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04.3004 · Interpellanza · 2004-03-01

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'adempimento dei loro compiti, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economia. Se è efficace ed economico e se la legislazione federale lo prevede, è perciò possibile affidare compiti amministrativi a organizzazioni di diritto pubblico o privato non appartenenti all'Amministrazione federale.

Diverse organizzazioni svizzere hanno acquisito solide esperienze ed elevate competenze tecniche nei propri settori d'attività specifici. È ad esempio il caso delle organizzazioni operanti in settori quali lavoro sociale, attività giovanili, cooperazione allo sviluppo, assistenza alle persone invalide, rifugiati, promozione della cultura e dello sport. È sensato ed economico che la Confederazione si appoggi a simili esperienze evitando di doverle acquisire essa stessa. I mandati alle organizzazioni private vengono assegnati solamente se vi sono le basi legali e i crediti sono stati stanziati. I mandati vengono assegnati soltanto se vi è la garanzia che il disbrigo avviene in maniera poco costosa e tecnicamente competente.

La partecipazione di mandatari al processo di formazione dell'opinione politica è parte integrante della libertà di espressione, molto importante nel nostro Stato libero e democratico.

A causa della struttura statale federalista e del principio di sussidiarietà, il Consiglio federale non può prendere posizione per i Cantoni. A livello della Confederazione, la collaborazione con le organizzazioni private non è organizzata centralmente, e questo in ragione della ripartizione dei compiti specifici tra dipartimenti e uffici. Non esiste un rilevamento centrale della collaborazione tra la Confederazione e le organizzazioni private. Un elenco completo dei sussidi e degli indennizzi esigerebbe un onere amministrativo enorme dal profilo materiale e temporale, ciò che oltrepasserebbe l'ambito della presente interpellanza.

L'autore dell'interpellanza elenca concretamente una serie di istituzioni di soccorso con le quali la Confederazione collabora prioritariamente nel settore della cooperazione internazionale e menziona espressamente il settore dell'asilo. Il Consiglio federale esaminerà perciò più da vicino questi due elementi.

Domanda 1 - Cooperazione internazionale

Collaborazione della DSC con istituzioni di soccorso private svizzere (ONG) [in milioni di fr.]

ONG; 1990; 2002; 2003

Soccorso operaio svizzero SOS; 2,5; 4,4

Caritas; 13,1; 7,1

ACES-HEKS; 10,8; 5,6

Swissaid; 8,6; 7,3*

Croce Rossa Svizzera CRS; 5,4; 12,2*

Sacrificio quaresimale; 2,5; 2,8

Pane per tutti; 3,6; 4,2

Terre des Hommes (Fondation); -; 6,2

Terre des Hommes Svizzera (Basilea); 1,3; 0,25

Medici Senza Frontiere; -; 1,4

*ivi compresi i versamenti del Seco

Verrà pubblicato alla fine di giugno del 2004 nel rapporto annuo 2003 della DSC

Domanda 2 - Rifugiati

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) può fornire informazioni esclusivamente sull'ammontare dei contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni e non dispone di indicazioni riguardo all'utilizzo di questi fondi, che i Cantoni possono riversare alle istituzioni di soccorso. La competenza per il settore dell'aiuto sociale spetta infatti ai Cantoni, che possono amministrarlo in proprio oppure incaricarne istituzioni di soccorso o imprese private. Di conseguenza, nelle cifre elencate più sotto non sono contemplati gli importi versati direttamente dalla Confederazione ai Cantoni per le prestazioni di aiuto sociale.

Nel 2003, gli importi versati direttamente dalla Confederazione alle istituzioni di soccorso sono ammontati a 18,6 milioni di franchi, così ripartiti:

- 9,6 milioni di franchi sono andati alla Croce Rossa Svizzera per le visite sanitarie di confine effettuate sui richiedenti l'asilo al loro arrivo in Svizzera. Questo importo è versato dall'UFR su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) conformemente alla legge sulle epidemie. Questo denaro è quindi utilizzato per scopi medici e non per quelli solitamente connessi ai compiti delle istituzioni di soccorso.

- 3,4 milioni di franchi sono versati dalla Confederazione sotto forma di contributi forfettari alle istituzioni di soccorso per la loro partecipazione alle audizioni dei richiedenti durante la procedura d'asilo.

- 4 milioni di franchi sono confluiti in programmi d'integrazione per rifugiati riconosciuti. L'Ufficio federale dei rifugiati affida all'Organizzazione Svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) il coordinamento e il finanziamento dei progetti d'integrazione e definisce a tale scopo un mandato di prestazioni.

- 1,6 milioni di franchi sono stati trasferiti all'OSAR per le spese amministrative relative a compiti quali programmi di occupazione, coordinamento della rappresentanza delle istituzioni di soccorso nelle audizioni dei richiedenti l'asilo nonché a ulteriori compiti delegati all'OSAR dall'UFR.

Nel 2002, i contributi diretti dell'UFR alle istituzioni di soccorso sono ammontati a 17,9 milioni di franchi. La ripartizione è stata simile a quella delle spese per il 2003.

I fondi trasferiti nel 1990 dall'UFR alle istituzioni di soccorso sono ammontati a circa 39 milioni di franchi. Questo importo nettamente maggiore va ricondotto al fatto che allora, oltre a determinate prestazioni oggi garantite e che sono state menzionate in precedenza, la Confederazione aveva incaricato le istituzioni di soccorso di organizzare e di attuare l'aiuto sociale per i rifugiati riconosciuti. Dal 2001 i Cantoni si occupano essi stessi di questo compito (nel 2002 è stato ancora distribuito un "residuo" di 300'000 franchi). La contabilità del Delegato ai rifugiati (oggi UFR) del 1990 è difficilmente paragonabile con l'attuale. Si è proceduto a numerosi cambiamenti riguardo alla struttura delle singole rubriche. Nel seguente compendio delle spese non è stato possibile registrare le spese per le visite sanitarie di confine per il 1990. Questo importo era inserito in un'altra rubrica del preventivo e sotto una rubrica generale.

Compendio delle spese:

1990; 2002; 2003

Visite sanitarie di confine (3121.001); ; 7'823'796; 9'635'927

Contributi forfettari alle spese di audizione (3600.002); --; 4'092'296;

3'393'720

Programmi d'integrazione (3600.003); --; 4'000'000; 4'000'000

Contributi alle prestazioni di assistenza - PA (3600.003); 26'659'921; 300'000; --

Contributi alle spese di assistenza delle istituzioni di soccorso - PA (già 493.05); 7'359'830; --; --

Contributi alle spese amministrative dell'OSAR (3600.005); 4'649'595; 1'692'235; 1'600'000

Totale; 38'669'346; 17'908'327; 18'629'647

Domanda 3

La collaborazione della DSC con organizzazioni non appartenenti all'Amministrazione federale avviene, di massima, in due modi, nella forma dei mandati e in quella dei contributi.

- I mandati alle organizzazioni private sottostanno alla legge federale sugli appalti pubblici (RS 172.056.1), che disciplina esattamente i bandi di concorso nonché i criteri e le procedure. I mandati sono limitati nel tempo.

- Con sussidi, la DSC sostiene programmi e progetti di organizzazioni private che corrispondono alle direttive in materia di politica di cooperazione della Confederazione, stabilite nei relativi messaggi, approvati dal Parlamento, per i crediti quadro della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est nonché dell'aiuto umanitario.

I sussidi ai programmi vengono negoziati e stabiliti per 3 - 4 anni. La verifica della collaborazione con le organizzazioni avviene annualmente.

Domanda 4

Le entrate delle donazioni e le spese amministrative delle diverse organizzazioni vengono contabilizzate nei loro conti annuali. Non vi è tuttavia alcuna esigenza legale riguardo al calcolo della quota amministrativa. Le spese amministrative variano a seconda del settore di lavoro e della modalità di lavoro dell'organizzazione. La fondazione ZEWO, un servizio specializzato per le organizzazioni di utilità pubblica, attribuisce il suo marchio di qualità a simili organizzazioni che soddisfano standard definiti in fatto di trasparenza riguardo alla loro attività e alla presentazione dei conti.

Finora la DSC ha accreditato alle organizzazioni facenti parte dei programmi da essa sovvenzionati, la cui affiliazione alla ZEWO costituisce la premessa, un contributo alle spese amministrative pari al 13 per cento. Dal 2005, la DSC si baserà sulle direttive in materia di presentazione dei conti per le ONG svizzere, Swiss GAAP RPC 21, che anche la ZEWO prescrive dal 2004 per le grandi ONG e che dal 2005 prescriverà per le piccole ONG. D'ora in avanti, le spese amministrative non verranno più rimborsate a forfait, bensì secondo l'onere effettivo. Conformemente a suddette direttive in materia di presentazione dei conti, nella contabilità d'esercizio le spese amministrative verranno in ogni caso contabilizzate separatamente.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.