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03.3169 · Mozione · 2003-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 190 - 195 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) costituiscono la base giuridica della Divisione inchieste fiscali speciali (DIFS). La mozione concerne dunque in primo luogo le imposte federali dirette, in relazione con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), ma in secondo luogo anche le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta per l'accertamento dei fatti in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali. Tali indagini sono effettuate dalla Divisione inchieste fiscali speciali (DIFS) secondo le disposizioni del diritto penale amministrativo federale (DPA). La DIFS dispone sostanzialmente degli stessi poteri dell'autorità cantonale competente per il procedimento penale. È escluso l'arresto provvisorio. In caso di gravi infrazioni fiscali le inchieste si rivolgono sia contro l'autore che contro i suoi complici e istigatori. Il risultato dell'inchiesta è inserito in un rapporto d'inchiesta, contenente informazioni relative ai fatti e alla colpa. Esso contiene anche proposte relative alla procedura sulle imposte federali dirette ed eventuali denunce alla giustizia penale per frode fiscale.

La DIFS prende anche visione degli atti di autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni e Comuni allo scopo di segnalare informazioni importanti ai fini della riscossione delle imposte dirette, dell'imposta preventiva, delle tasse di bollo e dell'imposta sul valore aggiunto.

1. L'attività della DIFS ha dimostrato la sua efficacia. La Divisione è costituita da un ufficio centrale dotato delle conoscenze specializzate necessarie soprattutto per lo svolgimento di inchieste che coinvolgono più Cantoni in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali. Ad essa spetta quindi una funzione di sostegno ai Cantoni. Concentrare l'inchiesta e il perseguimento della sottrazione d'imposta presso la Confederazione potrebbe sicuramente portare dei vantaggi, non da ultimo per le altre imposte federali. Questo trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione solleverebbe tuttavia questioni di politica statale. Infatti, la competenza di riscuotere le imposte non spetta alla Confederazione, bensì ai Cantoni. Essi sono incaricati della tassazione e riscossione non solo delle imposte cantonali e comunali, ma anche delle imposte federali dirette e possono disporre anche eventuali misure coercitive. La concentrazione della procedura d'imposizione e delle misure coercitive presso il Cantone risulta coerente dal punto di vista sistematico ed opportuna. Quindi, la costituzione di una "Divisione indipendente per la lotta contro gravi infrazioni fiscali" renderebbe necessario apportare tutta una serie di radicali cambiamenti al sistema.

L'autorizzazione del capo del DFF, necessaria secondo l'attuale legislazione per un'inchiesta ai sensi degli articoli 190 segg. LIFD, non ha avuto fino ad ora nessun effetto restrittivo sul numero delle inchieste svolte dalla DIFS.

In questo contesto si può rinviare alla commissione di esperti, che sta per essere istituita su ordine del DFF, incaricata di elaborare una legge federale sul diritto penale fiscale e l'assistenza amministrativa internazionale nelle cause penali fiscali (ESA). Nell'ambito del lavoro di questa commissione di esperti dovranno essere esaminate anche le richieste formulate nel primo e secondo punto della presente mozione e, se del caso, essere avanzate delle proposte.

2. Nell'ambito del programma di sgravio 2003, anche il Dipartimento federale delle finanze si è visto conferire l'incarico di esaminare possibili miglioramenti nell'esecuzione della riscossione delle imposte. L'obiettivo di tale incarico, denominato JUSTA (= esecuzione equa della legislazione fiscale), è quello di migliorare il sistema di controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità fiscali cantonali allo scopo di scoprire e punire più frequentemente decurtazioni d'imposta e abusi (soprattutto la sottrazione d'imposta). Si tratta di migliorare ulteriormente l'impiego del personale e degli strumenti, ma anche di indicare in che misura parte dell'obiettivo possa essere più efficacemente conseguito con personale e risorse tecniche supplementari.

Si deve poter continuare ad impiegare la DIFS laddove ha senso, in particolare nei casi in cui il fatto coinvolge più Cantoni oppure laddove vi sono gravi infrazioni fiscali. Solo disponendo di un quadro complessivo dell'impiego delle risorse per la riscossione delle imposte sarà possibile dimostrare se per l'adempimento di questo compito l'organico della DIFS debba e possa essere ulteriormente aumentato.

3. Le sanzioni presenti nella LIFD e nelle leggi fiscali cantonali per sottrazione d'imposta consumata o tentativo di sottrazione sono sufficienti per lottare con successo contro la delinquenza fiscale senza dover inasprire la pena. Tuttavia, è necessario attuare in modo possibilmente ampio e sistematico il diritto fiscale vigente a tutti i livelli. Occorre in particolare adeguare anche la prassi delle multe alla giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Esistono problemi nell'uso e applicazione del diritto penale in materia fiscale, non da ultimo anche a causa della nuova giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Anche a questo riguardo la succitata commissione di esperti elaborerà proposte. Un inasprimento delle norme penali non è tuttavia necessario.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.