04.1057 · Interrogazione · 2004-05-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le casse di compensazione AVS, sia professionali che cantonali, sono organi d'esecuzione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti direttamente designati dalla legge (art. 49 LAVS). Questi organi sono entità giuridiche del tutto indipendenti dall'Amministrazione federale istituite da associazioni professionali o interprofessionali (art. 53 LAVS) o dai Cantoni (art. 61 LAVS). Le loro spese amministrative sono coperte in particolare dal prelievo di contributi alle spese d'amministrazione presso i loro affiliati (art. 69 LAVS).
Secondo gli articoli 76 LPGA e 49 LAVS, la Confederazione è incaricata della vigilanza dell'AVS. Si tratta di una vigilanza materiale che deve garantire l'applicazione corretta ed unitaria delle disposizioni legali e regolamentari. Per questa ragione il Consiglio federale può incaricare l'ufficio competente, nella fattispecie l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), di impartire alle casse di compensazione istruzioni alle quali queste si devono attenere (art. 72 LAVS). Il rispetto delle istruzioni e la gestione delle casse vengono periodicamente controllati dall'UFAS che, se necessario, provvede ad eliminare i difetti rilevati (art. 72, cpv. 4 LAVS). Tuttavia il potere di vigilanza della Confederazione non va oltre questa vigilanza materiale e la legge non proibisce ad una cassa di compensazione di associarsi ad una campagna referendaria, a condizione che impegni esclusivamente mezzi finanziari propri e non fondi AVS. Nell'ambito dei suoi controlli regolari della gestione delle casse, l'UFAS si accerta anche dell'utilizzazione conforme dei fondi AVS e adotta le misure necessarie in caso di irregolarità.
Risposta del Consiglio federale.