03.3564 · Mozione · 2003-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Prima del 1999, ovvero prima che venissero introdotti il nuovo sistema di pagamenti diretti (PA 2002) e la nuova ordinanza sui pagamenti diretti, il versamento di tali contributi avveniva separatamente a dipendenza dei tipi di pagamenti diretti. Il versamento di un acconto era eseguito solo per i contributi ai detentori di vacche e per i pagamenti diretti complementari. I contributi venivano pagati nel periodo dalla metà dell'anno in questione fino a maggio dell'anno seguente. I pagamenti versati nella prima metà dell'anno erano stabiliti sulla base del diritto ai contributi nell'anno precedente. Dalla revisione del sistema dei pagamenti diretti viene versato, verso la metà dell'anno, un acconto equivalente al 50 per cento dell'importo totale previsto ed entro la fine dello stesso anno segue il conteggio finale. Al contrario di quanto accadeva in passato, si ha da un lato un acconto più importante e dall'altro l'erogazione della totalità dei pagamenti diretti entro la fine dell'anno di contribuzione. L'agricoltura beneficia direttamente di tale situazione.
Con il nuovo metodo di pagamento, il Consiglio federale ha tenuto in considerazione il crescente significato dei pagamenti diretti e i problemi di liquidità. Il Consiglio federale non può entrare nel merito della richiesta di versamento trimestrale o di pagamento di un acconto da effettuarsi prima dei mesi di giugno/luglio dell'anno di contribuzione per i motivi esposti di seguito.
- Prima della metà dell'anno i Cantoni non hanno ancora registrato, o lo hanno fatto solo parzialmente, i dati individuali, visto che la rilevazione annuale per l'anno in corso avviene all'inizio del mese di maggio. Tale situazione potrebbe dare luogo a pagamenti di acconti errati.
- Una rilevazione dei dati anticipata è già stata più volte vagliata e respinta. La dichiarazione deve contenere le condizioni di gestione effettive di un'azienda, e non quelle previste. Pertanto una dichiarazione corretta può aver luogo solo dopo la messa a dimora delle colture in primavera.
- Al momento del versamento degli acconti sarebbe conclusa solo una minima parte dei controlli necessari (ad es. prova che le esigenze ecologiche sono rispettate).
- Un versamento effettuato sulla base delle condizioni relative all'anno precedente, che renderebbe possibile un versamento scaglionato durante l'anno seguente, è improbabile a causa del tasso di mutazione relativamente importante.
- Con un acconto concesso anticipatamente o con un'ulteriore ripartizione, i problemi di liquidità delle aziende in questione non vengono risolti in modo duraturo. Per alcuni i costi degli interessi risparmiati sarebbero poco rilevanti, per altri non verrebbero eliminate le cause di eventuali problemi di liquidità.
- L'anticipazione della data di versamento farebbe aumentare notevolmente il dispendio dei Cantoni. Tale dispendio sarebbe sproporzionato rispetto al vantaggio acquisito.
Il Consiglio federale è cosciente della situazione in cui si trova l'agricoltura. È pertanto disposto a esaminare, insieme ai Cantoni, se fra il versamento del primo acconto (giugno/luglio) e il versamento finale (dicembre) sia eventualmente possibile concedere un ulteriore acconto. Il coinvolgimento dei Cantoni è necessario, visto che essi sono incaricati dell'esecuzione e sarebbero tenuti a sopportare l'ulteriore dispendio amministrativo.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.