03.3638 · Mozione · 2003-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di modificare rapidamente e anticipatamente la legislazione federale (ad es. la legge sul libero passaggio) di modo che, anche in caso di approvazione del referendum contro l'11a revisione dell'AVS, i casi in cui, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro, un assicurato lascia l'istituto di previdenza prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, ma dopo aver già raggiunto l'età che, secondo il regolamento, dà diritto alla prestazione di vecchiaia non vengano considerati casi di previdenza, bensì casi di libero passaggio se l'assicurato intende continuare ad esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente o è iscritto alla disoccupazione.
Begründung
Stando alla prassi del Tribunale federale, lo scioglimento del rapporto di lavoro in un momento in cui le condizioni indicate nel regolamento dell'istituto di previdenza in merito al pensionamento anticipato sono adempiute dà diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento, nonostante l'intenzione dell'assicurato di continuare ad esercitare un'attività lucrativa (vedi tra l'altro STF 120 V 311, 126 V 92). Conformemente alla sentenza B 86/02 del 23 maggio 2003, questa prassi è applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge sul libero passaggio.
Secondo la sentenza del Tribunale federale, negli istituti di previdenza il cui regolamento prevede la possibilità di beneficiare di un pensionamento anticipato, per insorgenza del caso di previdenza "vecchiaia" bisogna intendere il raggiungimento dell'età che, secondo il regolamento, dà diritto a un pensionamento anticipato, e non il raggiungimento dell'età legale di pensionamento prevista all'articolo 13 capoverso 1 LPP. Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in un momento in cui le condizioni poste per il pensionamento anticipato sono adempiute, il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste nel regolamento dell'istituto di previdenza sussiste anche se l'assicurato intende continuare a svolgere un'attività lucrativa.
Nel caso di istituti di previdenza che, secondo il loro regolamento, subordinano il versamento delle prestazioni di vecchiaia a una dichiarazione esplicita, questa regolamentazione si applica solo se l'assicurato dichiara esplicitamente di volere che l'istituto in questione esegua tale versamento (B 38/00 Gb del 24 giugno 2002). Presso gli altri istituti di previdenza, la risoluzione del rapporto di lavoro può comportare il versamento di una prestazione di vecchiaia ridotta anziché di una prestazione di libero passaggio, anche se il salariato non è d'accordo.
Questa prassi del Tribunale federale incide negativamente sulla previdenza dei salariati più anziani. Se al momento del licenziamento hanno un'età in cui, secondo il regolamento del loro istituto di previdenza, hanno già diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate, non possono più ottenere prestazioni di libero passaggio, anche se vogliono continuare a lavorare. Di conseguenza non possono più continuare a sviluppare in modo equivalente la loro previdenza, ad esempio, se trovano un posto di lavoro dopo essere stati disoccupati. Questa prassi ha anche ripercussioni negative sui loro diritti alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto le prestazioni di vecchiaia vengono computate anche se vengono versate contro la volontà dell'assicurato.
Nella sentenza del 23 maggio 2003, il Tribunale federale rileva l'impossibilità di dare un'altra interpretazione, dato il chiaro tenore dell'articolo 2 della legge sul libero passaggio, anche se l'UFAS fa valere l'argomento che questo è contrario allo spirito della legge, che vuole dare a un assicurato che cambia posto di lavoro la possibilità di mantenere il suo livello di previdenza.
Questa interpretazione discrimina i lavoratori più anziani che perdono il loro impiego in seguito a un licenziamento. La loro previdenza è privata della sua sostanza. Per rimediare a questa situazione venutasi a creare in seguito alla prassi del Tribunale federale, è necessaria una modifica di legge. Nell'ambito dell'11a revisione AVS, nel relativo disegno di legge (punto 3 dell'allegato relativo alla modifica del diritto vigente) si è previsto di modificare su questo punto la legge sul libero passaggio (art. 2 cpv. 1bis).
Contro l'11a revisione AVS è stato lanciato un referendum. Mediante una rapida revisione della legge sul libero passaggio bisogna provvedere a che la previdenza dei lavoratori più anziani non peggiori, anche qualora l'11a revisione AVS venisse respinta. Anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a un'età che, secondo il regolamento dell'istituto di previdenza, dà diritto a un pensionamento anticipato, l'assicurato che continua a svolgere un'attività lucrativa o rimane disoccupato deve poter ottenere una prestazione di libero passaggio e non deve essere obbligato ad accettare una prestazione di vecchiaia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è cosciente del problema. Per questo motivo nell'11a revisione AVS, che introdurrà a livello di legge la flessibilizzazione dell'età pensionabile anche per la LPP, per risolvere il problema è stata proposta una modifica della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP): la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia viene distinta dal caso di libero passaggio (art. 2 cpv. 1bis LFLP). Stando a questa disposizione, un assicurato ha diritto ad una prestazione di libero passaggio se lascia l'istituto di previdenza prima di aver raggiunto l'età pensionabile ordinaria prevista nel regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente o è iscritto alla disoccupazione. In tal modo egli ha ancora la possibilità di continuare a sviluppare la sua previdenza.
Il 3 ottobre 2003 il Parlamento ha adottato l'11a revisione AVS, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005 a condizione che il referendum venga respinto. Poiché è già stata presentata una soluzione al problema sollevato dall'autrice della mozione, il Consiglio federale non ha alcun motivo di preparare un nuovo progetto. Esso ritiene che sia ancora troppo presto per stabilire il modo di procedere in merito a singole soluzioni previste dall'11a revisione AVS qualora questa venisse bocciata in votazione popolare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.