04.3061 · Mozione · 2004-03-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di tener maggiormente conto, nell'aggiudicazione di commesse pubbliche, delle aziende che offrono posti di apprendistato e di formazione, inserendo la formazione degli apprendisti nella legge federale sugli acquisti pubblici quale criterio di aggiudicazione. Di ciò si dovrebbe tenere conto anche a livello cantonale e comunale nel quadro della revisione della legge federale sul mercato interno.
Begründung
La legge federale sugli acquisti pubblici stabilisce nell'articolo 8 della sezione 3 diversi principi della procedura di aggiudicazione di commesse pubbliche e nell'articolo 9 i criteri di idoneità di tale aggiudicazione. Da essi emerge che non ha nessuna importanza il fatto che un'azienda offra o meno posti di formazione. Vista la situazione tesa del mercato dei posti di apprendistato questa situazione deve cambiare. Le aziende che si assumono delle responsabilità, partecipando alla formazione di giovani, dovrebbero essere avvantaggiate nell'aggiudicazione di commesse pubbliche rispetto alle aziende che non offrono posti di formazione. Lo Stato investe molte risorse nella formazione dei giovani e deve adottare delle misure quando questi ultimi, una volta terminate le scuole obbligatorie, non trovano un posto di lavoro. Le aziende che offrono posti di formazione svolgono pertanto un compito molto importante dal punto di vista sociale, economico e statale. Ciò deve essere tenuto presente e deve essere premiato nel sistema di aggiudicazione. Occorre prevedere eccezioni per determinate giovani imprese o settori che non adempiono ancora, o non adempiono, le condizioni per la formazione degli apprendisti. Bisognerà inserire nella legge sugli acquisti pubblici una corrispondente formulazione a carattere vincolante. Affinché anche i Cantoni e i comuni aggiudichino le commesse pubbliche sempre più secondo questo principio, bisognerà inserire nella legge federale sul mercato interno una corrispondente formulazione in forma di prescrizione facoltativa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del significato economico e sociale di una formazione professionale di qualità. Esso impiega tutti i mezzi a disposizione per migliorare la qualità e l'attrattiva della formazione professionale. La riforma della legge sulla formazione professionale serve particolarmente a questo scopo (LFPr; RS 412.10).
Obiettivo del diritto sugli acquisti pubblici è promuovere l'impiego economico delle risorse pubbliche, allestire la procedura di aggiudicazione in modo trasparente, rafforzare la concorrenza e garantire la parità di trattamento degli offerenti. Anche in futuro l'aggiudicazione sarà ottenuta dall'azienda che risulterà adatta a eseguire il mandato e presenterà l'offerta più economica. I criteri di idoneità e di aggiudicazione devono riferirsi alla prestazione che dovrà essere acquisita. L'aggiudicazione di una commessa pubblica è ottenuta solo da quell'azienda che rispetta le condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di protezione del lavoro e il principio della parità tra uomo e donna in ambito salariale (art. 8 LAPub; RS 172.056.1). Obiettivo di questa norma è garantire le conquiste sociali, tutelare la pace sul lavoro nonché impedire ripercussioni indesiderate a livello di politica sociale. Bisogna inoltre impedire le distorsioni della concorrenza. Solo i datori di lavoro che rispettano queste condizioni sono presi in considerazione per l'aggiudicazione di una commessa pubblica.
La questione se il meccanismo di incentivazione nel diritto degli acquisti pubblici costituisca uno strumento adatto a migliorare la situazione sul fronte della formazione professionale è esaminata nel quadro della revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) attualmente in corso. Il Consiglio federale non è contrario a un meccanismo d'incentivazione di questo genere, ma indica nel contempo i limiti che si pongono a criteri estranei alla prestazione nel diritto degli acquisti pubblici. Essi derivano dall'obbligo di parità di trattamento degli offerenti svizzeri e internazionali inserito nel diritto nazionale e internazionale in materia di acquisti pubblici, specialmente nell'Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422). Non tutti gli stati dell'OMC dispongono di un sistema uguale o simile di formazione professionale con orientamento pratico come quello svizzero. Esigere che gli offerenti stranieri siano attivi nel settore della formazione degli apprendisti viola quindi il divieto di discriminazione. Occorre inoltre osservare il requisito inserito nel diritto internazionale in materia di acquisti pubblici in base al quale i criteri di idoneità e di aggiudicazione sono pertinenti alla prestazione da effettuare e non comprendono criteri estranei alla prestazione basati, ad esempio, su motivi di politica strutturale o regionale. Il fatto che un'azienda formi degli apprendisti non rappresenta sostanzialmente un criterio adatto a determinare l'efficienza tecnica, economica e finanziaria dell'offerente e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche a prescindere da ciò, un miscuglio di criteri di idoneità e di aggiudicazione legati alla prestazione ed di quelli estranei alla prestazione limita la concorrenza, altera la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è quindi dannoso per l'intera economia.
Nell'ambito della revisione legislativa in corso si può quindi esaminare se in presenza di offerte equivalenti di aziende con sede o succursale in Svizzera l'aggiudicazione debba essere ottenuta da quell'impresa che fa fronte alle sue responsabilità verso l'economia globale partecipando alla formazione degli apprendisti. Una regolamentazione di questo tipo può anche fornire un contributo all'armonizzazione del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici. Sebbene, ad esempio, il pertinente diritto del Canton Argovia assuma la formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione, secondo una sentenza del tribunale amministrativo di Argovia, questo criterio può essere considerato soltanto se si mettono a confronto due offerte equivalenti (tribunale amministrativo AG del 15.9.1999).
Obiettivo della legge sul mercato interno è garantire a ogni persona con sede o succursale in Svizzera l'accesso libero e indiscriminato al mercato al fine di esercitare la sua attività lucrativa su tutto il territorio svizzero. Perciò questa legge non costituisce la sede adeguata per regolamentare la procedura di aggiudicazione pubblica cantonale o comunale. Una regolamentazione di questo tipo deve piuttosto trovare ingresso nel concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RS 172.056.4) nonché nelle disposizioni cantonali d'esecuzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.