03.3068 · Interpellanza · 2003-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accordo del 23 gennaio 2003 è stato concluso in lingua inglese e pubblicato in internet contemporaneamente in Svizzera e negli Stati Uniti il giorno successivo. Le traduzioni in lingua tedesca e francese sono disponibili mentre quella in lingua italiana è in fase di allestimento. Nel frattempo le versioni tedesca e francese sono state pubblicate in internet sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. La versione in lingua italiana verrà pubblicata non appena disponibile.
2. Analogamente all'articolo XVI della vecchia Convenzione di doppia imposizione del 24 maggio 1951, l'articolo 26 della Convenzione vigente prevede lo scambio di informazioni necessarie per prevenire "truffe e delitti analoghi" che hanno per oggetto un'imposta che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione. Mentre il numero 10 del Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, contiene una definizione dell'espressione "truffa in materia di tassa", manca una regolamentazione sull'entità dell'aggiunta "... e delitti analoghi".
L'obbligo di prestare assistenza amministrativa va oltre l'ambito della frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, e l'aggiunta "... e delitti analoghi" implica che devono essere fornite informazioni anche nei casi che non costituiscono una truffa in materia di tassa secondo il diritto svizzero. L'accordo non implica comunque un'estensione generale a contravvenzioni che, conformemente al diritto svizzero, dovrebbero essere qualificate come sottrazione d'imposta in quanto nel quadro delle trattative con gli USA sono stati fissati criteri secondo i quali quest'aggiunta implica unicamente un'estensione a comportamenti che presentano elementi colposi analoghi alla truffa in materia di tassa.
3. L'accordo non contiene nessun obbligo generale della Svizzera di ammettere restrizioni riguardanti lo scambio di informazioni alle disposizioni del diritto statunitense. Solo nell'ambito della prescrizione, al numero 2 dell'accordo è previsto che, per determinare se dare seguito a una domanda d'informazione, lo Stato richiesto si basa sulle disposizioni in materia di prescrizione in vigore nello Stato richiedente e non applica la propria legislazione.
Ciò viene già applicato nel caso delle domande di assistenza giudiziaria statunitensi. La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) esclude misure coercitive qualora sia subentrata la prescrizione assoluta dell'azione penale o dell'esecuzione, secondo il diritto svizzero. Il Tribunale federale ha tuttavia ribadito che il Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, come del resto anche la Convenzione europea del 20 aprile 1959 concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale, non prevede l'inammissibilità dell'assistenza giudiziaria nel caso della prescrizione. Nei confronti degli Stati, per i quali è applicabile uno di questi due trattati internazionali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un rifiuto di assistenza a causa della prescrizione secondo l'AIMP porterebbe a una restrizione inammissibile dell'assistenza giudiziaria. Entrambi i trattati hanno infatti la preminenza sull'AIMP, che rientra nel diritto interno.
Di conseguenza l'accordo conferma l'ordinamento vigente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.
4. Il principio di punibilità in entrambi gli Stati ancorato nell'AIMP non è esplicitamente contenuto nella Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la definizione di truffa in materia di tassa, il numero 10 del Protocollo contiene una descrizione che si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale nell'ambito dell'AIMP. Dato che il concetto di truffa è più ampio nel diritto fiscale statunitense che in quello svizzero, viene indirettamente creato un riferimento alla punibilità in entrambi gli Stati. L'articolo 26 della Convenzione prevede invece lo scambio di informazioni non solo per prevenire truffe, ma anche per prevenire "truffe e delitti analoghi". Sebbene l'articolo 26 preveda un campo d'applicazione per il quale non è data la punibilità in entrambi gli Stati in senso formale, questo principio è - come già esposto nella risposta ad domanda 2 - nella sua sostanza materiale garantito.
5. La conclusione di accordi con altri Stati nel senso di quello stipulato il 23 gennaio 2003 con gli Stati Uniti d'America presuppone che le Convenzioni bilaterali di doppia imposizione con il relativo Stato contemplino un'assistenza giudiziaria estesa simile a quella summenzionata. Finora questo caso non si è presentato con nessun altro Stato contraente. La Svizzera non ha concluso nessuna Convenzione di doppia imposizione con comunità internazionali, come ad esempio l'Unione europea. Solo con la Germania è entrato in vigore il 24 marzo 2003 un protocollo nel quale si è fissata un'estensione limitata dell'assistenza giudiziaria per prevenire truffe, nella misura in cui la truffa in materia di tassa viene definita come comportamento fraudolento che il diritto di entrambi gli Stati considera delitto punibile con una pena privativa della libertà.
Risposta del Consiglio federale.