03.3618 · Interpellanza · 2003-12-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. No. Per ragioni fiscali e normative, le società di fondi di investimento statunitensi vendono sul mercato europeo fondi domiciliati quasi esclusivamente nel Lussemburgo o in Irlanda (Ucits), per i quali è competente l'autorità di vigilanza del rispettivo stato di sede. Alcune delle società incriminate offrono gli Ucits anche in Svizzera. Secondo le informazioni della Commissione federale delle banche (CFB), tali fondi non sarebbero ancora coinvolti nelle azioni e procedure legali pendenti negli Stati Uniti.
2. Sulla base delle notizie a disposizione per il momento, questo è quanto se ne può concludere. In quanto autorità di vigilanza, finora la CFB non ha rilevato alcuna pratica illegale, come ad esempio il "Late Trading", presso le direzioni svizzere dei fondi o le banche di deposito, né ha ricevuto comunicazioni in proposito. Il "Market Timing", inoltre, è ridotto al minimo in modo tale che l'autodisciplina della Swiss Funds Association, per i fondi in azioni, è costretta a prescrivere obbligatoriamente il cosiddetto "Forward Pricing", cosa che dovrebbe scoraggiare gli arbitraggi a carico della comunità degli investitori. La CFB ha approvato le norme di autodisciplina in materia; gli organi di revisione sono tenuti a verificare ogni anno che tutte le direzioni dei fondi le applichino.
3. La CFB dispone di sufficienti competenze per poter stabilire quando gli investitori corrono il rischio di subire danni e, in casi del genere, potrebbe chiedere che venga nominato un cosiddetto rappresentante della comunità degli investitori per far valere le pretese di diritto civile delle parti lese. Riguardo ai provvedimenti di vigilanza presi in singoli casi, la CFB è invece vincolata al segreto d'ufficio.
4. In linea di massima, si deve indicare che la legge sui fondi d'investimento non delimita l'importo delle remunerazioni che devono versare gli investitori, ma esige unicamente che questi siano resi noti. In base alle disposizioni in materia della legge sui fondi di investimento, tuttavia, agli investitori possono essere addebitati soltanto gli emolumenti elencati alla fine del regolamento. Non resta quindi alcun margine per le cosiddette "provvigioni nascoste". D'altra parte, succede di frequente che le provvigioni versate ai distributori provengano non solo dalla commissione di emissione ma anche dalla tassa amministrativa (le cosiddette commissioni di retrocessione sulle posizioni di fondi). Per motivi di trasparenza, la CFB prescrive tuttavia che il diritto a compensare con la tassa amministrativa non solo i costi della gestione dei fondi ma anche le commissioni di retrocessione sulle posizioni di fondi deve esser esplicitamente ancorato nel regolamento del fondo. Inoltre, la CFB ha recentemente precisato che, nel caso dei fondi pubblici, il versamento delle commissioni di retrocessione sulle posizioni di fondi tramite la tassa amministraitva di singoli grandi investitori senza lo status di distributore non è compatibile con il principio della parità di trattamento.
L'onere totale degli emolumenti degli investitori svizzeri può ancora essere ritenuto moderato rispetto alla media europea. In vista dell'autodisciplina, la CFB ha inoltre emanato una direttiva secondo cui tutte le direzioni dei fondi e i rappresentanti di fondi d'investimento esteri sono tenuti a calcolare e a rendere noto il coefficiente totale dei costi (Total Expense Ratio) nel rapporto annuale e semestrale del loro fondo. In questo modo, ogni investitore ha la possibilità di informarsi regolarmente circa l'onere dei costi ed, eventualmente, di passare a un prodotto più economico.
Risposta del Consiglio federale.