03.1137 · Interrogazione · 2003-12-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La risposta del Consiglio federale si limita a presentare la situazione dei medicamenti a carico delle casse malati menzionati nell'Elenco delle specialità (ES). Dal 1 gennaio 2004 l'ES è compilato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); vi sono elencati tutti i medicamenti rimborsabili dall'assicurazione di base nonché i relativi prezzi massimi. L'UFSP decide se ammettere o meno un medicamento sulla base della sua efficacia, appropriatezza ed economicità, consultandosi con la Commissione federale dei medicamenti. Questa commissione è un organo d'esperti ampiamente sostenuto, formato da diversi rappresentanti dell'ambito della sanità appartenenti a settori quali l'insegnamento e la ricerca, la medicina pratica, gli ospedali, le farmacie, l'assicurazione malattie ecc. Durante l'esame dei criteri di ammissione, le domande poste sono soprattutto quelle cui normalmente possono rispondere solo esperti con esperienza nel campo. Evidentemente, per fissare i prezzi dei medicamenti bisogna tenere conto non solo dei costi ma anche dei vantaggi delle nuove sostanze. I nuovi medicamenti denotano spesso un profilo di controindicazioni più vantaggioso e/o aumentano, a volte considerevolmente, la speranza di guarigione e di vita. Non va inoltre dimenticato, che proprio i nuovi farmaci permettono spesso di risparmiare in altri settori, ad esempio in quello ospedaliero o ambulatoriale. Sulla base delle riflessioni che precedono, il Consiglio federale ritiene perciò sensato che nuovi medicamenti risultanti da una ricerca seria dell'industria farmaceutica contribuiscano a migliorare la qualità delle terapie e vengano quindi rimborsati dall'assicurazione di base. Di fondamentale importanza è che i medici curanti impieghino questi medicamenti adeguatamente alla diagnosi. L'evoluzione dei costi è legata essenzialmente alla prassi delle prescrizioni mediche piuttosto che all'autorizzazione di nuovi medicamenti da parte di Swissmedic o dell'UFSP. Quindi l'affermazione per cui medicamenti nuovi e più cari sostituiscono quelli più vecchi e meno costosi è vera solo in parte.
2. Di regola Swissmedic non richiede nuovi studi clinici per i medicamenti già ammessi, a meno che non sia in possesso di informazioni che mettano in dubbio l'efficacia o la sicurezza di tali preparati. Per contro Swissmedic ha sviluppato attività volte a mantenere sul mercato vecchie sostanze importanti o economiche. Allo scopo ha trattato direttamente con ditte che volevano ritirare alcuni prodotti a causa dei costi. Alcune trattative sono ancora in corso. Nel contempo si è cercato di convincere farmacie d'ospedali a riprendere questi medicamenti e a rimetterli sul mercato.
La revisione del gruppo di farmaci Analgetica, menzionata nella motivazione dell'interrogazione, è stata iniziata nel 1993 dall'allora Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, UICM, ed è stata eseguita in diverse fasi. Lo scopo di questa revisione del gruppo di farmaci è stato, tra gli altri, di dimostrare l'efficacia di combinazioni contestate di sostanze attive. La revisione del quarto ed ultimo sottogruppo era stata iniziata già alla fine del 1997. Tutte le decisioni principali a riguardo sono state prese prima della creazione di Swissmedic. A causa dei lunghi termini di transizione l'ultima revisione entra in vigore solo il 1° gennaio 2004. La revisione ha provocato il ritiro dal mercato di vecchie combinazioni di sostanze attive. La maggioranza dei vecchi preparati con un'unica sostanza attiva ed economici rimane tuttavia sul mercato mentre quelli nuovi sostitutivi si situano nella stessa fascia di prezzi dei precedenti.
3. Numerose società farmaceutiche concedono sconti e bonus ai fornitori di prestazioni. Questi sconti non sono un problema se rientrano nei limiti legali ed i fornitori di prestazioni ne fanno usufruire gli assicuratori o gli assicurati. Contrariamente a quanto prescrive la legge, spesso tali agevolazioni non vengono ridistribuite. Dal 1° gennaio 2002 la violazione dell'obbligo di fare usufruire delle rimunerazioni è punita (art. 56 cpv. 3 LAMal in combinato disposto con l'art. 92 lett. d LAMal). Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni. Un'inchiesta va avviata quando vi sono sufficienti indizi riguardo ad una violazione di quest'obbligo. È compito degli assicuratori malattie eseguire controlli, pretendere se del caso documenti contabili dai fornitori di prestazioni e sporgere denuncia in caso di irregolarità. Sconti e bonus che sorpassino la misura consentita dalla legge sono da ritenersi chiaramente mezzi pubblicitari volti ad aumentare le vendite e quindi ad incrementare i profitti. Perciò il Consiglio federale è dell'opinione che le basi giuridiche esistenti debbano essere applicate senza eccezioni.
In seguito alla bocciatura della 2 revisione LAMal nella scorsa sessione invernale, il Consiglio federale studierà nuove misure che potrebbero essere realizzate nel quadro di una futura revisione della LAMal. Infine, l'UFSP sta elaborando raccomandazioni nel settore della "compliance", per incoraggiare i fornitori di prestazioni ad assumere un comportamento più attento ai costi quanto alla prescrizione e alla dispensazione di medicamenti.
Risposta del Consiglio federale.