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03.3624 · Postulato · 2003-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare se e come l'impiego di programmi informatici di sorveglianza sul posto di lavoro (cosiddetti keylogger) può essere sottoposta ad un obbligo di dichiarazione. La dichiarazione va combinata con l'obbligo di motivare unicamente l'impiego conforme alla legge di tali programmi.

Begründung

Nella risposta alla mia interpellanza 02.3558, il Consiglio federale ha affermato in particolare che:

a) questo tipo di programmi può essere utilizzato a scopi legali come ad esempio "garantire la sicurezza dei lavoratori o dell'impresa".

b) è sproporzionato sottoporre ad un'autorizzazione l'importazione, la vendita e l'acquisto di simili programmi

c) tali software possono essere utilizzati in modo da pregiudicare la sicurezza dei lavoratori

d) i collaboratori devono essere informati dell'installazione di tali programmi di sorveglianza

e) i programmi di sorveglianza o il loro impiego abusivo sono difficilmente riconoscibili

Se il Consiglio federale intende rinunciare ad un obbligo di autorizzazione, la soluzione minima rimanente è l'obbligo di dichiarazione. Tale obbligo potrebbe ad esempio limitarsi ai seguenti punti:

a) nome del programma di sorveglianza

b) scopo dell'impiego

c) conferma che i lavoratori sono stati informati

Quest'obbligo di semplice dichiarazione non comporterebbe oneri né per l'impresa né per l'amministrazione, ma permetterebbe di:

a) rendere l'impresa attenta al fatto che agisce in un ambito problematico

b) dare all'amministrazione la possibilità, con l'invio regolare di promemoria, di rendere le imprese attente alla situazione legale

c) indicare agli uffici cantonali del lavoro i casi in cui è necessario un esame approfondito

Una simile soluzione non garantirebbe la protezione totale dei lavoratori così come auspicato, ma comporta il vantaggio di conseguire buoni risultati senza troppi sforzi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato dal Consiglio federale nella risposta del 29 novembre 2002 all'interpellanza 02.3558 del CN Widmer sulla sorveglianza dei collaboratori mediante software, l'articolo 26 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) vieta l'installazione di qualsiasi sistema di sorveglianza e di controllo del comportamento del personale, tra cui i programmi informatici. Tali sistemi di sorveglianza possono essere autorizzati soltanto se perseguono scopi diversi dalla sorveglianza del comportamento dei lavoratori (ad esempio sorveglianza del rendimento dei lavoratori senza una particolare osservazione del loro comportamento oppure sicurezza dei lavoratori o dell'impresa), se la loro installazione è proporzionata allo scopo ricercato e se i lavoratori interessati sono informati dell'esistenza di tali software. L'OLL 3 contiene pertanto già gli elementi necessari alla protezione dei lavoratori.

Le autorità preposte all'esecuzione della legge hanno accesso ai locali di un'impresa nonché la possibilità di prelevare oggetti e materiale a scopo d'esame, se del caso anche materiale informatico; inoltre il datore di lavoro è obbligato ad informare le autorità su tutti gli elementi necessari allo svolgimento dei loro compiti. Per contro, nella legge sul lavoro non esiste una base legale secondo cui si possa esigere dalle imprese che esse dichiarino alle autorità d'esecuzione della legge sul lavoro le installazioni acquisite a scopi legali; una notifica dei meccanismi installati conformemente alla legge potrebbe essere pertanto soltanto volontaria. L'introduzione di un obbligo di dichiarazione comporterebbe una modifica della legge sul lavoro, ciò che risulta eccessivo rispetto allo scopo ricercato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.