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03.3266 · Mozione · 2003-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse dall'autore della mozione e tiene in grande considerazione la situazione delle vittime dei teppisti del G8 di Evian. È indegno di uno Stato di diritto che, in occasione di una dimostrazione, simili individui possano agire indisturbati, preparandosi a commettere reati contro cose o persone.

La proposta dell'autore della mozione, mirante a inserire il danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 del Codice penale (CP) nell'elenco esauriente dei crimini di cui all'articolo 260 CP, necessita tuttavia di un esame approfondito e accurato. Nel Codice penale, la regola è che gli atti preparatori compiuti prima della commissione vera e propria del reato non sono perseguibili. La possibilità di reprimere gli atti preparatori è data soltanto in casi eccezionali, ad esempio all'articolo 196 capoverso 2 CP (tratta di esseri umani) o all'articolo 260 CP (atti preparatori), articoli questi che puniscono gravi forme di delinquenza dirette contro la vita e l'integrità corporale, la quiete pubblica o lo Stato. Al di fuori dei casi summenzionati, il nostro sistema penale reprime unicamente chi comincia a commettere un reato (tentativo).

L'elenco di cui all'articolo 260 CP comprende in primo luogo crimini gravi. A meno che non sia stato cagionato un danno considerevole ai sensi dell'articolo 144 capoverso 3 CP, il danneggiamento costituisce un delitto punito con la detenzione fino a tre anni, e non un crimine. L'articolo 260 CP, per contro, commina la reclusione fino a cinque anni. Per i reati elencati da tale articolo sono previste pene di gran lunga più severe della detenzione fino a tre anni, come ad esempio la reclusione perpetua (art. 112, 185 cpv. 3 e 264 CP). Alla luce di quanto precede, occorre dunque valutare se la gravità della fattispecie prevista dall'articolo 144 CP e il bene giuridico che esso protegge giustifichino un ampliamento dell'articolo 260 CP, esaminando inoltre se sia opportuno reprimere anche gli atti preparatori di altri reati contro il patrimonio, come ad esempio il furto (art. 139 CP) e la truffa (art. 146 CP).

È inoltre opportuno valutare se l'obiettivo perseguito non possa essere raggiunto con altri mezzi. L'autore della mozione fa riferimento all'autonomia legislativa dei Cantoni in materia di polizia. Anche in quest'ambito il Consiglio federale è disposto a cercare, d'intesa con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, nuovi strumenti e soluzioni atti a prevenire eccessi come quelli verificatisi a Ginevra e a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i Cantoni.

Le esperienze maturate durante il G8 sono attualmente oggetto di analisi. Nell'ambito dell'attuale verifica del sistema di sicurezza interna, sono inoltre allo studio provvedimenti concreti (cfr. risposta del Consiglio federale alla Mozione Eberhard del 20 marzo 2003, Legge sulle dimostrazioni, 03.3108).

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale è disposto, oltre a varare una modifica del CP, a vagliare altri strumenti e soluzioni atti a impedire che possa riprodursi quanto accaduto a Ginevra durante il G8.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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