04.1020 · Interrogazione · 2004-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel caso menzionato all'inizio, le autorità turche hanno diramato nel gennaio 2003 un avviso internazionale di ricerca attraverso la rete INTERPOL. Il ricercato era sospettato di essere membro di un'organizzazione terroristica (TDKP; Partie Communiste Revolutionnaire de la Turquie) ed era stato trovato in possesso di una pistola con munizione e materiale di propaganda proibito, il 3 marzo 1991, in occasione di un controllo personale della polizia a Diyarbakir.
L'Ufficio federale di giustizia, competente per le domande di estradizione, non ha mai considerato che la Svizzera fosse tra i destinatari di tali richieste di ricerca. In base alla richiesta, si supponeva inoltre che il ricercato si trovasse in Germania e l'Ufficio federale non aveva rilevato che gli era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Svizzera.
Nel marzo 2003, INTERPOL ha informato tutti i destinatari delle richieste di ricerca che la fattispecie alla base della richiesta turca, a suo parere, non conteneva reati prevalentemente di diritto comune. INTERPOL ha pertanto rifiutato una collaborazione sul fondamento dell'articolo 3 dei propri statuti. Tuttavia, questa comunicazione non inficia in modo cogente la decisione delle autorità rispettive degli Stati richiesti. Infatti, in detto caso anche l'Italia ha dato inizialmente seguito a questa ricerca.
In tale circostanza l'intervento svizzero presso il Segretariato generale INTERPOL non è opportuno. Il Comitato esecutivo di INTERPOL ha inoltre istituito recentemente un gruppo di lavoro per elaborare proposte riguardanti un'eventuale modifica dell'articolo 3 dei suoi statuti e la rispettiva applicazione. La Svizzera è rappresentata in questo gruppo di lavoro, nell'ambito del quale si preoccuperà di sollevare i problemi affrontati dal presente intervento.
Non può essere dato seguito all'opinione espressa nella domanda, secondo cui la Turchia emanerebbe sistematicamente mandati di cattura abusivi. All'Ufficio federale di giustizia, competente per le estradizioni, non è noto nessun caso in cui la Turchia abbia provocato sul canale d'INTERPOL un'indagine manifestamente abusiva, vale a dire di motivazione esclusivamente politica o perfino costruita ad arte. Non può per contro essere escluso che domande di ricerca riguardanti reati di diritto comune abbiano anche un retroscena politico. In questi casi le autorità svizzere non hanno finora mai trasmesso alle persone interessate informazioni riguardanti casi concreti di richieste di ricerca turche. Per questo si sono attenute ai principi sviluppati nel quadro della risposta al postulato Vermot del 20 settembre 2000 e dell'interpellanza Gysin del 4 ottobre 2000. Secondo tali principi, nelle decisioni di concessione dell'asilo l'Ufficio federale dei rifugiati informa sistematicamente, in forma astratta e generica, tutti i rifugiati riconosciuti in merito ai potenziali rischi insiti in un viaggio all'estero e alle ridotte possibilità d'intervento della Svizzera in caso di arresto. In seguito al caso Sevinc si è provveduto inoltre, in stretta collaborazione tra l'Ufficio federale di giustizia e l'Ufficio federale dei rifugiati, ad avvertire retroattivamente circa i limiti della protezione garantita tutte quelle persone che hanno acquisito lo statuto di rifugiato prima del caso Öztürk e che -- per quanto accertabile -- correvano il pericolo di un arresto all'estero.
Risposta del Consiglio federale.