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04.3089 · Mozione · 2004-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Schierandosi a favore del centesimo per il clima, seppur in ritardo, le associazioni economiche hanno operato una svolta. Hanno adesso capito che, grazie a una tassa di incentivazione di accompagnamento, la riduzione delle emissioni di CO2 può essere raggiunta con un'imposizione meno elevata che non ricorrendo a una tassa d'incentivazione senza alcuna incidenza sulla quota-parte dello Stato. Concretamente, l'Unione petrolifera ed economiesuisse si allineano alle posizioni che le organizzazioni ambientaliste e il Consiglio federale avevano nel 2000 riguardo alla tassa d'incentivazione.

Le tasse sull'ambiente, anche quelle versate a privati (p.es. la tassa di smaltimento anticipata), necessitano nel nostro Stato di diritto di una base giuridica. La tassa sul clima, con un costo di 100 milioni di franchi, costerà il doppio di Svizzera Energia. Il Parlamento e il Popolo non devono essere abbindolati con nuove tasse.

1. La tassa deve essere regolamentata con un decreto legalmente valido.

2. L'assoggettamento alla tassa, il suo ammontare e impiego devono essere regolamentati nella legge sull'energia.

3. I proventi della tassa devono essere impiegati in modo tale che la riduzione delle emissioni di CO2 sia realizzata in massima parte sul territorio nazionale.

4. L'utilizzazione dei fondi deve essere regolamentata conformemente all'articolo 74 della Costituzione (articolo sull'ambiente) e 89 capoverso 2 della Costituzione (articolo sull'energia), in particolare per la promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

5. Se con la tassa vengono finanziate nuove riduzioni di CO2 all'estero, il Consiglio federale deve fissare i requisiti in materia di qualità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 23 marzo 2005, il Consiglio federale ha deciso l'introduzione di una tassa sul CO2 per i combustibili. Per quanto concerne i carburanti, il centesimo per il clima, che dovrà essere prelevato dall'industria petrolifera, avrà durata limitata. Se entro la fine del 2007 questa misura non raggiunge l'effetto auspicato, anche sulla benzina sarà prelevata una tassa sul CO2.

In relazione all'introduzione di una tassa sul CO2, il centesimo per il clima è stato proposto in diverse varianti ed è stato oggetto di discussione nel quadro della consultazione del 2004. Conformemente alle indicazioni dell'industria petrolifera, i proventi del centesimo per il clima oscillano tra 70 e 120 milioni di franchi annui. Esso dovrà contribuire a raggiungere gli obiettivi della legislazione sul CO2 e del Protocollo di Kyoto e completare gli effetti della tassa sul CO2 per i combustibili.

Il prelievo del centesimo per il clima non è stato disposto dal Consiglio federale; dovrà essere gestito da una fondazione di diritto privato. Non si tratta dunque di una tassa statale, ma di una misura che rispecchia i principi dell'economia privata, cioè di un provvedimento volontario secondo l'articolo 4 della legge sul CO2 (RS 641.71). Per questo motivo, non occorrono nuove basi legali. Nel quadro di una convenzione tra il DATEC e la Fondazione Centesimo per il clima saranno regolamentati soltanto gli obiettivi di riduzione (quantitativi e temporali) che possono essere raggiunti mediante il centesimo per il clima, nonché le modalità concernenti l'allestimento dei rapporti. Gli obiettivi di riduzione scaturiranno dalle prescrizioni della legge sul CO2 e dall'ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (meccanismi flessibili).

Essendo un accordo di categoria, il centesimo per il clima sottostà alla legge sui cartelli (LCart; RS 251). L'articolo 8 prevede che, su richiesta degli interessati, il Consiglio federale può eccezionalmente autorizzare un accordo in materia di concorrenza vietato dalla Commissione della concorrenza, se è necessario alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti. Una simile autorizzazione eccezionale è, secondo l'articolo 31 capoverso 3 LCart, limitata. Poiché il centesimo per il clima potrà per il momento essere prelevato soltanto per una durata limitata, questo requisito è automaticamente soddisfatto. Sarebbe invece necessaria un'autorizzazione giuridica per il prelievo del centesimo per il clima (dal punto di vista della concorrenza) se si volesse introdurre la tassa a tempo indeterminato.

Il prelievo di una tassa vera e propria sull'energia da parte della Confederazione, con cui finanziare l'incentivazione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, come richiesto al punto 4 della mozione, richiederebbe comunque una vera e propria base costituzionale. Una simile soluzione è stata respinta in occasione della votazione popolare del 20 settembre 2000; dicasi altrettanto per simili interventi parlamentari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.