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03.3198 · Postulato · 2003-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale coglie l'occasione che gli è nuovamente offerta per ricordare che è interesse di noi tutti che le persone implicate in atti terroristici non ottengano l'asilo in Svizzera (Interpellanza Ducrot, 98.3161). La Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e la legge sull'asilo prevedono la possibilità di escludere dal suo campo d'applicazione i richiedenti rei di atti riprensibili.

In tal senso, l'articolo 1 lettera F della Convenzione citata prevede che le disposizioni che proteggono i rifugiati non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che hanno commesso un crimine contro l'umanità o un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese d'accoglienza. L'articolo 53 della legge sull'asilo menziona tra l'altro che l'asilo non è accordato allo straniero che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o che la compromette.

È in primo luogo compito dell'Ufficio federale dei rifugiati, in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia, determinare in che misura tali clausole d'esclusione si applicano nei confronti di un richiedente l'asilo e, se del caso, ordinare il suo allontanamento, se compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Nell'ambito di tali procedure d'asilo, si trasmettono all'Ufficio federale di polizia (UFP) il verbale d'interrogatorio presso il centro di registrazione e quello dell'audizione, nonché una copia dei documenti d'identità. L'UFP riferisce determinati fatti di sua conoscenza alla divisione competente per la procedura. Nel caso in cui venisse a conoscenza di fatti nuovi, o qualora un'ammissione provvisoria o l'asilo fossero accordati, l'UFR trasmette nuovamente il caso all'UFP. Le autorità cantonali competenti sono state inoltre sensibilizzate sulla problematica relativa all'islamismo radicale. In questo contesto è stato in particolare messo in evidenza quali punti occorre approfondire in occasione dell'audizione.

Un gruppo di lavoro interno al Dipartimento federale di giustizia e polizia è recentemente giunto alla conclusione che l'attuale legislazione in materia d'asilo permette agli Uffici citati di agire efficacemente per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, e che pertanto non si rivelavano necessari emendamenti legislativi. Secondo la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, tali clausole d'esclusione non si applicano in linea di principio nei confronti dei militanti del FIS, partito dissolto in Algeria. La mera appartenenza al FIS, considerata la linea attualmente seguita da tale movimento, non rappresenta infatti in sé una seria minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Questa opinione corrisponde a quella di altre autorità europee, in particolare francesi e tedesche.

Come già rilevato (Interrogazione ordinaria Dunant 02.1135), il Consiglio federale ritiene incompatibile con il nostro ordine giuridico l'esclusione dall'asilo dei membri del FIS sulla base di un'ordinanza o di un decreto generale. Per escludere dall'asilo gli estremisti islamici occorre pertanto esaminare in ogni singolo caso se i presupposti sono realizzati. Il Consiglio federale è convinto che un esame individuale e approfondito delle domande sia il modo migliore per garantire un'applicazione coerente e sistematica della clausola d'esclusione, tutelando nel contempo i diritti del richiedente l'asilo. In alcuni casi soltanto un esame differenziato delle domande, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, rende possibile l'applicazione della clausola d'esclusione. Questo modo di procedere si è rivelato efficace in particolare in quei casi in cui un richiedente l'asilo cerca di dissimulare il genere di attività politiche che svolge.

Il Consiglio federale ha già rilevato (Interrogazione ordinaria Dunant 02.1135) che l'esclusione dei membri del FIS dal diritto d'asilo attraverso un'ordinanza o una decisione di portata generale è incompatibile con l'ordine giuridico svizzero. Una simile esclusione sarebbe inoltre contraria alla nostra tradizione umanitaria e non sarebbe conforme all'esigenza di un esame individuale delle domande d'asilo, requisito fondamentale della procedura.

Quest'anno l'Ufficio federale dei rifugiati non ha del resto registrato alcuna domanda d'asilo presentata da membri influenti del FIS. Tuttavia, se in futuro dovesse verificarsi una simile eventualità, i servizi interessati non esiteranno a intervenire con il rigore necessario e faranno ricorso agli strumenti idonei previsti dalla legislazione attuale in materia d'asilo al fine di sanzionare i comportamenti abusivi constatati.

In effetti, secondo il Consiglio federale, gli autori di violenze e coloro che incitano pubblicamente alla commissione di atti di barbarie vanno non soltanto esclusi dal diritto all'asilo, ma anche perseguiti penalmente. Come in passato, il Consiglio federale continuerà a preservare la sicurezza interna e a salvaguardare le relazioni esterne del Paese (art. 184 e 185 Cost.; cfr. risposta all'interpellanza Dunant, 02.3507), e a ordinare l'espulsione di stranieri che incitano al sostegno di atti terroristici o ad attività attinenti all'estremismo violento.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.