04.3129 · Mozione · 2004-03-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad adeguare la legislazione in maniera tale che, in futuro, siano rese pubblici i nomi delle compagnie aeree che presentano carenze in materia di sicurezza.
Begründung
Dai media si è avuta notizia che gli ispettori dell'Ufficio federale dell'aviazione civile rilevano carenze operative o tecniche sul 25% dei velivoli che atterrano negli aeroporti svizzeri. Gli esperti effettuano controlli a campione verificando circa 50 posizioni. Questa lista di control-lo è stata elaborata dalla Conferenza europea dell'aviazione civile e vale per 41 Paesi. A causa delle carenze riscontrate, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha finora proibito a 21 velivo-li l'atterraggio in aeroporti svizzeri o l'ingresso nello spazio aereo del nostro Paese. Il diritto vigente non consente tuttavia la pubblicazione della lista di questi aerei.
Questo è assolutamente inaccettabile. Sia i piloti che i passeggeri, e quindi l'opinione pubbli-ca, hanno il diritto di conoscere le condizioni di sicurezza delle compagnie aeree con cui han-no a che fare. Come già avvenuto in altri Stati, anche in Svizzera occorre fare trasparenza. La richiesta è sostenuta anche dall'associazione internazionale dei piloti IFALPA. Di conseguen-za devono essere resi pubblici in nomi delle compagnie aeree che, pur essendo state invitate ad eliminare le carenze in materia di sicurezza, non danno seguito alla richiesta e vengono sanzionate. Il diritto svizzero deve essere modificato in questo senso perché la sicurezza aerea ha la priorità assoluta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è pronto ad adottare misure per aumentare la trasparenza in relazione alle compagnie aeree e al loro paese di origine. Esso comprende le ragioni che spingono i consumatori a chiedere maggiori informazioni sullo stato di sicurezza dei velivoli. Non è tuttavia sicuro che la lista dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in cui sono elencati gli aeromobili per i quali vige il divieto di atterrare in Svizzera possa effettivamente soddisfare questa esigenza.
L'UFAC, del resto, può controllare solo una piccola frazione dei velivoli straneri che atterrano in Svizzera; a fronte di circa 100'000 atterraggi all'anno i controlli effettuati sono in media 200. Sulla lista dell'UFAC sono elencati solamente singoli velivoli sui quali gli ispettori della SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) hanno riscontrato carenze tecniche e operative. Si tratta di singole osservazioni che non consentono né di trarre conclusioni applicabili all'intera flotta della compagnia aerea in questione, né tanto meno di valutare a lungo termine lo stato dei suoi aerei. La lista non offre quindi un'immagine rappresentativa dello stato di sicurezza dei velivoli stranieri che operano in Svizzera.
L'elenco allestito dall'UFAC, nel quale figurano simili velivoli, è uno strumento di lavoro interno che serve, da un lato, per l'esame delle domande di compagnie aeree estere desiderose di operare in Svizzera, e dall'altro agli ispettori SAFA per pianificare i controlli. I dati tecnici in esso contenuti sono difficilmente comprensibili per i profani; per questo motivo l'elenco viene messo a disposizione unicamente della polizia aerea per l'applicazione di misura di polizia aerea. Se vengono rilevate lacune, i velivoli sono sottoposti a un controllo successivo quando fanno nuovamente scalo nel nostro Paese; inoltre, se necessario, viene loro vietato l'atterraggio fintantoché non è stato posto rimedio alle carenze constatate.
Per i motivi ora citati, la lista non è adatta ad informare il pubblico sullo stato di sicurezza dei velivoli stranieri. Dal punto di vista della sicurezza, inoltre, non vi è alcuna necessità urgente di agire, poiché i velivoli con gravi carenze relative alla sicurezza non possono comunque atterrare in Svizzera.
Secondo il Consiglio federale, l'eventuale pubblicazione di informazioni sullo stato di sicurezza dei velivoli stranieri deve essere armonizzata a livello internazionale. In occasione dell'ultima conferenza dei direttori della CEAC, la Svizzera si è impegnata affinché sia definito a livello internazionale un modo di procedere comune per quanto concerne il trattamento unitario dei dati e la loro eventuale pubblicazione.
Le ragioni che si oppongono alla pubblicazione di questa "lista nera" non sono solo pratiche, ma anche contrattuali e inerenti alla protezione dei dati e alla responsabilità civile. Conformemente a una decisione presa nel 1997 dalla conferenza dei direttori generali della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC), i dati rilevati in occasione dei controlli SAFA vengono immessi in una banca dati centrale a cui hanno accesso tutte le autorità responsabili dell'aviazione civile nei Paesi membri della CEAC. In quell'occasione è stato stabilito che ogni Stato è tenuto a trattare in maniera confidenziale i dati di un altro Stato. Per contro, ogni Stato è libero di decidere come utilizzare i propri dati in conformità alla sua legislazione nazionale.
Tuttavia, nel presente caso non si tratta di una decisione giuridicamente vincolante, bensì unicamente di una raccomandazione della CEAC. Con la loro approvazione, i direttori generali si sono impegnati a far applicare per quanto possibile tale raccomandazione nel loro Paese. Una non applicazione delle raccomandazioni non permette agli altri Paesi di far valere alcuna pretesa giuridica. Una non applicazione della raccomandazione oppure una deroga a quanto pattuito può tuttavia avere altre conseguenze. Nella fattispecie, ad esempio, la Svizzera è stata aspramente criticata da alcuni Stati membri della CEAC e dal Segretariato CEAC in relazione alla divulgazione dell'informazione secondo cui la Flash Airlines soggiaceva a un divieto di volo nel nostro Paese; inoltre, le è addirittura stata prospettata la minaccia dell'esclusione dal programma SAFA.
Da chiarimenti chiesti nel 1998 all'Incaricato federale della protezione dei dati è emerso che, in virtù della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Svizzera non sarebbe in linea di principio autorizzata a immettere nella banca dati centrale i risultati dei controlli da essa effettuati. Tuttavia, dato che la partecipazione al programma SAFA può contribuire ad accrescere la sicurezza del traffico aereo in Europa e in Svizzera, l'Incaricato federale della protezione dei dati ha stabilito che le informazioni da destinare alla banca dati devono limitarsi unicamente ai dati tecnici ed essere accessibili soltanto alle autorità europee dell'aviazione civile, le quali si impegnano dal canto loro a non divulgare all'opinione pubblica i dati forniti dalla Svizzera.
A livello di UE, il 30 aprile è entrata in vigore la nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (2004/36/CE). Fra le altre cose, essa prevede che la Commissione europea pubblichi ogni anno un rapporto informativo sui risultati del programma di verifica degli aeromobili di Paesi terzi, il quale metta in particolare in evidenza l'eventuale esistenza di rischi per i passeggeri. Per il momento, questa direttiva è vincolante solo per gli Stati membri UE. Anche la Svizzera ha però intenzione di recepirla e di applicarla. Dal testo della direttiva, tuttavia, non si evince in modo chiaro se nel rapporto annuale della Commissione verranno rese note pubblicamente tutte le compagnie aeree di Paesi terzi che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza internazionali. Ad ogni modo, l'attuazione di questa direttiva non soddisferebbe del tutto la richiesta dell'autore della mozione, poiché il rapporto, comunque, non contemplerà le compagnie aeree degli Stati UE. Non esistono finora norme che obblighino gli Stati membri dell'UE a informare il pubblico sulle loro compagnie aeree presso le quali sono state riscontrate carenze in relazione alla sicurezza
L'obiettivo di questo intervento potrà essere raggiunto solamente con una procedura armonizzata a livello internazionale. Perciò non è opportuno, al momento attuale, che la Svizzera modifichi unilateralmente la propria prassi di informazione in merito al programma SAFA, in particolare procedendo alla pubblicazione della lista interna dell'UFAC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.