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03.3150 · Interpellanza · 2003-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

Nel diritto d'asilo vige il principio della procedura esclusiva: infatti, a meno che non sussista un diritto al permesso di dimora, questo non potrà essere rilasciato fintanto che una procedura è pendente, ossia fino alla partenza in seguito a una decisione passata in giudicato. In virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo (LAsi), l'ammissione provvisoria può essere ordinata in casi di rigore personale grave solo se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo.

La legge sull'asilo non prevede una regolamentazione dei casi di rigore personale grave per le persone che continuano a soggiornare in Svizzera dopo che la decisione negativa è cresciuta in giudicato, e il Consiglio federale ha più volte bocciato una siffatta regolamentazione.

La situazione giuridica essendo chiara, il Consiglio federale ha cercato una soluzione politica che permettesse di attenuare le difficoltà delle persone prive di documenti nei casi di rigore personale grave.

L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'emigrazione e dell'emarginazione (IMES) e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) hanno elaborato una soluzione per i casi di rigore personale grave del settore degli stranieri e del settore dell'asilo riportandola nella circolare del 21 dicembre 2001.

Per quel che concerne le persone del settore dell'asilo la cui domanda è sfociata in una decisione passata in giudicato e quindi in linea di principio eseguibile, i Cantoni possono notificare casi di rigore personale all'UFR nell'ambito di uno scambio di idee non vincolante, se tali persone adempiono i criteri stabiliti in detta circolare.

In seguito l'UFR esamina in via informale e non nell'ambito di un nuovo procedimento amministrativo se può essere concessa l'ammissione provvisoria.

In ambito d'asilo, soltanto i casi di rigore personale grave dal punto di vista umanitario e relativi a persone la cui domanda è stata definitivamente respinta devono sfociare in un'ammissione provvisoria in Svizzera.

Ad 1 e 2

Per la prassi e la dottrina le circolari costituiscono comunicazioni ai Cantoni tese a garantire l'applicazione uniforme della legge; esse non fondano per gli interessati diritti o doveri supplementari non previsti dalla legge.

Ecco perché l'UFR, su segnalazione dei Cantoni e in via del tutto informale sulla base della circolare del 21 dicembre 2001, esamina se confermare l'esecuzione dell'allontanamento ordinato al termine della procedura d'asilo ordinaria o se sussiste un caso di rigore personale che giustifica un trattamento particolare, ossia la concessione dell'ammissione provvisoria.

Se l'UFR stabilisce l'esecuzione dell'allontanamento nel caso specifico, la conferma dello status quo non istituisce nuovi diritti e doveri per gli interessati. Di conseguenza la comunicazione non può assumere la forma di una decisione. È pertanto escluso il ricorso contro la comunicazione dell'UFR e quindi non sussistono rimedi giuridici per i casi che non adempiono i criteri stabiliti nella circolare.

La concessioni fatte dal Consiglio federale, dettate da motivi umanitari, hanno permesso di risolvere un grande numero di casi dirigore personale (fino all'aprile 2003, 189 persone del settore dell'asilo sono state ammesse provvisoriamente in base alla circolare menzionata).

Ad 3 e 4

Stando a quanto esposto nell'introduzione della circolare, essa intende creare maggior trasparenza presso le autorità cantonali e i diretti interessati. Sono pertanto stati specificati i criteri che caratterizzano i casi di rigore personale grave e le modalità per la segnalazione da parte dei governi cantonali.

Inoltre la prassi seguita per la regolamentazione dei casi di rigore personale grave non è nuova ed è parimenti nota ai Cantoni. Poggia su una giurisprudenza completa del Tribunale federale relativa ai casi di rigore personale grave giusta l'articolo 13 lettera f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS). Quest'ultima è stata chiarita con la circolare del 21 dicembre 2001 summenzionata.

Vi sono stati contatti e colloqui tra l'UFR e i governi dei Cantoni coinvolti nella problematica degli stranieri privi di documenti da un lato, e tra le autorità cantonali competenti per l'esecuzione e l'IMES dall'altro. In queste occasioni sono stati illustrati nei dettagli i criteri enunciati nella circolare, nonché i casi specifici che non hanno potuto essere trattati in tale documento.

Se in un singolo caso l'UFR non dispone un'ammissione provvisoria come proposto dal Cantone, bensì conferma l'esecuzione dell'allontanamento, informa per iscritto il Cantone interessato specificando i motivi. In base a tale comunicazione l'autorità cantonale competente è in grado di eseguire la decisione negativa dell'UFR.

Pertanto, in base ai criteri stabiliti nella circolare e ai motivi che hanno determinato il rifiuto del disciplinamento del singolo caso, il Consiglio federale ritiene sufficientemente trasparente la prassi adottata dall'UFR al termine della procedura d'asilo per i casi di rigore personale grave ed esclude il rischio di un'applicazione arbitraria della circolare.

Risposta del Consiglio federale.

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