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03.3008 · Mozione · 2003-02-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 27 capoverso 1 della LPGA (entrata in vigore il 1° gennaio 2003) prevede per gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, l'obbligo d'informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Con il termine "informazione" si intende l'informazione generale. Nell'ambito delle prestazioni complementari l'obbligo d'informare incombe agli organi d'esecuzione. Come già espresso nella dichiarazione relativa al postulato 03.3009 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità, il Consiglio federale analizzerà l'efficacia dell'informazione e riferirà in merito.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA l'obbligo d'informare era fondato esclusivamente sull'articolo 6 capoverso 2 LPC, che prevede che i Cantoni informino adeguatamente i potenziali beneficiari. Sulla base di questa disposizione legale il pubblico era comunque già stato informato sulle prestazioni complementari con i mezzi più svariati. Oltre a pubblicazioni su organi ufficiali (fogli ufficiali ecc.) vi sono promemoria specifici pubblicati dal Centro d'informazione AVS/AI e disponibili anche in Rete. È inoltre possibile compilare il foglio di calcolo PC semplificato anche via Internet. Inoltre, all'atto di notificare all'avente diritto la decisione di assegnazione della rendita, gli organi d'esecuzione AVS/AI sono tenuti ad informarlo adeguatamente sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Infine, i Cantoni organizzano periodicamente campagne informative.

Già nel quadro della 3a revisione LPC il Consiglio nazionale aveva proposto di introdurre nella legge una disposizione che imponesse alle autorità fiscali cantonali di allegare alla dichiarazione delle imposte dei beneficiari di prestazioni AVS o AI un foglio di calcolo semplificato per le prestazioni complementari (cfr. Boll. uff. 1997 N 479). Il Consiglio degli Stati aveva tuttavia respinto questa soluzione (vgl. Boll. uff. 1997 S 617).

Il Consiglio federale ritiene che le normative legali vigenti siano sufficienti all'adempimento del mandato d'informazione. Il bisogno di armonizzare a livello nazionale le modalità d'informazione non trova riscontro. Il Consiglio federale tiene inoltre a ricordare che la mancanza d'informazioni non è la ragione principale per cui persone che hanno diritto a prestazioni complementari non ne fanno richiesta. La non riscossione di prestazioni complementari può avere molti altri motivi. Vi sono per esempio sempre persone che non intendono rivelare l'ammontare del proprio reddito e della propria sostanza o che non vogliono chiedere questa assistenza.

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) conferisce alla Confederazione nuove competenze nell'ambito delle prestazioni complementari. Su questo sfondo e tenendo conto dei risultati dell'analisi di cui al postulato 03.3009 il Consiglio federale è disposto a verificare se e in quale misura siano indicati ulteriori provvedimenti nel quadro della NPC.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.