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03.3269 · Mozione · 2003-06-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il costo per la copertura del rischio di invalidità e di morte nella previdenza professionale ha subìto quest'anno un'impennata considerevole. In taluni casi il premio rischio equivale oramai - peraltro incomprensibilmente - a quello per la previdenza vecchiaia. In considerazione dell'onere che comporta, diventa ancora più opportuno stabilire criteri trasparenti ed equi per la regolazione del premio di rischio.

Chiedo perciò che il Consiglio federale elabori rinnovati princìpi e norme per la fissazione dei premi di rischio nella previdenza professionale.

Begründung

I premi per il rischio di invalidità e di morte nella previdenza professionale sono ovunque aumentati in misura rilevante. Gli assicuratori addebitano questo aumento soprattutto all'ulteriore crescita dei casi di invalidità come pure al cessato finanziamento tramite le eccedenze conseguite sui mercati finanziari.

Questi motivi non sembrano tuttavia sufficienti a spiegare la presenza di casi, dove l'incremento si è aggirato (oltrepassandolo persino) attorno al 100 percento e dove il premio di rischio equivale ormai al contributo che ogni assicurato paga per la previdenza vecchiaia. Questi casi inducono a supporre, che taluni assicuratori intendano compensare, attraverso il premio di rischio, le perdite subìte nel comparto azionario dei capitali previdenziali.

L'ampiezza degli aumenti dei premi di rischio mette pure in luce la debolezza delle norme che regolano la loro fissazione. Le compagnie di assicurazione sono infatti libere di applicare modelli di calcolo differenti. Possono, ad esempio, suddividere gli assicurati in comunità e in classi di rischio secondo criteri diversi. È evidente che le situazioni possono variare notevolmente se si prende come riferimento un'intera categoria professionale oppure una singola ditta; se si considera l'età di ogni assicurato oppure no. Il grado di solidarietà di questi diversi modelli varia in modo rilevante.

Queste debolezze sono accentuate dal fatto che il comparto del rischio nella previdenza professionale, benché orientato ad una finalità sociale, è in buona parte sottoposto a norme di altra natura.

Si impone perciò un riesame di questo settore e l'elaborazione di regole che rafforzino la trasparenza e la solidarietà nella fissazione dei premi di rischio nella previdenza professionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'aumento dei casi d'invalidità ha inciso sui premi e i contributi di rischio, sia presso le fondazioni collettive che hanno stipulato contratti assicurativi con assicuratori sulla vita che presso gli istituti di previdenza autonomi o parzialmente autonomi. Il diritto a prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si fonda sul diritto a prestazioni dell'AI (art. 23 LPP). Per questa ragione gli istituti di previdenza possono influenzare solo limitatamente la concessione di prestazioni (vedi la risposta del Consiglio federale alla cifra 6 dell'interpellanza del gruppo dell'Unione democratica di centro 03.3245). Le assicurazioni sulla vita fissano i premi nel quadro della procedura tariffaria, mentre gli istituti di previdenza autonomi determinano i contributi di rischio conformemente alle disposizioni regolamentari.

Nel 2002, i premi d'invalidità di numerose compagnie d'assicurazione sono aumentati nettamente, sia in generale (cioè in media) che in singoli casi specifici. Questi aumenti si basano sul cosiddetto modello di credibilità che, nonostante sia mondialmente riconosciuto, deve essere applicato con particolare prudenza. Questo modello parte dal principio che l'esperienza fatta in materia di rischi per piccoli gruppi possa e debba, entro certi limiti, essere considerata quando si tratta di fissare i loro premi.

È infatti prassi corrente a livello internazionale mantenere la solidarietà tenendo però conto - entro certi limiti - delle esigenze dei piccoli collettivi. Si intende così evitare il ricorso esagerato alla solidarietà e produrre un certo effetto correttivo. È importante limitare le oscillazioni in modo da garantire la centralità del principio di solidarietà. Questo obiettivo viene raggiunto stabilendo dimensioni minime al di sotto delle quali i collettivi non possono scendere.

In passato le autorità di vigilanza non avevano emanato direttive in oggetto. In vista del prossimo incontro per l'approvazione delle tariffe (per il 2004) l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) elaborerà principi di conseguenza.

In riferimento alla problematica della trasparenza insufficiente, occorre ricordare che nel quadro della prima revisione LPP sono state decise una modifica dell'articolo 68 LPP e l'introduzione dell'articolo 68a LPP nonché dell'articolo 6a della legge federale sull'assicurazione vita (LAssV). Queste modifiche di legge esigono fra le altre cose anche una chiara suddivisione dei premi in premi di risparmio, di rischio e di costi. Con queste modifiche di legge e con i principi elaborati dall'UFAP per l'applicazione dei modelli di credibilità la richiesta espressa nella mozione può pertanto essere trasformata (cfr. anche art. 6a cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. a LAssV).

Per quanto concerne il numero crescente di casi d'invalidità e i costi che ne derivano rimandiamo alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza del gruppo dell'Unione democratica di centro (03.3245). In relazione all'attuazione di un postulato della CSS-N (02.3006) il Consiglio federale ha deciso di analizzare anche lo sviluppo dei costi legati all'invalidità nel settore della previdenza professionale. Nel corso del 2003 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali intende commissionare uno studio al riguardo. Inoltre bisogna tenere conto che il messaggio sulla quinta revisione AI è in preparazione e che presumibilmente sarà inviato in consultazione all'inizio del 2004. I provvedimenti volti a contenere i costi dell'AI avranno un effetto di ritorno positivo sulla previdenza professionale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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