Lexipedia

03.3157 · Interpellanza · 2003-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La statistica concernente le casse pensioni non fornisce dati sul numero delle liquidazioni in capitale secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPP rispetto alle rendite versate. Gli istituti di previdenza comunicano sì all'Amministrazione federale delle contribuzioni i versamenti di capitali del 2° pilastro, tuttavia la statistica non fa una differenza tra i diversi tipi di versamenti (versamenti in contanti in base alla legge sul libero passaggio, promozione della proprietà di abitazioni e liquidazioni in capitale secondo l'art. 37 cpv. 2 e 3 LPP). Per questo motivo il Consiglio federale non può fornire dati riguardo al numero delle liquidazioni in capitale.

2. Per quel che riguarda il rispetto della scadenza di tre anni, non è stata effettuata alcuna statistica. Nelle comunicazioni sulla previdenza professionale (n° 42) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha dichiarato di autorizzare disposizioni regolamentari che prevedono un termine più breve rispetto ai tre anni menzionati dall'articolo 37 capoverso 3 seconda frase LPP, qualora l'antiselezione non abbia ripercussioni negative sulla cassa interessata e vi sia una conferma in questo senso dell'esperto dell'istituto di previdenza. Nel quadro della 1 revisione LPP a livello di legge non verrà più prescritto un termine per esercitare l'opzione della liquidazione in capitale. Verrà invece lasciata ai singoli istituti di previdenza la decisione di fissare nel proprio regolamento un termine per la richiesta della liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 4 lett. b del disegno della 1 revisione LPP).

3. Ogni istituto di previdenza è responsabile di decidere se dare o meno agli assicurati la possibilità di una liquidazione in capitale. Questa possibilità e le relative condizioni vanno fissate nel regolamento dell'istituto, che è applicabile allo stesso modo a tutti gli assicurati. Qualora il termine per l'esercizio dell'opzione della liquidazione in capitale fosse inferiore a quello previsto nell'articolo 37 capoverso 3 seconda frase LPP, l'esperto per la previdenza professionale deve confermare sulla base di criteri obiettivi che questo termine non comporta conseguenze finanziarie negative per l'istituto di previdenza.

L'autorità di vigilanza verifica che in astratto (vale a dire a prescindere da casi concreti) le disposizioni regolamentari emanate dall'istituto di previdenza rispettino le prescrizioni legali (art. 62 cpv. 1 lett. a LPP). In una vertenza individuale e concreta è compito del tribunale competente in base all'articolo 73 LPP verificare se le prescrizioni costituzionali e legali siano state rispettate, il che comprende anche la competenza data al tribunale di verificare se le disposizioni regolamentari siano compatibili con le norme sovraordinate e vengano applicate allo stesso modo a tutti gli assicurati.

4. In base alla normativa vigente, la decisione di concedere agli assicurati nel proprio regolamento la possibilità di ottenere una liquidazione in capitale invece del versamento di una rendita è di esclusiva responsabilità degli istituti di previdenza. Questi ultimi non hanno l'obbligo di concederla. Il Consiglio federale è del parere che il versamento di liquidazioni in capitale al posto di rendite non rappresenti a lungo termine un pericolo per la stabilità degli istituti di previdenza. Scegliendo la liquidazione in capitale, gli assicurati si assumono il rischio di "vita lunga", che ricadrebbe altrimenti sull'istituto di previdenza. Vi sono quindi casi in cui la scelta di una liquidazione in capitale risulta favorevole all'assicurato (più favorevole del versamento di una rendita) ed altri in cui è l'istituto di previdenza a trarre vantaggio da questa scelta. A lungo termine le liquidazioni non conducono per principio ad una maggiore fuga di capitali previdenziali rispetto ai versamenti di rendite. Il Consiglio federale non condivide pertanto l'opinione che le liquidazioni in capitale mettano in pericolo il substrato dei fondi di previdenza dei futuri beneficiari di rendite.

Nel quadro della 1 revisione LPP agli assicurati verrà data a livello di legge la possibilità di prelevare quale liquidazione in capitale unica un quarto del loro avere di vecchiaia, determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettive. Gli istituti di previdenza potranno inoltre continuare a prevedere nei propri regolamenti liquidazioni in capitale più elevate (art. 37 cpv. 2 e 4 del disegno della 1 revisione LPP). Le relative disposizioni sono state approvate senza modifiche da entrambe le Camere federali al termine dei dibattiti parlamentari sulla 1 revisione LPP, poiché la possibilità di una liquidazione in capitale (almeno parziale) risponde ad un'esigenza degli assicurati.

Risposta del Consiglio federale.