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04.1023 · Interrogazione · 2004-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) si pone come obiettivo la tutela della popolazione e dell'ambiente da gravi danni prodotti da incidenti rilevanti. In tale contesto, riveste un'importanza centrale l'autoresponsabilità dei detentori delle aziende, i quali, ai fini della riduzione dei rischi, devono prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza e sopportabili sotto il profilo economico. Tale autoresponsabilità viene controllata dall'autorità esecutiva. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'OPIR devono inviare a detta autorità un breve rapporto che descriva il potenziale di pericolo e le misure di sicurezza adottate. Occorre inoltre valutare la possibile entità delle ripercussioni di un eventuale incidente rilevante al di fuori dell'area dell'azienda. Se l'autorità stima che i danni possano risultare troppo gravi, il rischio deve essere determinato in modo concreto mediante un'analisi dei rischi. L'autorità esecutiva deve poi valutare se il rischio è sopportabile o se siano invece necessarie misure supplementari. L'esecuzione dell'OPIR per le aziende (come ad es. la Lonza di Visp) spetta in via generale ai Cantoni. L'UFAFP è responsabile dell'alta sorveglianza. I dati dettagliati relativi all'esecuzione sono disponibili soltanto presso i Cantoni.

Alle singole domande:

Alla domanda 1

In Svizzera non è obbligatorio notificare ad un'autorità tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati in un'azienda. Pertanto, per rispondere a questa domanda, l'UFAFP, in accordo con le autorità cantonali, ha richiesto alla Lonza AG un elenco delle sostanze chimiche lavorate e prodotte nel settore colpito dall'esplosione. Dall'elenco fornito dalla Lonza AG risulta che, in detto settore, l'azienda impiega tra l'altro sostanze chimiche che, secondo la legislazione svizzera e quella europea, non possono essere utilizzate ai fini della vendita al pubblico. L'impiego di tali sostanze è tuttavia autorizzato all'interno di aziende chimiche (in particolare come prodotti intermedi nell'ambito dei processi chimici di produzione).

Alla domanda 2

Le autorità cantonali informano periodicamente l'UFAFP sul potenziale di pericolo e sui rischi presenti nel loro territorio, nonché sulle misure di esecuzione adottate nel Cantone. Sulla base di tali informazioni, l'UFAFP redige il catasto federale dei rischi, la cui ultima versione risale al 1º settembre 2001. Il catasto contiene fra l'altro il numero delle analisi dei rischi effettuate da ogni singolo Cantone. La Lonza AG di Visp rientra nel campo di applicazione dell'OPIR. L'autorità cantonale dispone dei brevi rapporti stilati ai sensi di detta ordinanza e li ha anche valutati. Sulla base di tale valutazione, sono state decise ed eseguite cinque analisi dei rischi presso la Lonza AG. Anche l'impianto colpito dall'esplosione del 22 febbraio 2004 è contemplato nei brevi rapporti forniti dall'azienda. Per detto impianto, tuttavia, non era necessaria un'analisi dei rischi ai sensi dell'OPIR.

Alle domande 3 e 5

Secondo il catasto federale dei rischi, al 1º settembre 2001 la Svizzera contava complessivamente circa 2'600 aziende rientranti nel campo d'applicazione dell'OPIR. Di queste, 244 devono effettuare delle analisi dei rischi. Al momento del rilevamento inerente a detto catasto (2001), ai Cantoni erano pervenute 161 analisi dei rischi. Da un'indagine condotta presso i Cantoni nel luglio 2004 è emerso che, a quella data, una trentina di aziende, ripartite tra vari Cantoni, non aveva ancora inoltrato l'analisi dei rischi. L'intero catasto viene aggiornato periodicamente.

Alla domanda 4

Il detentore di un'azienda che rientra nel campo d'applicazione dell'OPIR è tenuto, qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o nel caso in cui sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo, ad inviare all'autorità cantonale una versione aggiornata del breve rapporto. Le autorità cantonali controllano ad intervalli regolari se i brevi rapporti vengono aggiornati (laddove un tale aggiornamento risulta necessario). Di norma, per le aziende con un potenziale di pericolo elevato i controlli sono eseguiti ogni due o tre anni. L'aggiornamento periodico del catasto federale dei rischi, richiesto dall'UFAFP, promuove l'effettuazione di detti controlli.

Risposta del Consiglio federale.