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04.1178 · Interrogazione · 2004-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sulle cellule staminali prevede, per i progetti di ricerca nei quali vengono utilizzati embrioni soprannumerari, che si debba redigere un rapporto finale all'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). A fini di controllo, oltre ad informazioni concernenti il decorso e i risultati del progetto di ricerca, il rapporto finale deve contenere anche il numero preciso degli embrioni soprannumerari utilizzati per la ricerca. Nel registro pubblico dovrà essere presentato - oltre al numero e alla caratterizzazione delle cellule staminali embrionali derivate nonché delle linee di cellule staminali embrionali - anche un riassunto di tutti i risultati della ricerca.

Il Consiglio federale riconosce la necessità di trasparenza in un settore così sensibile della ricerca. L'UFSP ha pertanto previsto di pubblicare annualmente, dopo l'entrata in vigore della legge sulle cellule staminali, il numero complessivo degli embrioni soprannumerari utilizzati a fini di ricerca. Resta ancora aperta la questione se la pubblicazione dovrà avvenire nel bollettino dell'UFSP, sotto forma di comunicato stampa, oppure nel registro pubblico. Il Consiglio federale non vede tuttavia la necessità di pubblicare costantemente, al fine di garantire la trasparenza, il numero degli embrioni soprannumerari utilizzati in ogni singolo progetto di ricerca e di sancire nell'ordinanza un relativo obbligo di pubblicazione. Un tale obbligo legale esplicito di pubblicazione non è stato richiesto neppure in sede di consultazione.

Risposta del Consiglio federale.