03.3385 · Interpellanza · 2003-06-20
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha comunicato al Parlamento tutte le informazioni centrali sul disarmo chimico. Il messaggio sul sostegno al disarmo chimico mondiale descriveva chiaramente (al punto 1.3.4) l'iniziativa lanciata dai Paesi del G8 nel 2002 in occasione del vertice di Kananaskis indicando come il G8 avesse invitato gli altri Paesi a contribuire a queste misure. Solo il nome esatto dell'iniziativa, cioè "Partenariato globale del G8 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo materiale" non era menzionato esplicitamente nel messaggio. In quel momento infatti si preferiva la definizione di "dichiarazione" o "iniziativa" di Kananaskis.
2. Il "Partenariato globale" è un'iniziativa politica sviluppata dai membri del G8, cioè anche dalla Russia, destinataria principale dell'assistenza svizzera. La partecipazione a questo partenariato non impone vincoli di diritto internazionale ed esige solo che si riconoscano i principi generali di limitazione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione. Un sostegno finanziario deve inoltre essere fornito a questo scopo all'eliminazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nella Federazione Russa. Il disarmo chimico costituisce una delle quattro priorità del Partenariato, le restanti tre sono lo smantellamento dei sottomarini a propulsione nucleare fuori servizio, l'eliminazione delle materie fissili e l'impiego nel settore civile degli scienziati che dispongono delle conoscenze necessarie alla costruzione di armi di sterminio di massa. I Paesi che partecipano al Partenariato globale decidono essi stessi la quantità ed il tipo di aiuto finanziario; oltre agli Stati del G8 partecipano la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Polonia ed i Paesi Bassi. Inoltre il Partenariato globale vincola la concessione di aiuti finanziari al rispetto di direttive che assecondano anche gli interessi del Paese donatore prevedendo ad esempio l'esonero fiscale dei fondi nel Paese beneficiario.
3.-4. Il G8 non è un'organizzazione internazionale, bensì una piattaforma di discussione. Come indicato nella risposta alla seconda domanda, il Partenariato globale non è una convenzione, perciò il problema dello statuto giuridico del G8 non si pone per quel che riguarda la partecipazione al Partenariato.
5. Non si può parlare di aumento dell'assistenza svizzera al disarmo. La legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche adottata dal Parlamento il 21 marzo 2003 autorizza misure di sostegno agli sforzi internazionali di eliminazione e di non proliferazione delle armi chimiche. Un contributo svizzero nell'ambito del Partenariato globale del G8 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e del relativo materiale risulta dunque identico al sostegno per 17 milioni di franchi deciso dal Parlamento al disarmo chimico mondiale.
6. Il primo Comitato dell'Assemblea generale e la Commissione per il disarmo dell'ONU rappresentano piattaforme importanti per la politica internazionale del disarmo, alla quale la Svizzera partecipa attivamente; tuttavia l'ONU non svolge un ruolo operativo nel disarmo chimico. È soprattutto l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OIAC), che non dipende dalle Nazioni Unite e di cui la Svizzera è membro in quanto parte alla Convenzione sulle armi chimiche, che assume questa funzione su scala internazionale, poiché controlla la distruzione delle armi chimiche dichiarate. Tuttavia l'organizzazione non distribuisce aiuti finanziari all'eliminazione delle armi e non si incarica di nessuna funzione di coordinamento tra i Paesi donatori.
Risposta del Consiglio federale.