04.310 · Iniziativa cantonale · 2004-11-25
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Argovia sottopone all'Assemblea federale l'iniziativa seguente:
Nell'ambito della revisione del diritto di ricorso delle associazioni in atto (art. 12 LPN e art. 55 LPAmb), le basi legali relative al diritto di opposizione e di ricorso nei settori della protezione della natura e del paesaggio come pure della protezione dell'ambiente devono essere concretizzate in modo da stabilire i requisiti del diritto di ricorso, l'obbligo di rendiconto e il finanziamento delle organizzazioni aventi diritto di ricorso come pure il regolamento di procedura sotto il profilo della lotta contro gli abusi. Il Consiglio federale deve essere tenuto per legge a elaborare conformemen-te le ordinanze e le altre basi giuridiche di sua competenza.
Si devono, in particolare, considerare gli aspetti seguenti:
1. tutela della responsabilità
- regolamentazione della base democratica in seno alle organizzazioni;
- pubblicazione di un rendiconto annuo sull'esercizio del diritto di opposizione e di ri-corso;
- possibilità per le autorità competenti (Consiglio federale, governi cantonali) di pri-vare determinate organizzazioni del diritto di opposizione e di ricorso in ragione del comportamento delle medesime;
2. esame del campo d'applicazione
- un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) deve essere necessario solo se il pro-getto di costruzione può effettivamente gravare notevolmente l'ambiente;
- l'esame deve essere limitato ai settori della protezione dell'ambiente direttamente toccati dal progetto e non eccedere lo stretto indispensabile;
- adeguamento delle basi legali sui valori soglia e le esigenze dell'EIA; le costruzioni conformi nelle zone edificabili vigenti devono sottostare all'obbligo di EIA solo in via eccezionale;
- i ricorsi delle associazioni non devono essere ammissibili per i progetti che si fon-dano su decisioni popolari con forza esecutiva (sussidiariamente decisioni del par-lamento, eventualmente a maggioranza qualificata);
3. miglioramento della procedura
- le opposizioni che avrebbero potuto essere presentate durante la procedura di pianificazione dell'utilizzazione e non sono state presentate non sono ammissibili nelle fasi procedurali successive, per esempio nell'ambito della procedura di per-messo di costruzione;
- obbligo d'assunzione dei costi: conseguenze se una sentenza o una decisione non assegnano più di quanto è stato offerto dalla controparte in caso di composizione amichevole del litigio;
- intesa solo nell'ambito della procedura e dell'ordinamento giuridico nonché con l'accordo delle autorità;
- un ricorso può avere effetto sospensivo solo nella misura in cui l'esecuzione dei lavori arrecherebbe un danno irreversibile all'ambiente;
4. regolamento degli aspetti finanziari:
- di norma, le associazioni devono partecipare ai costi di procedura;
- le multe da parte di privati e le vendite facoltative devono essere vietate;
- obbligo per le organizzazioni di informare il pubblico (obbligo di rendiconto) sui ri-corsi delle associazioni sotto il profilo della gestione finanziaria.