Lexipedia

04.3036 · Mozione · 2004-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Sotto la denominazione di Swiss Finish sono trasposte nel diritto nazionale le nuove direttive bancarie di Basilea II. A questo proposito il Consiglio federale è invitato a prendere atto dei seguenti punti:

1. Sulla base delle direttive di Basilea II, le banche attive prettamente sul mercato svizzero nel settore retail (ad esempio le banche cantonali) non dovranno mobilizzare una somma di fondi propri maggiore di quella stabilita dalle direttive di Basilea I;

2. le banche cantonali continueranno a beneficiare dello sconto del 12,5 per cento sui fondi propri necessari, accordato alle banche cantonali con piena garanzia dello Stato;

3. qualora tale riduzione del 12,5 per cento dovesse essere nonostante tutto rivista, sarebbe opportuno che ciò accadesse alcuni anni dopo l'entrata in vigore delle nuove direttive di Basilea II, allo scopo di lasciare alle banche cantonali il tempo sufficiente per adeguarvisi.

Begründung

La volontà di rafforzare le direttive in materia di fondi propri deve essere salutata. Tuttavia, chiediamo al Consiglio federale di integrare le direttive di Basilea II nella legislazione svizzera con discernimento e senza arrecare inutilmente pregiudizio alle banche cantonali che svolgono una missione importante per la coesione nazionale del Paese. In definitiva, si tratta di garantire un buon finanziamento delle PMI. Basilea II ha l'obiettivo di registrare, nel modo più esauriente e più accurato possibile, i vari rischi legati all'attività bancaria, tenendo conto dei rischi operazionali e offrendo una scelta tra diversi metodi. In considerazione dei propri mezzi finanziari, del proprio effettivo di personale e delle proprie dimensioni, la maggior parte delle banche cantonali sarà costretta a scegliere il metodo standardizzato più semplice da applicare ma che esige generalmente una maggiore quantità di fondi propri. D'altronde, la Commissione federale delle banche invita queste ultime a scegliere tale metodo standardizzato. Ciononostante, già adesso in Svizzera le esigenze minime in materia di fondi propri sono sensibilmente superiori a quelle internazionali.

Le banche cantonali hanno una specifica struttura dei rischi poiché la maggior parte delle loro attività si svolge sul mercato svizzero e nel settore retail. È dunque assolutamente ragionevole esigere che, per queste banche in particolare, la dotazione globale di fondi propri resti perlomeno equivalente a quella attuale, come peraltro auspica Basilea II per il sistema bancario internazionale. A più riprese, la Commissione federale delle banche ha lasciato intendere che, in complesso, Basilea II non dovrebbe provocare un aumento del livello dei fondi propri per il sistema bancario svizzero. Ciò vale anche per le banche che hanno scelto il metodo standardizzato. Ci attendiamo che la Commissione federale delle banche concretizzi queste dichiarazioni nell'ambito dell'attuazione delle nuove direttive di Basilea II. Le deroghe ai requisiti patrimoniali minimi prescritti da Basilea II dovrebbero essere proposte solamente per casi giustificati dalla situazione particolare delle banche svizzere. Infatti, i tassi della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) devono restare comparabili a livello internazionale.

L'adozione di questa norma flessibile permetterà di procedere agli adeguamenti puntuali necessari, pur mantenendo a un livello ragionevole i fondi propri delle banche che beneficiano della garanzia dello Stato. Il risultato dell'applicazione delle direttive di Basilea II alle banche cantonali non deve essere un'ulteriore erosione delle specificità della banca cantonale.

Le attività delle banche cantonali sono disciplinate in maniera specifica dalla legge federale sulle banche e dalle legislazioni cantonali. Con formulazioni diverse, la maggior parte delle leggi cantonali conferisce alle banche cantonali il mandato di vigilare sullo sviluppo economico del loro Cantone. In tal modo, i legislatori federali e cantonali hanno voluto rilevare la particolarità della missione delle banche cantonali. In compenso, queste ultime godono di una garanzia dello Stato più o meno estesa. Tale garanzia dello Stato permette di abbassare i requisiti patrimoniali senza per questo contravvenire alle regole prudenziali del settore bancario. La soppressione prevista di questo sconto è dunque incomprensibile e non può essere giustificata adducendo la necessità di sottomettere tutte le banche alle stesse condizioni di concorrenza. In effetti, lo statuto di banca cantonale limita spesso il campo di attività e il margine di azione di questa categoria. Non c'è dunque motivo di cambiare le regole del gioco. Finché lo status di banca cantonale esiste, non è opportuno privarlo della sua sostanza specifica, ostacolando queste banche nell'adempimento del proprio compito al servizio della popolazione e delle economie cantonali. È necessario ricordare che le banche cantonali devono spesso svolgere i propri compiti in un clima di concorrenza esacerbata e che, soprattutto nelle regioni periferiche, si ritrovano in una situazione particolare rispetto alle altre banche!

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il timore di ripercussioni dannose di Basilea II sul finanziamento delle PMI è già stato espresso nel postulato 03.3374 del consigliere nazionale Strahm. Nella sua risposta il Consiglio federale ha fornito ampie spiegazioni. La Commissione federale delle banche (CFB) ha ampiamente esposto le idee di fondo dell'attuazione di Basilea II in Svizzera anche nel suo rapporto annuale 2003 (pagg. 21-29) e in occasione della conferenza stampa del 29 aprile 2004. Un gruppo di lavoro diretto dalla CFB in cui sono rappresentate anche le banche cantonali elaborerà i testi dell'ordinanza e delle circolari relativi all'attuazione di Basilea II. In seguito sarà effettuata una procedura di consultazione.

1. Le banche che dalla fine del 2006 applicheranno il metodo standardizzato, conformemente alla nuova regolamentazione, ossia a "Swiss Finish" di Basilea II, non dovranno di regola soddisfare requisiti patrimoniali più severi rispetto a quelli attuali. Questo obiettivo quantitativo è quindi perseguito di principio anche per le banche cantonali e regionali attive prevalentemente a livello svizzero. Inoltre, queste banche potranno approfittare del fatto che il metodo standardizzato di Basilea II privilegia maggiormente le operazioni retail e le ipoteche immobiliari. Per i singoli istituti possono essere fissati requisiti patrimoniali più alti o più bassi di quelli attuali, a dipendenza del profilo dei rischi. Sembra dunque poco opportuno continuare a vincolare i requisiti dei fondi propri definiti nella nuova regolamentazione a quelli previsti dalla regolamentazione attuale.

2. Si prevede di abolire a medio termine lo sconto attuale del 12,5 per cento sui fondi propri necessari per le banche cantonali con piena garanzia dello Stato (art. 13 lett. b OBCR). Infatti, tale sconto non è conforme agli standard internazionali e non è giustificato sotto il profilo della concorrenza. L'attuazione a livello nazionale di Basilea II sembra essere l'occasione appropriata per sopprimere quest'ultimo privilegio delle banche cantonali in materia di vigilanza, che peraltro non era già più giustificabile per Basilea I e la relativa direttiva UE. Questa disparità di trattamento era difatti stata apertamente criticata nel Financial Sector Assessment Program del Fondo monetario internazionale (nel rapporto del giugno 2002 sull'esame dei Paesi riguardante la Svizzera). La soppressione del privilegio non si fonda quindi sulle nuove disposizioni di Basilea II, ma rappresenta piuttosto una modernizzazione dell'ordinanza sulle banche da tempo necessaria. Allo stesso modo deve altresì essere soppressa la prassi in base alla quale nei fondi propri è considerata la metà della somma dei versamenti suppletivi obbligatori dei membri delle banche Raiffeisen (i cosiddetti fondi propri complementari inferiori secondo l'art. 11b cpv. 2 lett. c OBCR), che in virtù delle norme minime internazionali non è ammissibile.

Oggi le banche cantonali adempiono i requisiti patrimoniali minimi anche senza beneficiare dello sconto sui fondi propri. Anche se tale sgravio fosse soppresso, quasi tutte le banche cantonali rispetterebbero l'obiettivo supplementare del 120 per cento (riferito ai requisiti patrimoniali minimi) cui aspira la CFB. Alla fine del 2003 le banche cantonali registravano una dotazione di fondi propri del 158 per cento, dunque leggermente superiore a quella dell'insieme delle banche e dei commercianti di valori immobiliari (pari al 155 %). Senza lo sconto sui fondi propri le banche cantonali si situerebbero con il 141 per cento al di sotto della media complessiva del 152 per cento.

L'Unione europea e la Germania hanno deciso di abolire la cosiddetta garanzia per istituti di diritto pubblico (banche nazionali e casse di risparmio) con effetto al 18 luglio 2005. Tale garanzia equivale a una garanzia diretta dello Stato nei confronti dei creditori della banca. Entro tale data sarà modificato l'obbligo dei proprietari di diritto pubblico di dotare i propri istituti dei mezzi necessari per compensare gli importi scoperti. In caso di risanamento, da quel momento in poi gli eventuali apporti di capitale da parte dello Stato devono essere dapprima notificati alla commissione UE e in seguito approvati secondo le norme del diritto europeo in materia di aiuti di Stato. La Svizzera dovrà abolire quantomeno lo sconto sui fondi propri per la garanzia dello Stato allo scopo di non compromettere l'accesso delle banche cantonali al mercato europeo. La garanzia dello Stato non è toccata dall'abolizione dello sconto sui fondi propri per le banche cantonali.

Una garanzia dello Stato può essere irrilevante sul piano della concorrenza se le banche dimostrano al garante di poterlo ampiamente rimunerare. I mandati di prestazioni formulati nelle singole leggi cantonali, i quali obbligano le banche cantonali a vegliare sul benessere pubblico e ad assumersi la responsabilità nei confronti dell'economia nazionale, variano nella forma e non sono quasi quantificabili. Non è dunque evidente in che misura si possano compensare la garanzia dello Stato e il mandato di prestazioni. Alcune leggi delle banche cantonali prevedono espressamente la compensazione della garanzia dello Stato, applicando varie formule di calcolo. Dal punto di vista del creditore la garanzia dello Stato assume di fatto una funzione protettiva. Dal punto di vista del contribuente ricorrere alla garanzia dello Stato attraverso una ricapitalizzazione urgente costituisce invece un evento negativo, che può comportare rischi elevati sia sotto il profilo politico sia per la reputazione della banca interessata e dell'intera piazza finanziaria ed essere nocivo per l'economia cantonale. In ogni caso è preferibile che le banche cantonali, come le altre banche, siano dotate di capitale proprio sufficiente a coprire i propri rischi e non coprano una parte del loro fabbisogno di fondi propri attraverso l'obbligo di garanzia del loro proprietario (vale a dire lo Stato). Per quanto concerne i fondi propri dei banchieri privati, nemmeno la responsabilità dei illimitata dei suoi soci non è presa in considerazione. Anche per motivi di ordine prudenziale appare dunque discutibile considerare nei fondi propri la garanzia dello Stato.

3. Se lo sconto sui fondi propri fosse abolito contemporaneamente all'attuazione di Basilea II e ciò dovesse causare problemi alle banche cantonali, il Consiglio federale si riserva la facoltà di posticipare tale abolizione. Inoltre, nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza sulle banche concernenti Basilea II sarà previsto, come in ogni modifica delle prescrizioni in materia di fondi propri, un lasso di tempo sufficiente per l'adeguamento. Tali disposizioni autorizzeranno la Commissione federale delle banche a garantire in singoli casi una proroga dei termini.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Basilea II. Conseguenze delle nuove norme per le banche cantonali | Lexipedia | Lexipedia