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03.310 · Iniziativa cantonale · 2003-06-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese trasmette all'Assemblea federale la seguente iniziativa:

L'articolo 33 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici è da completare con un nuovo capoverso 4, del seguente tenore:

Art. 33 cpv. 4

È possibile tuttavia concedere sconti sui prezzi ai farmacisti e ai droghieri, nonché alle strutture sanitarie che dispongono di un'assistenza farmaceutica, a condizione che gli sconti ottenuti si ripercuotano direttamente sui prezzi fatturati ai pazienti.

Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33 | Lexipedia | Lexipedia