Lexipedia

03.3592 · Interpellanza · 2003-12-02

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 28 settembre 2003, un black-out elettrico ha completamente paralizzato l'Italia. L'Italia e la Francia hanno in seguito attribuito la responsabilità del black-out anche alla Svizzera. Secondo gli accertamenti finora condotti, la Svizzera è effettivamente coinvolta nell'accaduto.

Il black-out in Italia si è verificato dopo l'interruzione di due importanti elettrodotti di transito attraverso la Svizzera: la linea del Lucomagno e quella del San Bernardino. L'Ufficio federale dell'energia (UFE), nel suo rapporto d'inchiesta, attribuisce la responsabilità del black-out all'eccessiva quantità di energia elettrica trasportata verso l'Italia. Questi flussi eccessivi, secondo l'UFE, mettono in pericolo non solo l'approvvigionamento elettrico nei Paesi confinanti, ma anche la sicurezza di approvvigionamento in Svizzera. La panne del 28 settembre 2003 ha provocato perturbazioni anche nel Vallese, in Ticino e nei Grigioni. Si pongono quindi nuove domande in merito alla sicurezza di approvvigionamento e alla funzione di vigilanza esercitata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF).

1. Esiste la possibilità che alla Svizzera, in quanto Stato, vengano presentate richieste di risarcimento in relazione al black-out del 28 settembre 2003? La responsabilità civile per eventuali danni ricade solo sui gestori di rete?

2. I gestori di rete privati hanno provveduto ad effettuare correttamente la manutenzione della rete elettrica svizzera, in particolare delle linee di transito? Come giudica il Consiglio federale lo stato della rete elettrica svizzera? Si prospetta la necessità di effettuare investimenti per rinnovare gli impianti?

3. Da chi dipende finanziariamente l'IFICF?

4. Come mai, secondo la perizia Binder, i controlli dell'IFICF non sono ben documentati? Esistono prescrizioni in merito alla funzione di sorveglianza e alla documentazione dell'attività di controllo? L'IFICF ha violato delle prescrizioni?

5. IlConsiglio federale è a conoscenza del fatto che l'IFICF ha delegato a ditte esterne (Electrosuisse) attività relative ai controlli periodici? Nella perizia Binder si afferma che ciò è illegittimo. Che cosa significa questo in concreto?

6. Il Consiglio federale sa se l'IFICF, negli ultimi anni, ha mosso delle contestazioni agli impianti controllati? Vi sono state contestazioni riguardanti lo stato della vegetazione? Quanti controlli effettua ogni anno l'IFICF presso le aziende elettriche?

7. Sulla base di quali dati concreti, documenti e affermazioni gli esperti che hanno effettuato la perizia Binder sono giunti alla conclusione che l'IFICF ha ottemperato al suo obbligo materiale di vigilanza per le linee del Lucomagno e del San Bernardino?

8. Un black-out come quello del 28 settembre in Italia potrebbe verificarsi anche in Svizzera? Le misure di sicurezza finora adottate sono sufficienti? Come valuta il Consiglio federale la cultura della sicurezza esistente presso le aziende elettriche svizzere, tenuto conto di quanto si è verificato il 28 settembre? È necessario intervenire al riguardo?

9. La sicurezza di approvvigionamento in Svizzera è oggi garantita sotto ogni punto di vista?

10. Nel suo rapporto d'inchiesta sul black-out in Italia, l'UFE ha rilevato che già da molto tempo i flussi effettivi di energia elettrica attraverso la Svizzera in direzione dell'Italia divergono dai flussi di riferimento. Come mai l'UFE non aveva reso pubblico già in precedenza questo problema? Il Consiglio federale ne era a conoscenza?

11. Quanto costano le indagini sul black-out del 28 settembre? Chi paga le spese che la Confederazione ha dovuto assumersi?

12. Sulla base di quali raccomandazioni, prima il DATEC e poi l'UFE avevano intenzione di emanare una legge con una procedura d'urgenza?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1:

Non è pensabile che vengano avanzate alla Svizzera richieste di risarcimento in relazione al black-out del 28 settembre 2003. I gestori delle reti sono gli unici responsabili dell'esercizio di queste ultime (art. 20 cpv. 1 LIE). La Confederazione svizzera non è responsabile per i danni che potrebbero derivare dall'esistenza o dall'esercizio di una rete elettrica. La questione di una responsabilità dello Stato potrebbe porsi nel caso in cui un dipendente della Confederazione o una persona a cui sono stati affidati compiti pubblici della Confederazione avesse cagionato illecitamente danni a terzi nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3 cpv. 1 legge sulla responsabilità, RS 170.32). Quello presente non è un caso del genere.

Domanda 2:

Secondo il diritto vigente, gli investimenti per il rinnovamento e il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione devono essere effettuati dalle aziende elettriche. La manutenzione della rete di trasmissione è sorvegliata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF). Nel suo rapporto del 12 novembre 2003 sul black-out, l'IFICF rileva che la le linee e i tracciati sono in buono stato di manutenzione e si trovano in buone condizioni. Inoltre si rileva che i controlli interni, e in particolare la verifica delle distanze fra gli alberi e le linee ad alta tensione, vengono effettuati in modo conforme alle prescrizioni e secondo la prassi corrente. L'IFICF considera buono lo stato generale della rete di trasmissione, ma invita i gestori degli elettrodotti a verificare con maggior precisione i flussi di potenza sulle singole linee. In particolare, si tratta di esaminare, nei punti particolarmente critici, la freccia (cioè la flessione del filo) causata dall'aumento della temperatura dei conduttori. L'UFE sta valutando se le ipotesi su cui si basa il calcolo della freccia massima di un conduttore sono ancora corrette. Sulla base di queste valutazioni, il DATEC provvederà eventualmente a modificare l'ordinanza sulle linee elettriche. I gestori rinnovano costantemente e a tappe le loro linee. Per il tratto di linea sul quale il 28 settembre 2003 si è verificata la scarica verso terra, è attualmente in corso una procedura di approvazione dei piani per il rinnovo. Si tratta di un progetto controverso, poiché i richiedenti intendono riposizionare e, in parte, sopraelevare i tralicci.

Domanda 3:

L'IFICF finanzia la propria attività attraverso la riscossione di emolumenti ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24). Il DATEC esercita la sorveglianza finanziaria.

Domanda 4:

La perizia dello studio legale Binder del 10 novembre 2003 si esprime in merito all'attività di vigilanza sui gestori delle reti ad altissima tensione (220 e 380 kV) svolta dall'IFICF. I periti rilevano che le prescrizioni legali in materia di sorveglianza sugli impianti a corrente forte già realizzati e collaudati sono insufficienti. La sorveglianza si basa sul principio che le aziende di approvvigionamento devono gestire i propri impianti sotto la propria responsabilità ed effettuare esse stesse controlli periodici. Gli ispettori dell'IFICF si fanno un'idea dello stato degli impianti nel settore 220/380 kV attraverso i vari contatti che intrattengono regolarmente con i gestori delle reti; secondo i periti, ciò consente una valutazione nel quadro dell'obbligo di vigilanza. L'IFICF non ha violato alcuna prescrizione legale e l'attività di vigilanza si è svolta nel quadro delle istruzioni interne. Nei rapporti di controllo delle reti ad altissima tensione stilati dall'IFICF venivano finora indicate esplicitamente solo le contestazioni.

Tutto ciò che non veniva contestato era da considerare in ordine. Questi rapporti di carattere generale non soddisfano più le esigenze odierne. Di conseguenza, alla fine di dicembre 2003 l'IFICF ha emanato un'istruzione interna che assicura la corenza e la documentabilità delle attività di controllo.

Domanda 5:

Fin dalla fondazione dell'IFICF, oltre 100 anni fa, la collaborazione fra IFICF e Electrosuisse (prima denominata Associazione Svizzera degli Elettrotecnici - ASE) è stata un elemento essenziale della vigilanza ufficiale sugli Impianti elettrici. Ciò ha permesso di sfruttare le conoscenze professionali esistenti senza dover creare una nuova autorità federale. La problematica dell'assunzione di compiti di pertinenza statale da parte di un'organizzazione che oltre ad adempiere tali compiti (IFICF), svolge anche attività commerciali (Electrosuisse) che possono comportare conflitti d'interessi è nota. A partire dal 1998 sono state adottate diverse misure per separare meglio i compiti dell'IFICF dalle attività di Electrosuisse.

La critica contenuta nella perizia dello studio legale Binder si basa sul fatto che non esistono basi legali per la delega di compiti di controllo da parte dell'IFICF a un'organizzazione privata. Entro la fine di settembre 2004, l'IFICF adotterà i provvedimenti di carattere organizzativo e amministrativo necessari affinché i compiti di pertinenza statale possano essere svolti da tecnici dell'IFICF. IL DATEC, inoltre, nell'ambito della preparazione della legge federale sul controllo della sicurezza tecnica, sta valutando se non siano necessarie ulteriori modifiche in questo settore.

Domanda 6:

Il mandato legale dell'IFICF nel settore del controllo dell'esercizio e della manutenzione di impianti elettrici è solamente di natura generale e stabilisce un obbligo di vigilanza. Nel quadro di questo mandato generale di vigilanza, l'IFICF verifica se i gestori delle aziende eseguono i controlli prescritti e se reagiscono nel modo corretto quando riscontrano anomalie. Dai rapporti e dalla perizie allestiti in relazione al black-out in Italia emerge che, sia per la linea del Lucomagno che per quella del San Bernardino, i controlli aziendali interni e in particolare il controllo delle distanze verticali fra alberi e conduttori sono stati eseguiti in modo conforme alle prescrizioni e secondo la prassi corrente. Nel caso delle linee ad altissima tensione (220 e 380 kV), l'IFICF effettua i controlli di regola ogni anno; le linee del livello di tensione inferiore vengono invece controllate in genere ogni cinque anni, comunque almeno ogni dieci anni. A seconda dello stato degli impianti, i controlli possono essere effettuati anche a intervalli più brevi.

Domanda 7:

I documenti utilizzati dallo studio legale Binder per allestire la perizia sono elencati al punto II B (pag. 6 e seg.) della perizia.

Domande 8, 9, 10 e 12:

Le fitte maglie della rete di trasmissione, il gran numero di elettrodotti di collegamento transfrontalieri, il bilancio energetico al momento ancora ampiamente equilibrato e la rapidità con cui possono essere inserite in rete le centrali ad accumulazione conferiscono alla Svizzera un elevato grado di sicurezza di approvvigionamento.

Anche in Svizzera, tuttavia, non è possibile garantire con assoluta certezza la continuità dell'approvvigionamento elettrico. Ciò sarebbe tecnicamente impossibile e privo di senso dal punto di vista economico. La probabilità di un black-out di diverse ore esteso a tutto il territorio nazionale è però molto bassa, per le ragioni appena illustrate.

La legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) regola principalmente il caso di una carenza di breve o media durata, alla quale le aziende elettriche non possono porre rimedio. Al momento del black-out italiano del 28 settembre non vi era alcuna situazione di carenza di elettricità in Svizzera. Alcune aziende del settore dell'elettricità svizzero sono però risultate coinvolte nel black-out italiano. Se quest'ultimo avesse però avuto ripercussioni in Svizzera, avrebbero dovuto essere adottate misure sulla base della legge sull'approvvigionamento del Paese.

Negli ultimi anni si sono verificate situazioni critiche in relazione alle linee di transito. La ragione principale sono le forti discrepanze fra le quantità di energia elettrica previste dai contratti commerciali e i flussi fisici effettivi, in particolare sulle linee svizzere dirette in Italia. Queste situazioni non possono essere corrette dai gestori di rete da soli. Nel suo rapporto del novembre 2003 sul black-out in Italia, l'UFE chiede quindi che siano elaborate regole vincolanti per tutti i partner commerciali e per tutti i gestori di rete. Queste regole dovrebbero permettere di eliminare le attuali discrepanze fra i flussi previsti per contratto e quelli reali, e definire chiaramente le responsabilità e le procedure di comunicazione in caso di perturbazioni dell'esercizio.

Il problema della discrepanza fra flussi commerciali e flussi fisici era noto all'UFE già prima del black-out. In seguito alla bocciatura della legge sul mercato dell'energia elettrica, tuttavia, la Confederazione non dispone di basi legali per adottare misure in questo settore o per negoziare accordi vincolanti con autorità o organi di regolazione esteri. Il DATEC ha deciso che per risolvere il problema è necessario definire un disciplinamento transitorio e presentare al più presto al Consiglio federale e al Parlamento le nuove basi legali necessarie. Questa soluzione transitoria, che dovrebbe entrare in vigore verso la metà del 2005, consiste essenzialmente nella creazione di un gestore delle reti di trasmissione giuridicamente indipendente e di un'autorità di regolazione. La Svizzera è quindi intenzionata a collaborare attivamente all'attuazione concreta del Regolamento UE 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica nel neocostituito organo di regolazione del mercato europeo dell'energia elettrica e del gas. La Svizzera auspica un diritto di codecisione insieme alle autorità di regolazione di Francia e Italia nel quadro della procedura di attribuzione delle capacità di trasmissione verso l'Italia per il 2004 e per gli anni successivi.

Vi è una grande necessità di agire per poter salvaguardare meglio gli interessi della Svizzera nel quadro del sistema di interconnessione elettrica internazionale. Le necessarie basi legali svizzere dovranno entrare in vigore entro la metà del 2005. Alla luce della situazione attuale, il ricorso al diritto d'urgenza non è tuttavia necessario.

Domanda 11:

La perizia esterna Binder sull'IFICF, commissionata in relazione all'inchiesta dell'UFE sul black-out, e la consulenza fornita all'UFE da un esperto esterno sono costate fr. 66'000. Gli oneri per il personale dell'UFE non sono stati rilevati. Il lavoro svolto dall'IFICF per effettuare gli accertamenti del caso è quantificabile in circa 200 ore; i relativi costi sono a carico dell'Ispettorato stesso.

Risposta del Consiglio federale.