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03.3126 · Interpellanza · 2003-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'introduzione dell'imposta preventiva nel 1944 il rimborso della stessa agli Svizzeri all'estero è stato ripetutamente oggetto di postulati nonché ampiamente analizzato. Le verifiche hanno sempre dimostrato che una modifica delle regole esistenti non era indicata, non solo in considerazione della natura dell'imposta preventiva bensì anche in virtù del diritto internazionale.

In linea di massima, l'obbligazione fiscale è retta dal principio del domicilio. L'appartenenza personale del contribuente a una collettività pubblica secondo il suo domicilio o luogo di soggiorno definisce la sua obbligazione fiscale illimitata. Questo principio costituisce anche la base della convenzione modello dell'OCSE contro le doppie imposizioni, la quale è fondamentale anche per le convenzioni internazionali. La proposta dell'autore dell'interpellanza di trattare diversamente, per quel che riguarda l'imposta preventiva, le persone di nazionalità svizzera domiciliate all'estero rispetto ai cittadini del relativo Stato contraente violerebbe chiaramente le disposizioni delle convenzioni di doppia imposizione oggi in vigore. Un trattamento preferenziale di qualsiasi genere legato alla nazionalità non sarebbe difendibile secondo il diritto internazionale. Il Consiglio federale non può quindi emanare regole unilaterali fondate sulla nazionalità a beneficio degli Svizzeri all'estero. Tali regole comporterebbero automaticamente contromisure da parte degli Stati di domicilio.

Di regola, lo Stato di domicilio di uno Svizzero all'estero impone - come per gli altri cittadini di questo Stato - la totalità del reddito e della sostanza, inclusi gli investimenti di capitale in Svizzera e i redditi che ne derivano. Secondo le circostanze, i redditi da sostanza mobiliare soggiacciono però all'imposta preventiva svizzera. Fino a oggi la Svizzera ha concluso convenzioni di doppia imposizione circostanziate con 58 Stati. Secondo dette convenzioni, i cittadini residenti in uno Stato contraente possono chiedere il rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nel messaggio del 2 luglio 1965 per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 concernente gli Svizzeri dell'estero (ora: art. 40 Cost.), il Consiglio federale aveva affermato che il 60 per cento di tutti i concittadini all'estero era in grado di chiedere, in base a una convenzione di doppia imposizione, lo sgravio totale o parziale dell'imposta preventiva. In passato la Svizzera contava 13 convenzioni di doppia imposizione, mentre oggi, come summenzionato, ne vanta 58; circa il 90 per cento di tutti gli Svizzeri che vivono all'estero (compresi i cittadini di doppia nazionalità) può quindi beneficiare del rimborso dell'imposta preventiva.

Grazie all'ampliamento dei contratti interstatali, negli ultimi anni la situazione è nettamente migliorata. La maggior parte degli Svizzeri all'estero ha la possibilità di farsi rimborsare l'imposta preventiva. In caso di rimborso parziale lo Stato di domicilio deduce l'imposta non rimborsabile in Svizzera dalle imposte dovute nello Stato di domicilio. Di conseguenza, il 90 per cento degli Svizzeri all'estero non subisce perdite in proposito.

Il Consiglio federale sostiene che negli ultimi anni le possibilità di rimborso dell'imposta preventiva agli Svizzeri all'estero sono nettamente aumentate e continuerà a impegnarsi anche in futuro per stipulare contratti internazionali in materia fiscale. In questo modo ancor più Svizzeri all'estero potranno beneficiare del complesso di convenzioni tra la Svizzera e il loro Stato di domicilio.

Risposta del Consiglio federale.