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03.3073 · Interpellanza · 2003-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1 Il rapporto dell'azienda Ernst & Young del 20 gennaio 2003 contiene un'ampia raccolta di fatti, ma nessuna valutazione giuridica. Tuttavia, è necessario effettuare tale valutazione per fare chiarezza sulla responsabilità degli organi societari di SAirGroup (consiglio d'amministrazione, organo di revisione e management). Sono competenti al riguardo in primo luogo gli organi della liquidazione (l'attuale commissario e la delegazione dei creditori). Il commissario Karl Wüthrich ha dichiarato ai media che già nel corso della seconda metà del 2003 saranno prese delle decisioni concrete sull'ulteriore procedura da seguire.

2 Ai sensi dell'articolo 754 capoverso 1 CO, gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del danno da essi cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

Ai sensi dell'articolo 762 capoverso 4 CO, la Confederazione risponde per gli amministratori da lei stessa designati verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso in virtù della legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32). Quindi, secondo il diritto societario, la Confederazione dovrebbe rispondere in caso di eventuale cattiva gestione degli amministratori da essa delegati fino alla primavera del 1999. La Confederazione, tuttavia, potrebbe, in base all'articolo 7 della legge sulla responsabilità (RS 170.32), esercitare il regresso contro i propri rappresentanti che avrebbero cagionato un danno con intenzione o per grave negligenza.

Spetta all'attore affermare e dimostrare il compimento di eventuali violazioni dell'obbligo di diligenza. Sinora non è stata mossa alcuna accusa individualmente imputabile ai rappresentanti della Confederazione. Non è quindi possibile procedere a una valutazione dei rischi finanziari concreti. Occorre anche ricordare che i rappresentanti della Confederazione hanno lasciato il consiglio d'amministrazione di SAirGroup già nella primavera del 1999, non possono quindi essere considerati responsabili per il grounding di Swissair dell'ottobre del 2001.

3 SAirGroup disponeva di un capitale azionario di 877,4 milioni di franchi. La Confederazione deteneva una partecipazione azionaria (compresa la Cassa pensioni) di circa 27,4 milioni di franchi ( il 3,1 %). Il capitale azionario era ripartito in azioni aventi un valore nominale di 69 franchi. Nell'estate del 1998 le azioni avevano raggiunto in borsa una quotazione massima di 517 franchi, corrispondente a un valore di mercato del pacchetto azionario della Confederazione di circa 200 milioni di franchi. A metà gennaio del 2001, un'azione era ancora quotata in borsa circa 260 franchi (valore di mercato del pacchetto della Confederazione: circa 100 milioni di franchi), mentre il 10 aprile 2001 il suo valore si era già ridotto a 129 franchi (valore di mercato del pacchetto della Confederazione: circa 50 milioni di franchi). A gennaio del 2002 la maggior parte delle azioni è stata venduta per circa 0.15 franchi, così la Confederazione detiene ancora oggi 18'298 azioni nominali con un valore nominale complessivo di 1,26 milioni di franchi.

4 La Confederazione e il Cantone di Zurigo hanno partecipato al rapporto d'inchiesta di Ernst & Young con un importo di 913'000 franchi ciascuno. Questo importo è composto nel modo seguente:

- il 50 per cento di 1'076'000 franchi come contributo a Ernst & Young per le spese, nell'ambito della verifica speciale, non più coperte da SAirGroup (=538'000 franchi).

- il 50 per cento di 750'000 franchi come rimborso delle spese supplementari sorte prevalentemente per lo svolgimento di esami complementari nell'interesse pubblico (=375'000 franchi).

Il Consiglio federale ha esposto in modo dettagliato le ragioni che lo hanno indotto alla concessione di tale contributo nella sua risposta del 29 maggio 2002 all'interpellanza del Consigliere nazionale, Signor Ruedi Lustenberger (02.3023). Infine, le spese complessive per la trattazione della crisi di Swissair risultano dal decreto federale del 17 novembre 2001 (FF 2002 371) concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera e del relativo messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001 (FF 2001 5701). Tuttavia, occorre notare che non si è dovuta rivendicare la restituzione per intero di entrambi i crediti di diritto pubblico concessi a Swissair per un importo massimo di 1,45 miliardi di franchi per il mantenimento della compagnia aerea. Dato che il conteggio finale è ancora in corso, attualmente non si può ancora quantificare definitivamente l'entità della rivendicazione minima, che dovrebbe tuttavia ammontare approssimativamente a 300 milioni di franchi.

5 Al Consiglio federale è noto dalla stampa che le autorità preposte al perseguimento penale del Cantone di Zurigo si sono attivate nel caso Swissair. Esso, pur non essendo al corrente dello stato e ampiezza di tali inchieste, presume tuttavia che sia garantito un efficace procedimento penale nel rispetto dell'indipendenza dei giudici e che il governo zurighese sarà in grado di mettere a disposizione degli organi d'inchiesta le infrastrutture necessarie. Per il momento il Consiglio federale non ha quindi nessun motivo di interferire nelle competenze cantonali.

Risposta del Consiglio federale.