04.3068 · Mozione · 2004-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a proporre basi legali per vietare o perlomeno limitare nelle zone residenziali i locali "a luci rosse" come pure la loro appariscenza.
Begründung
Il mercato del sesso è uno dei settori in crescita nel nostro Paese. I locali " a luci rosse", dichiarati come cabaret o centri di massaggi, si moltiplicano senza ritegno con le loro appariscenti insegne non solo nelle vicinanze, ma spesso addirittura nel cuore di quartieri residenziali. Gli affari vanno a gonfie vele, come si può vedere lungo le autostrade, in particolare quelle del Giura nei Cantoni di Soletta e di Argovia. Non è più un segreto per nessuno che le "ballerine" impiegate in questi locali spesso non sono neanche in possesso di un permesso di soggiorno e sono alla mercé di organizzazioni legate alla tratta di esseri umani. Queste donne sono lasciate in balìa dei loro protettori e clienti e sono costrette a rapporti sessuali non protetti. È necessario pertanto prendere provvedimenti a tutela di queste donne come anche della popolazione.
La richiesta da parte di clienti svizzeri che desiderano avere rapporti con donne "esotiche" contribuisce notevolmente allo sviluppo del mercato della prostituzione (puff factor). Gli annunci in questo campo non fanno che agevolare la domanda, tuttavia non sono autorizzati a comparire nei media generalmente accessibili, come sancito nell'articolo 197 numero 1 del Codice penale svizzero, che tratta in modo specifico la pornografia. Data la loro appariscenza, i locali adibiti alla prostituzione situati nelle zone residenziali (luci rosse intermittenti) nonché lungo i principali assi di transito sono percepiti chiaramente dalla popolazione (e dai giovani) come oggetto di rappresentazione e tentazione pornografiche e quindi non si rivolgono esclusivamente ad un pubblico adulto.
Considerato quanto detto sopra il Consiglio federale è invitato a:
1. adeguare i principi pianificatori della legge sulla pianificazione del territorio (art. 3 LPT) al fine di vietare i locali adibiti alla prostituzione nelle zone residenziali;
2. creare basi giuridiche che permettano di limitare l'appariscenza di questi locali in tutta la Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700) è concepita come legge di base, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della pianificazione del territorio. Solo alcuni temi fondamentali, come ad esempio le costruzioni al di fuori delle zone edificabili, possono essere disciplinati in larga misura dalla Confederazione.
Nel riferirsi esplicitamente alle zone residenziali, l'autore della mozione affronta la questione della pianificazione d'utilizzazione. In questo ambito sono competenti Cantoni e Comuni a diversi livelli. Le attività legate alla prostituzione citate nell'intervento sono da considerare chiaramente come attività di tipo commerciale e non possono conciliarsi con lo scopo puramente abitativo di una zona residenziale. Quanto richiesto nella mozione può essere già oggi attuato grazie ad adeguate prescrizioni di utilizzazione dei singoli tipi di zona.
Si ritiene pertanto eccessivo gravare i principi pianificatori della LPT, che sono volutamente di carattere generale, con i dettagli richiesti dall'autore della mozione.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.