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03.3086 · Interpellanza · 2003-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che di principio sia possibile aderire alla richiesta dell'autore dell'interpellanza. In particolare, il Consiglio federale condivide l'opinione che l'imposta sul valore aggiunto debba essere un'imposta generale sul consumo di facile attuazione e crede pure che un organo consultivo possa in parte contribuire a renderla tale. Occorre esaminare ancora nel dettaglio come scegliere in modo ottimale la composizione di quest'organo tra le cerchie indicate dall'autore dell'interpellanza nonché giudicare la procedura di consultazione più opportuna.

Riguardo all'organo consultivo occorre fare le seguenti distinzioni:

a) Finché si tratta di atti normativi che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto, la collaborazione di un organo consultivo, nel senso descritto nella presente interpellanza, non è problematica, poiché, di regola, per gli atti normativi la cui adozione compete alle Camere federali vengono consultate anche le cerchie interessate, segnatamente nell'ambito della procedura di consultazione. La consultazione delle cerchie interessate ha effettivamente luogo ed è addirittura statuita nell'articolo 90 capoverso 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA) per le prescrizioni d'esecuzione che il Consiglio federale deve emanare.

b) Le ordinanze amministrative sono comunicazioni dell'autorità incaricata dell'esecuzione di un determinato atto normativo. L'autorità incaricata di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto è l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Tramite le ordinanze amministrative - chiamate anche istruzioni - l'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce la prassi per l'IVA, basata evidentemente sulla legge sull'IVA e sulle relative ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze. La prassi è pubblicata principalmente negli opuscoli e nei promemoria, menzionati anche nell'interpellanza.

L'interpellanza prevede legittimamente un organo consultivo, poiché per l'esecuzione dell'IVA la competenza e la responsabilità sono dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (vedi art. 52 LIVA). Essa emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni necessarie non espressamente riservate a un'altra autorità. Da questa disposizione si evince che spetta a quest'autorità fissare la prassi amministrativa. Essa è obbligata ad applicare l'imposta in maniera uniforme ed equa. Se si dovesse consultare un organo consultivo prima dell'emanazione della prassi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

* Occorre innanzitutto rispettare la norma sulle competenze disciplinata nell'articolo 52 della legge sull'IVA. Ciò significa che l'organo consultivo può prendere posizione in merito alle ordinanze amministrative previste nonché fare raccomandazioni in proposito, ma che la decisione definitiva compete comunque all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Già prima dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto nel 1995 l'Amministrazione federale delle contribuzioni si era premurata di discutere le questioni della prassi con le associazioni economiche, che raggruppavano i contribuenti, e cercare soluzioni corrispondenti. Molte direttive contenute negli opuscoli e nei promemoria sono, infatti, anche il risultato di tale collaborazione. Occorre pertanto garantire che la citata collaborazione con le associazioni di categoria non venga pregiudicata dall'azione dell'organo consultivo.

* Si deve inoltre limitare la consultazione dell'organo consultivo alle ordinanze amministrative che fissano la prassi sulla riscossione dell'IVA; non possono quindi essere oggetto di consultazione né i casi singoli né le direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in cui vengono regolamentati le questioni organizzative e i processi lavorativi all'interno dell'ufficio né le questioni di conduzione o la prassi di revisione.

* È essenziale inoltre che il coinvolgimento di un organo consultivo, nel senso descritto nell'interpellanza, non comporti ritardi, poiché l'economia è interessata a che le nuove pubblicazioni in relazione a modifiche della legge e delle ordinanze siano concretizzate e accessibili rapidamente.

* È infine necessario evitare che, attraverso la consultazione per nuove prassi, i membri del nuovo organo consultivo, segnatamente i rappresentanti delle grandi società fiduciarie e di revisione, acquisiscano, nella loro qualità di esperti IVA, un vantaggio di conoscenze rispetto ai contribuenti e alle loro associazioni e quindi pure un vantaggio competitivo. Infatti, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha da sempre prestato molta attenzione al fatto che tutti i contribuenti e i loro rappresentanti fossero informati simultaneamente ed equamente in merito alle nuove pubblicazioni.

Il Consiglio federale è disposto a istituire un organo consultivo presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, tenendo conto delle citate condizioni quadro.

Risposta del Consiglio federale.

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