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04.1011 · Interrogazione · 2004-03-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Considerazioni di principio

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di efficaci controlli alle esportazioni svizzere per quanto riguarda i beni delicati, in particolare per i beni a duplice uso che possono essere utilizzati nell'ambito di programmi di fabbricazione delle armi di distruzione di massa o di razzi vettori. È nell'interesse dell'intero Paese che le ditte svizzere non vengano messe in contatto con tali affari.

Con la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) e la legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), la Svizzera dispone di una base legale moderna e sufficiente per il controllo dei beni delicati. Le nostre disposizioni legali sono paragonabili a quelle dei nostri principali partner commerciali, ciò che non da ultimo è una conseguenza dell'armonizzazione internazionale dei controlli all'esportazione. Da diversi anni la Svizzera collabora attivamente nei rispettivi organismi, impegnandosi in particolare in favore di provvedimenti efficaci e trasparenti. I Servizi competenti in questo settore effettuano inoltre uno scambio attivo di informazioni con i Paesi esteri.

Per l'attuazione dei controlli alle esportazioni, in Svizzera, è responsabile il Segretariato di Stato dell'economia (Seco). Per poter trattare casi spesso complessi, tuttavia, sono necessarie conoscenze specifiche e informazioni provenienti dai settori più disparati, di modo che attualmente tutti i Dipartimenti sono coinvolti in un modo o nell'altro. Tra il Seco e gli altri Servizi si è sviluppata, nel corso degli anni, una stretta collaborazione che ha dato risultati positivi. Tuttavia le scarse risorse dal profilo del personale e delle finanze impongono di concentrarsi in modo rigoroso su ciò che è assolutamente necessario.

I soli provvedimenti di controllo all'esportazione non possono impedire, come del resto gli esperti concordano, l'ulteriore diffusione delle armi di distruzione di massa. Essi possono al massimo rendere più difficili, più costosi e rallentare tali sforzi. Inoltre l'efficacia dei controlli all'esportazione diminuisce tendenzialmente, in quanto i Paesi che sviluppano programmi nel settore delle armi di distruzione di massa dispongono in misura crescente essi stessi delle indispensabili conoscenze specifiche o se le scambiano reciprocamente. Anche l'ampia diffusione della tecnologia dell'informazione ha consentito di usufruire di possibilità supplementari e difficilmente controllabili in questo ambito.

I provvedimenti di controllo all'esportazione comportano sempre anche un onere amministrativo supplementare per le imprese in questione, di cui occorre tenere conto in modo adeguato. Un controllo completo e privo di lacune del traffico delle merci o delle attività dei cittadini svizzeri nel nostro Paese e all'estero non é realizzabile né auspicabile. Anche un dispositivo di controllo delle esportazioni strutturato solidamente non potrebbe rappresentare una garanzia che, in singoli casi, non vengano forniti beni critici o tecnologie da parte di persone o di imprese svizzere a destinatari finali problematici.

Le seguenti considerazioni si limitano all'acquisizione di informazioni, alla cooperazione internazionale e ai controlli nel settore dei beni utilizzabili a fini sia civili che militari (i cosiddetti beni a duplice impiego), i quali possono essere utilizzati nei programmi per la fabbricazione, la ricerca o lo sviluppo nel settore delle armi nucleari, chimiche e biologiche nonché dei razzi vettori. In questa sede si rinuncia a una rappresentazione delle varie procedure nell'ambito del materiale bellico vero e proprio, poiché la LMB, ad eccezione dell'articolo 7, non ha alcuna importanza nella lotta contro il contrabbando nucleare. Questo articolo vieta qualsiasi atto o il fatto di favorire la commissione di atti in relazione alle armi nucleari, biologiche e chimiche.

Acquisizione di informazioni

La LBDI prevede all'articolo 21 che un servizio d'informazione procuri, elabori e trasmetta dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale. Secondo l'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1), questo servizio d'informazione viene assicurato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). In seno al fedpol è in particolare il "Servizio informazione Legge sul controllo dei beni" nel Servizio di analisi e prevenzione (SAP) che si occupa delle questioni inerenti alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questo Servizio intrattiene contatti regolari con i servizi partner esteri e collabora attivamente nella valutazione di esportazioni delicate. Un elemento importante del suo lavoro è costituito anche dalle misure preventive per impedire le attività illegali. A tale proposito occorre menzionare il programma "Profilassi", lanciato di recente, che si prefigge essenzialmente di sensibilizzare le ditte svizzere alle questioni e agli interessi dei controlli all'esportazione di beni delicati. Questo programma viene attuato dal fedpol in stretta collaborazione con il Seco e i corpi di polizia dei Cantoni.

Conformemente al mandato principale affidatogli dal comitato di sicurezza del Consiglio federale, il Servizio informazioni strategico (SIS) del DDPS si procura e analizza anche informazioni concernenti la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Di particolare utilità, a tale proposito, è il sistema di spionaggio via satellite "Onyx". Tale forma di spionaggio è orientata esclusivamente verso oggetti situati all'estero. L'identificazione delle organizzazioni e dei canali di raccolta di informazioni utilizzati all'estero possono comunque fornire preziose indicazioni in merito alla prevenzione di attività illegali in Svizzera. Le informazioni raccolte vengono trasmesse regolarmente ai Servizi competenti di fedpol e del Seco.

Per il controllo al confine sono competenti gli agenti doganali. Dal momento che, come già menzionato, un controllo completo e approfondito del traffico delle merci è impossibile, l'amministrazione delle dogane lavora con i cosiddetti "profili di rischio", che permettono un procedimento mirato per identificare le emissioni critiche. Gli agenti doganali trattengono regolarmente al confine le spedizioni per le quali sospettano qualche irregolarità Per effettuare ulteriori chiarimenti si fa ricorso ogni volta al Seco.

Altre importanti fonti d'informazione per le autorità competenti materia di controlli all'esportazione sono rappresentate anche dalle comunicazioni di enti governativi esteri e di organizzazioni internazionali come pure dallo scambio d'informazioni nell'ambito del regime dei controlli delle esportazioni (cfr. a tale proposito il paragrafo "Cooperazione internazionale"). Infine, spesso risultano indicazioni relative a possibili attività illegali di ditte svizzere anche in base a ricerche effettuate dai mass media nel nostro Paese e all'estero.

Cooperazione internazionale

Per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei razzi vettori è essenziale che la cooperazione internazionale funzioni. Per questo motivo lo scambio d'informazioni nell'ambito del regime dei controlli delle esportazioni assume un ruolo fondamentale. Da un lato, in occasione delle riunioni dei regimi di controllo delle esportazioni, che si svolgono a scadenze regolari, hanno luogo manifestazioni specifiche durante le quali vengono scambiate informazioni inerenti ai programmi nel settore delle armi di distruzione di massa e dei razzi vettori nonché ai tentativi e alle reti di acquisizione di beni critici e di tecnologie. D'altro lato, nell'ambito di tali regimi dei controlli delle esportazioni, gli Stati membri effettuano reciprocamente un costante scambio d'informazioni in merito ai permessi d'esportazione rifiutati (le cosiddette "Denial Notifications"). Tali permessi contengono, oltre a una descrizione della merce per la quale è stato rifiutato il permesso d'esportazione, anche indicazioni concernenti l'utilizzatore finale ed eventuali intermediari. Si tratta di informazioni che rappresentano una base importante per la valutazione delle domande di esportazione svizzere. Nel caso di operazioni delicate, inoltre, le autorità svizzere competenti si mettono spesso in contatto con le organizzazioni partner all'estero, scelte appositamente, sia per ottenere informazioni supplementari in merito all'utilizzatore finale di una merce che per effettuare una valutazione tecnica.

A scadenze regolari le autorità svizzere ricevono segnalazioni, anche da parte di enti governativi esteri, di relazioni commerciali effettive o supposte che ditte svizzere intrattengono con clienti esteri considerati critici. Il Seco e fedpol esaminano regolarmente tali segnalazioni ed effettuano i chiarimenti necessari con le ditte in questione. Il fatto che queste informazioni frequentemente vengono comunicate in modo troppo generico rende spesso difficile un chiarimento rapido ed efficace. In parecchi casi, tuttavia, gli enti governativi esteri non possono o non vogliono mettere a disposizione informazioni più dettagliate, poiché esse provengono da fonti legate ai servizi d'informazione, per cui un'ulteriore precisazione potrebbe eventualmente compromettere la fonte d'informazione. L'esperienza ha inoltre dimostrato che tali informazioni provenienti da fonti legate ai servizi d'informazione non sono sempre affidabili e di conseguenza devono essere utilizzate con una certa cautela.

Già nella seconda metà degli anni '90, la Svizzera ha collaborato strettamente con la Commissione speciale degli Stati Uniti (UNSCOM) e con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), quando queste ultime effettuavano ispezioni in Iraq allo scopo di scoprire eventuali programmi di sviluppo e di fabbricazione delle armi di distruzione di massa e dei missili. Nell'ambito delle attuali investigazioni, che mirano a mettere in evidenza la rete nucleare del pachistano A. Q. Khan, il Seco sostiene attivamente gli sforzi dell'AIEA trasmettendole varie informazioni in merito a possibili collegamenti o forniture provenienti dalla Svizzera.

Malgrado i problemi menzionati in precedenza, il Consiglio federale ritiene che i meccanismi nel settore dello scambio d'informazioni con le autorità estere e con le organizzazioni internazionali abbiano dato, in linea di massima, buoni risultati.

Controlli

Secondo l'articolo 18 capoverso 2 LBDI, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla LBDI che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Se le indicazioni in merito a possibili infrazioni alla legge sono vaghe, il Seco procede alle necessarie inchieste preliminari in collaborazione con il Servizio di analisi e prevenzione (SAP). Se ciò è necessario e opportuno, possono essere richiesti alle ditte o alle persone ulteriori documenti che vengono consultati o anche confiscati in occasione di un controllo effettuato eventualmente senza preavviso. Se il sospetto iniziale viene confermato o sufficientemente avvalorato da tali controlli, viene sporta denuncia penale al Ministero pubblico della Confederazione.

Finora non sono state effettuate visite non annunciate delle autorità di controllo presso le imprese se non in casi in cui è stato rilevato qualche indizio di comportamento illegale delle stesse. Sebbene tali visite siano possibili in base all'articolo 10 capoverso 1 LBDI, esse non sarebbero giustificate dal punto di vista dell'utilizzazione efficiente delle risorse di personale limitate a disposizione delle autorità di controllo. Inoltre esse susciterebbero certamente parecchie incomprensioni in seno alle ditte in questione.

Per contro, le imprese alle quali è stato rilasciato un permesso generale d'esportazione ordinario (PGEO) vengono controllate regolarmente in occasione di visite alla rispettiva sede. A tale proposito si provvede in particolare a verificare se l'impresa in questione è in grado di garantire uno svolgimento adeguato delle operazioni transfrontaliere, ciò che costituisce una condizione per il rilascio di un PGEO. Dal 2000 sono state sottoposte a un tale controllo 37 ditte: in pochi casi si è dovuto ritirare il PGEO a causa di irregolarità constatate presso la rispettiva ditta.

Risposta del Consiglio federale.