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03.3334 · Interpellanza · 2003-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE), l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comprende tutti i flussi finanziari che

- provengono dal settore pubblico (Confederazione, Cantoni e comuni);

- hanno come scopo precipuo facilitare lo sviluppo economico e sociale del Paese che li riceve;

- sono accordati con condizioni di favore (donazioni e prestiti a condizioni agevolate);

- sono destinati a Paesi e regioni in via di sviluppo (al momento ve ne sono 152) e a organizzazioni multilaterali registrate nelle liste dell'OCSE.

Ogni anno vengono pubblicate le prestazioni calcolate nell'aiuto pubblico allo sviluppo fornite dai Paesi membri del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. La statistica viene elaborata in base alle direttive CAS per permettere un paragone qualitativo a livello internazionale. All'interno della direzione del CAS, la Svizzera è una fautrice di questo modo di procedere e applica essa stessa queste direttive in maniera rigorosa, contribuendo in buona misura ad una cooperazione allo sviluppo trasparente e quantificabile.

Le direttive CAS per il calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) vengono esaminate ad intervalli regolari ed aggiornate. Le modifiche proposte vengono dapprima discusse nel gruppo di lavoro e quindi presentate agli organi decisionali del CAS per approvazione.

Attualmente, il gruppo di lavoro discute di vari punti riguardanti il calcolo degli APS. La Svizzera partecipa attivamente a questi lavori propugnando più coerenza e un'applicazione unitaria delle direttive. In genere i membri trovano un accordo su disposizioni transitorie cui adeguano i propri calcoli nell'attesa che i punti controversi vengano chiariti. I calcoli della Svizzera concordano con le indicazioni del CAS e con le disposizioni di transizione per quel che riguarda i punti ancora controversi.

- Per quanto concerne l'aiuto ai rifugiati: l'aiuto fornito nei Paesi in sviluppo e i costi connessi al rimpatrio dei rifugiati possono essere registrati sotto gli APS. Solo le somme utilizzate dagli Stati membri del CAS durante il primo anno di soggiorno dei rifugiati provenienti da Paesi in sviluppo rientrano negli APS.

- Per quel che riguarda l'aiuto militare: le forniture di materiale militare e prestazioni, nonché la cancellazione di debiti militari non possono essere calcolate tra gli APS. Invece, i costi supplementari dovuti ad interventi del Paese donatore nell'ambito dell'aiuto umanitario o sotto forma di servizi a favore dello sviluppo possono essere registrati tra gli APS.

- Per quel che riguarda la promozione della pace: i Paesi donatori possono registrare tra gli APS le spese di partecipazione ad operazioni svolte su mandato delle Nazioni Unite o approvate dall'Organizzazione (ad esempio, operazioni a favore dei diritti umani, invio di osservatori alle elezioni, ripristino di infrastrutture nazionali, missioni di consulenza sulla stabilità economica, rientro dei soldati e smobilitazione dell'esercito, distruzione delle armi e sminamento). Attualmente il CAS valuta la possibilità di far rientrare nel calcolo degli APS anche le misure atte a promuovere la pace e le riforme per il ripristino della sicurezza.

Tenendo conto di quanto riportato, il Consiglio federale può rispondere come segue alle domande degli autori dell'interpellanza:

a) Gli APS svizzeri comprendono i contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni per progetti e programmi nei Paesi in sviluppo. L'evoluzione degli ultimi cinque anni è la seguente:

- 1998: 1.307 milioni di franchi svizzeri

- 1999: 1.462 milioni di franchi svizzeri

- 2000: 1.503 milioni di franchi svizzeri

- 2001: 1.533 milioni di franchi svizzeri

- 2002: 1.460 milioni di franchi svizzeri

Gli APS svizzeri si basano sulla legge del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. Il loro scopo è migliorare le condizioni di vita degli strati più poveri della popolazione ed aiutare le vittime di situazioni d'emergenza in Paesi in sviluppo. I due uffici federali cui l'ordinanza delega l'esecuzione della legge sono la Direzione per lo sviluppo e la cooperazione (DSC) e il Segretariato di Stato dell'economia (seco). Al fine di armonizzare le statistiche sugli APS svizzeri con le relative raccomandazioni del CAS, da alcuni anni nel calcolo degli APS vengono fatti confluire i contributi di altri uffici federali le cui attività concordano con la definizione di APS. Nel caso della Confederazione si è tenuto conto delle prestazioni seguenti (in totale 1.436 milioni di franchi per il 2002):

- le spese complessive della DSC, ad eccezione dei contributi di cui al punto c) destinati ai Paesi non registrati nell'elenco dei Paesi in sviluppo del CAS (per il 2002, nel complesso 1.049 milioni);

- le spese del reparto Sviluppo e Transizione del seco, ad eccezione delle misure che non corrispondono alla definizione di APS e dei contribuiti ai Paesi che non sono compresi nell'elenco del CAS (231 milioni);

- le borse di studio universitarie per studenti provenienti da Paesi in sviluppo (4 milioni):

- altri contributi di uffici federali e dipartimenti a organizzazioni multilaterali ai sensi della definizione del CAS (66 milioni);

- le spese dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) per il sostegno a rifugiati riconosciuti come tali in Svizzera e provenienti da Paesi in via di sviluppo. Ai sensi delle disposizioni CAS in vigore, le spese per il soggiorno per il primo anno possono essere calcolate come APS; questi costi vengono calcolati in base alle indicazioni dell'UFR (1.792 persone: costo medio per ogni rifugiato: SFr. 14.400 all'anno, cioè 25 milioni nel 2002). L'aiuto al rimpatrio per rifugiati non ammessi rientra anch'esso negli APS (35 milioni);

- le misure politiche della Divisione politica IV del DFAE per promuovere la pace, che corrispondono alle direttive accettate dal CAS (23 milioni);

- determinati costi dell'amministrazione centrale connessi alla gestione degli aiuti al di fuori della DSC (4 milioni).

I contributi dei Cantoni e dei comuni a favore di progetti e programmi della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario ammontavano nel 2002 a 24 milioni di franchi.

b) La DSC coordina e pubblica la statistica sugli "aiuti pubblici allo sviluppo" della Svizzera ai sensi dell'articolo 27 capoverso 3 dell'ordinanza sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. Come riportato al punto a) la statistica comprende tutte le spese delle amministrazioni centrali della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni. Le chiese regionali prestano il proprio contributo in collaborazione con altri organi, come ad es. le ONG ecumeniche (Caritas, HEKS, Fastenopfer, ecc.): i relativi contributi vengono rilevati annualmente. A tale riguardo, il Consiglio federale rimanda alla risposta alla domanda e) dell'interpellanza.

c) Non sono compresi nel calcolo degli APS i seguenti contributi federali:

- un contributo della DSC e del seco di 94 milioni destinato a Paesi che non rientrano nell'elenco di quelli in sviluppo del CAS: tra questi figurano Paesi dell'Europa centrale ed orientale nonché Paesi in sviluppo più progrediti.

- Aiuti immediati a determinati Paesi industrializzati: in particolare la Germania e l'Austria, colpite lo scorso anno da gravi inondazioni, hanno potuto usufruire di questo tipo di aiuti elevatisi a 16 milioni di franchi.

- Diverse misure del seco, soprattutto per quanto riguarda la promozione delle esportazioni, che non corrispondono ai criteri degli APS e dunque non possono essere registrati tra gli altri contributi del settore pubblico (2002: 5 milioni di franchi).

I contributi di altri uffici federali e dipartimenti e i contributi cantonali e comunali rispondono agli stessi criteri per il calcolo degli APS.

Nel caso di misure di APS per settori per i quali non è ancora stata definita una direttiva di calcolo, la Svizzera si attiene, come gli altri Paesi, alle disposizioni transitorie vigenti (vedi più in alto). Non vengono contati gli interventi militari (ad esempio Swisscoy), le azioni di promozione della pace da parte di organizzazioni che non rientrano nella definizione CAS (20 milioni di franchi) e i costi diretti o indiretti per rifugiati che vivono da più di un anno nel nostro Paese (ivi comprese le spese scolastiche cantonali).

d) L'elenco dei Paesi destinatari degli aiuti pubblici allo sviluppo e quello delle organizzazioni internazionali i cui contributi sono compresi in tutto o in parte nel calcolo degli APS sono lunghi. L'OCSE li mette a disposizione del pubblico. Il CAS si sta occupando della revisione dell'elenco dei Paesi destinatari elaborato dal Comitato. L'elenco stabilisce quali Paesi ricevono gli APS e quali invece gli aiuti pubblici (AP). Nel settembre 2002 i membri del CAS hanno preso in considerazione la nuova revisione dell'elenco, prevedendo altri dibattiti in merito. Una proposta potrebbe essere formulata in occasione della riunione della fine del 2003 cui prenderanno parte alti funzionari del CAS.

Per quel che riguarda le organizzazioni internazionali, la Svizzera e gli altri membri del CAS ritengono vincolante l'elenco delle organizzazioni internazionali che ricevono contributi che possono esser fatti figurare tra gli APS. L'elenco è riportato nell'allegato alle direttive CAS sull'elaborazione delle statistiche e viene aggiornato ad intervalli regolari in base a proposte dei Paesi membri.

e) Le donazioni delle organizzazioni assistenziali private (ONG svizzere) ivi comprese le ONG ecumeniche vengono rilevate ogni anno con un'inchiesta spedita a più di 500 ONG e organizzazioni assistenziali. Le informazioni suddivise per organizzazione, Paese destinatario e progetto di sviluppo vengono raccolte in un opuscolo che viene pubblicato una volta all'anno. Il totale netto delle donazioni delle ONG è comunicato al CAS (1998: 250 milioni di franchi svizzeri; 1999: 275 milioni di SFr.; 2000: 272 milioni di SFr.; 2001: 319 milioni di SFr.).

Queste cifre comprendono tutte le donazioni private e perciò anche tutti i contributi pubblici alle ONG per programmi e progetti di sviluppo. La DSC ed il seco hanno firmato nel 2002 accordi di prestazione con le ONG per programmi e progetti all'estero per un totale di 200 milioni di franchi.

f) La Svizzera si attiene alle disposizioni vigenti del CAS nel calcolo degli APS. Inoltre partecipa attivamente ai lavori del CAS, in particolare all'elaborazione di regole riguardanti gli APS, e adegua continuamente il calcolo dei propri APS alle nuove direttive CAS con scrupolo di conformità. Le direttive per l'elaborazione di rapporti sulle statistiche sono state adeguate con il passar del tempo ai nuovi strumenti della collaborazione internazionale e continueranno ad essere oggetto di dibattiti per quel che riguarda determinati settori per i quali non è ancora stata trovata una regolamentazione definitiva e accettabile da tutti. In questo caso sono determinanti le disposizioni transitorie per il calcolo delle spese degli APS.

L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera ammonta nel 2002 allo 0,32% per prodotto nazionale lordo (PNL). La Svizzera figura pertanto al 15° rango su 22 in cifre assolute e al 10° rango rispetto alla percentuale del suo PNL. Il Consiglio federale riafferma il proprio obiettivo di raggiungere un APS dello 0,4% entro il 2010.

Risposta del Consiglio federale.

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