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03.461 · Iniziativa parlamentare · 2003-12-15

Liquidato

Wortlaut

Ai sensi dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento, depositiamo l'iniziativa parlamentare seguente:

L'articolo 86 della Costituzione federale è modificato come segue:

cpv. 3

Impiega un terzo del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché cinque sesti del prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: ....

cpv. 3 bis

Impiega inoltre annualmente un sesto del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti e un sesto del prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali principalmente per il finanziamento di infrastrutture dei trasporti pubblici nelle città e negli agglomerati nonché, a titolo complementare, per il finanziamento di provvedimenti volti a migliorare la fluidità del traffico nelle città e negli agglomerati, a separare i modi di traffico e a promuovere il traffico non motorizzato.

cpv. 4

Se questi mezzi non bastano all'adempimento dei compiti previsti nei cpv. 3 e 3bis, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.

Finanziamento dei trasporti pubblici negli agglomerati e promozione del traffico lento* | Lexipedia | Lexipedia