controproducente e non causa nessun aumento dei beneficiari di rendite. Al contrario, può rivelarsi uno strumento tempestivo per ripristinare o mantenere la capacità al guadagno di queste persone.

Ad 2

L'UFAS discuterà bilateralmente i dettagli della procedura di verifica dell'invalidità dei clienti delle singoli organizzazioni d'aiuto agli invalidi in occasione delle trattative per il contratto di prestazioni. In linea di principio l'UFAS procederà a questa verifica presso gli uffici AI solo a posteriori, al momento cioè in cui saranno esaminati i dati sul controlling forniti da ogni organizzazione, un anno/un anno e mezzo dopo che le persone avranno effettivamente ricevuto una consulenza da parte delle organizzazioni. In genere questo lasso di tempo è sufficiente perché l'ufficio AI concluda gli accertamenti sul diritto a prestazioni e siano disponibili i risultati del calcolo del grado d'invalidità delle persone. Il finanziamento si baserà su questi risultati.

Ad 3

Come finora, l'AI continuerà a versare un contributo per le consulenze offerte dalle organizzazioni alle persone invalide ai sensi della legge. Non sta tuttavia all'assicurazione invalidità farsi carico di questi costi, se riferiti a persone non invalide. A tale scopo le organizzazioni devono cercare altre fonti di finanziamento.

Ad 4

Le persone che si ritengono invalide e che necessitano di prestazioni dell'assicurazione invalidità hanno il diritto ad accertamenti da parte dell'ufficio AI competente. Anche se non viene sempre precisato nelle decisioni dell'AI, il grado d'invalidità può essere determinato dall'UFAS senza causare troppi oneri supplementari per le organizzazioni ed i loro clienti. Vi sarà presumibilmente un lieve aumento di richieste di prestazioni AI. Se venisse dimostrato che queste persone hanno diritto a prestazioni AI, l'onere supplementare, praticamente irrilevante, risulterebbe giustificato rispetto alla situazione odierna. Nell'ambito della tossicodipendenza l'adeguamento della prassi non ha causato pressoché alcun onere supplementare per gli uffici AI, nonostante diverse istituzioni, e in parte anche diversi Cantoni, abbiano intenzionalmente spinto tutti gli assistiti ad inoltrare richieste.

Risposta del Consiglio federale.