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04.3003 · Interpellanza · 2004-03-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La casa da gioco di Zermatt è stata frequentata da molti meno ospiti di quanto era stato previsto. Il futuro finanziario della casa da gioco appariva dunque incerto visto che mancava la prova di mezzi finanziari propri sufficienti conformemente all'articolo 12 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco; LCG; RS 935.52). Dal momento che le condizioni legali non erano più soddisfatte, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) sospendeva la concessione con effetto dal 1° dicembre 2003 conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LCG. Così facendo si voleva dare alla casa da gioco di Zermatt la possibilità di soddisfare nuovamente le condizioni legali e ripristinare la necessaria base di mezzi finanziari propri.

2. Nell'ambito della procedura di concessione sono stati inoltrati 63 progetti. Dopo aver effettuato il severo esame previsto dalla legge, il Consiglio federale ha rilasciato la concessione a 22 case da gioco. La Svizzera dispone conseguentemente di una notevole densità di case da gioco. Nei prossimi anni emergerà in quale misura siffatta densità sia opportuna e se le case da gioco saranno in grado di affermarsi. Al fine di poter valutare la redditività occorre osservare l'evoluzione della situazione delle case da gioco sull'arco di diversi anni. Circa due terzi delle case da gioco hanno iniziato la loro attività nel 2002, l'ultimo terzo nel 2003. Le ultime due case da gioco, Basilea e San Gallo, hanno addirittura aperto i battenti soltanto nell'autunno del 2003. Il 24 ottobre 2001 il Consiglio federale ha dunque deciso di non esaminare più nuove domande di concessione per i prossimi cinque anni (fino all'autunno del 2006). Nel contempo alla CFCG è stato conferito mandato di sottoporre al Consiglio federale un rapporto sulla situazione e raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere allo scadere di questo periodo. Il Consiglio federale non ha motivo di tornare sulla sua decisione del 24 ottobre 2001.

3. Non esiste alcun diritto all'ottenimento di una concessione, e pertanto nemmeno una possibilità di ricorrere contro il mancato rilascio di una concessione (art. 16 cpv. 3 LCG). Il casinò di Saxon, come qualsiasi altra casa da gioco in una situazione analoga, è libero di inoltrare una nuova domanda di concessione. Per i motivi precedentemente esposti, il Consiglio federale non vede tuttavia alcun motivo di esaminare un'eventuale domanda di concessione B.

4. Il divieto di cessione della concessione è stato disciplinato a livello di legge (art. 17 cpv. 3 LCG). Questo divieto discende direttamente dall'esigenza che le concessioni vengano rilasciate soltanto in seguito a un esame approfondito del richiedente (messaggio concernente la LCG del 26 febbraio, FF 1997 III 129). Ciò è tuttavia possibile unicamente nell'ambito di una nuova procedura di concessione che anche le case da gioco esistenti hanno dovuto effettuare. Il principio della parità di trattamento impone di procedere anche in futuro allo stesso modo. Il Consiglio federale non ha quindi motivo di preparare una modifica legislativa che miri a permettere la cessione di concessioni.

Risposta del Consiglio federale.