03.3292 · Interpellanza · 2003-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Occorre in primo luogo rilevare che il vertice del G8 a Evian ha rappresentato un evento straordinario, che ha reso necessaria la collaborazione di due Stati, tre Cantoni e diversi dipartimenti federali. Nonostante la complessità a livello organizzativo e la molteplicità delle prestazioni da fornire, la Svizzera è stata in grado di adempiere in modo soddisfacente ai propri obblighi derivanti dalla sua qualità di Stato ospitante e organizzatore. Il Presidente francese Jacques Chirac ha manifestato alle autorità elvetiche la sua gratitudine per l'impegno dimostrato.
1. La Giunta in materia di sicurezza del Consiglio federale ha preparato le discussioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti le questioni di politica di sicurezza, consigliata e sostenuta dall'Organo direttivo in materia di sicurezza. Questa struttura corrisponde all'organizzazione permanente della direzione in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale e ha dato buoni risultati. Al fine di garantire una rapida presa di decisioni a livello federale, il Consiglio federale ha accordato alla sua Giunta in materia di sicurezza e al Presidente della Confederazione l'autorità di emanare decisioni rientranti nella sua sfera di competenze, durante ilvertice del G8 (dal 29 maggio al 5 giugno 2003). Si tratta in particolare della protezione dello spazio aereo e della tutela delle persone che godono di una protezione internazionale.
2. e 4. Spetta di principio ai Cantoni, in virtù della sovranità cantonale in materia di polizia, scegliere il dispositivo di sicurezza e la tattica da adottare, così come quali mezzi utilizzare e quando impiegarli. Di conseguenza sono in primo luogo i Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, a dover trarre dal vertice del G8 gli insegnamenti operativi e di dottrina d'impiego relativi a operazioni comuni di polizia, corpo delle guardie di confine ed esercito. Gli organi federali sono stati coinvolti in compiti di carattere sussidiario in favore dei Cantoni, oppure direttamente (ad esempio per quel che riguarda le forze aeree, l'esercito, il corpo delle guardie di confine, SAP, SSF). Le esperienze acquisite a livello federale e sul piano della collaborazione tra Cantoni andranno prese in considerazione nell'ambito del progetto USIS (esame del sistema della sicurezza interna svizzera) in corso.
3. Spetta pertanto alle autorità cantonali incaricate della sicurezza, responsabili anche della tattica di polizia, verificare questi fatti e trarre le eventuali conseguenze. Per la Confederazione, una tattica di polizia adatta ad affrontare i fenomeni di violenza necessita anche in futuro di un esteso sostegno da parte di servizi d'informazione, sia a livello nazionale che internazionale. L'eventuale correzione di lacune legislative nell'ambito della prevenzione potrebbe apportare un miglioramento.
5. La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha avviato un'inchiesta sul G8 presso i rappresentanti politici dei concordati di polizia, i cui temi sono, tra l'altro, le esperienze e gli insegnamenti da trarre in relazione alle strutture federaliste e agli strumenti della politica di sicurezza. È stata costatata l'esigenza di ottimizzare in particolare l'informazione e il coordinamento, sia fra i Cantoni, sia fra Confederazione e Cantoni. Le conclusioni dell'inchiesta dovreb-bero essere integrate, dov'è opportuno, nel progetto "USIS".
6. Sotto la direzione di Pierre Aepli, il Comitato direttore (CODIR) era responsabile della collaborazione per quanto riguarda la Svizzera. In seno al Comitato erano rappresentati i Cantoni di Vaud, Ginevra e Vallese, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il CODIR risolveva i conflitti di competenza fra i Cantoni coinvolti, fra Cantoni e Confederazione e fra la Svizzera e la Francia. Nella fase di pianifica-zione e di preparazione esso ha assunto semplici compiti di coordinamento e durante l'evento non ha avuto alcuna funzione operativa. Le strategie elaborate dal CODIR e dai suoi gruppi di lavoro sono state convalidate dagli organi politici dei Cantoni e della Confederazione. Tutte le sue decisioni venivano seguite politicamente sia da una delegazione intercantonale (i direttori di polizia dei Cantoni coinvolti), sia dalla Giunta di sicurezza del Consiglio federale. Attualmente è in fase di elaborazione un rapporto conclusivo del CODIR.
7. e 8. Il Consiglio federale non è tenuto a valutare il lavoro svolto dagli organi politici cantonali.
9. I poliziotti svizzeri impegnati nel servizio d'ordine non hanno una formazione peggiore dei loro colleghi tedeschi. Il fatto che questi ultimi intervengano in modo più efficace è dovuto a una maggiore esperienza (trasporti di materiale nucleare, estremismo di destra, tifoseria violenta), sovente in un ambito diverso e in base ad una dottrina d'impiego unitaria.
10. e 12. Secondo le valutazioni finora effettuate, i compiti di competenza della Confederazione sono stati per la maggior parte svolti con successo. Mancano invece le valutazioni degli altri partner nell'ambito della sicurezza, in particolare quelle a livello dei Cantoni.
Conformemente al diritto costituzionale vigente, la Confederazione non dispone di una competenza ampia per adottare misure di polizia di sicurezza. Secondo il Consiglio federale attualmente non vi è neppure la necessità di nuove norme federali per fronteggiare in maniera repressiva le manifestazioni violente. La salvaguardia dell'ordine in luoghi pubblici durante le manifestazioni è una delle applicazioni fondamentali della sovranità cantonale in materia di polizia. Considerata la sovranità cantonale in materia di polizia, un'estensione sul piano legale degli strumenti di polizia dovrebbe essere effettuata in primo luogo nelle rispettive le-gislazioni cantonali di polizia.
In particolare il Consiglio federale non vede neppure la necessità di creare una normativa completa in materia di manifestazioni a livello federale, sia per ragioni di natura giuridica (la Confederazione non ha la competenza costituzionale), sia per considerazioni pratiche (una tale legge non è ritenuta necessaria, visto che gli strumenti a disposizione delle polizie cantonali sono in linea di massima sufficienti). Sussistono inoltre considerevoli dubbi riguardo alla fattibilità di una simile legge federale: cfr. il parere del Consiglio federale del 28.05.2003 relativo alla mozione Eberhard 03.3108, che chiedeva l'adozione di una legge sulle manife-stazioni).
Per quanto concerne il sequestro di oggetti si può fare riferimento al progetto del Consiglio federale del 20 settembre 2002 concernente la revisione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), che sancisce, all'articolo 7b, il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi (quali mazze da baseball, accette, pietre da pavimentazione, coltelli da cucina o per ta-gliare tappeti) in luoghi accessibili al pubblico. Tali oggetti devono poter essere confiscati dalla polizia "se in base alle circostanze si deve temere che vengano usati come armi o per minacciare o ferire persone" (Rapporto esplicativo relativo all'avamprogetto). Se questa disposizione sarà adottata, le richieste dell'interpellante saranno soddisfatte anche riguardo a questo punto.
Il Consiglio federale ha riconosciuto le attuali lacune della legislazione nell'ambito della prevenzione. Rispondendo alla mozione Merz (Ottimizzare i servizi d'informazione e la protezione dello Stato CSt 01.3569), nel suo rapporto del 26 giugno 2002 sull'analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli at-tacchi terroristici dell'11 settembre 2001, il Consiglio federale ha sottolineato che si rilevano lacune legislative soprattutto nell'acquisizione preventiva di informazioni e nella loro elaborazione. Inoltre il Consiglio federale ha costatato la grave assenza di norme o di pacchetti di misure concrete per la salvaguardia preventiva della sicurezza interna (p. es. provvedimenti di polizia degli stranieri e decisioni per la salvaguardia della sicurezza interna, ecc.). Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha pertanto contemporaneamente preso conoscenza della pianificata ampia verifica e revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) da parte del DFGP.
11. Il fenomeno della tifoseria violenta nell'ambito di manifestazioni sportive costituisce sin dagli anni Ottanta un problema serio. Come si può leggere nel rapporto esplicativo sul testo messo in consultazione relativo a una nuova legge sulle mi-sure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta, il Consiglio federale intende pertanto definire la tifoseria violenta in senso più ampio, ossia quale atto di violenza commesso in occasione di manifestazioni con cornice di pubblico. Il termine "violenza" assume così un ruolo chiave. Di conseguenza la lotta contro la violenza costituisce lo scopo delle nuove misure di diritto amministrativo, in particolare della creazione di una banca dati sui teppisti. I manifestanti anti-globalizzazione violenti non rientrano nella categoria della tifoseria violenta, e possono già oggi essere registrati in virtù della LMSI. In base alla stessa e ai rilevamenti effettuati all'estero, è stato possibile adottare misure preventive già prima del vertice del G8.
Benché il menzionato progetto messo in consultazione non sia specificatamente concepito per le manifestazioni, esso consente una prevenzione più efficace degli atti di violenza anche in occasione di manifestazioni. Ciò vale ad esempio per il sequestro preventivo di materiale di propaganda che incita concretamente e seriamente alla violenza. In base al risultato della procedura di consultazione, il Consiglio federale valuterà se sia necessario e opportuno adattare il progetto alle richieste dell'interpellante.
13. Il 12 febbraio 2003 il Consiglio federale ha deciso che la Confederazione, oltre alle spese per l'impiego dell'esercito e la protezione delle frontiere, si assume anche i costi per l'impiego delle forze di polizia intercantonali (5,8 milioni di franchi) e una parte delle spese d'esercizio sostenute dai Cantoni (14 milioni). Inoltre, in seguito al rafforzamento dell'impiego intercantonale della polizia e al coinvolgimento degli agenti di polizia tedeschi, si prevedono circa 6 milioni di costi supplementari, che la Confederazione si assumerà parzialmente. Per quel che riguarda i costi globali legati all'impiego sussidiario dell'esercito, dalle fatture che il DDPS ha ricevuto da terzi e in base a calcoli interni, alla fine di agosto è stata effettuata una prima stima provvisoria di 7.3 milioni di franchi. In base all'accordo relativo al vertice del G8, la Francia parteciperà con un contributo massimo di circa 18 milioni di franchi ai costi sostenuti dalla Svizzera per la sicurezza.
Risposta del Consiglio federale.