04.3141 · Interpellanza · 2004-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha deciso di stanziare un credito quadro di 200 milioni di franchi per promuovere il turismo.
A questo riguardo, invito il Consiglio federale a esprime la sua opinione in merito alle seguenti domande e osservazioni:
1. Diverse organizzazioni si adoperano per promuovere l'immagine del nostro Paese: Svizzera Turismo, Presenza Svizzera, Pro Helvetia e l'OSEC. Di quanti fondi pubblici dispongono le dette organizzazioni?
2. Secondo il Consiglio federale, è possibile migliorare le sinergie tra queste organizzazioni o concentrare alcune delle loro attività? Il Consiglio federale è disposto a intraprendere qualcosa in questo senso? Se sì, come, in che ambiti ed entro quanto tempo?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui sarebbe necessario un mandato di prestazioni più specifico vincolato a un controllo dei risultati?
4. Cosa intende fare il Consiglio federale per incrementare l'efficienza della promozione del turismo?
5. Il Consiglio federale è disposto a ridefinire il sostegno finanziario ogni due anni, invece che ogni quattro, migliorandone il controllo e adeguandolo di volta in volta alla situazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto concerne le domande poste nel testo dell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:
1. Nel 2003, gli aiuti federali per Svizzera Turismo, Presenza Svizzera, Pro Helvetia e l'OSEC sono ammontati rispettivamente a 40; 12; 35,3 e 16,3 milioni di franchi
2. L'attuale collaborazione tra le summenzionate istituzioni pubbliche e semipubbliche funziona in modo efficace. Nel suo rapporto di valutazione su Svizzera Turismo redatto nel novembre 2003, il Controllo federale delle finanze (CDF) giunge alla medesima conclusione. Le dette istituzioni fanno parte della Commissione Presenza Svizzera. Le potenziali sinergie sono dunque già sfruttate al meglio. Il 30 marzo 2004, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha presentato un postulato in cui si richiedono un nuovo programma ed eventuali misure per migliorare il coordinamento della promozione turistica nazionale. Secondo il suddetto postulato, in un rapporto da presentare alle Camere federali entro la fine del 2006, si dovrebbe precisare come combinare e impiegare ancor più efficientemente le risorse di Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e "Piazza economica: Svizzera" (il programma della Confederazione per la promozione della piazza economica svizzera).
3. Nel 1994 è stata avviata la revisione totale della legge federale del 21 dicembre 1955 concernente l'Ufficio nazionale del turismo; nell'ambito di tale revisione, il legislatore ha conferito un nuovo incarico a Svizzera Turismo. Ha inoltre fissato in modo definitivo i compiti di questa corporazione di diritto pubblico. Conformemente all'articolo 1 capoverso 1, Svizzera Turismo deve promuovere la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera. Nel capoverso 2 dello stesso articolo sono elencati i suddetti compiti, riassumibili con il concetto di "strategie pubblicitarie per la Svizzera come meta turistica" o "promozione turistica nazionale". La legge definisce a grandi linee l'organizzazione di Svizzera Turismo, ma non prevede alcun mandato di prestazioni. Nell'ambito dell'ordinanza d'esecuzione, il Consiglio federale ha definito le condizioni istituzionali per una vigilanza efficace e un controllo dei risultati. Il Consiglio federale nomina la maggioranza dei membri del comitato e verifica costantemente che i mezzi siano impiegati in conformità con gli obiettivi prefissati.
4. Negli ultimi anni, la politica della Confederazione in materia di turismo è stata rivista dalle fondamenta. Con la legge federale del 16 dicembre 1994, Svizzera Turismo è stata completamente riorganizzata e adeguata alle nuove condizioni del mercato mondiale. In base al messaggio del 20 settembre 2002 concernente il miglioramento delle strutture e della qualità dell'offerta nel turismo svizzero, gli strumenti dell'offerta della politica della Confederazione in materia di turismo sono stati completamente rielaborati. A questo proposito, nella sessione di giugno 2003, le Camere federali hanno approvato un programma sul turismo per il periodo 2003-2007 nonché due nuove leggi federali: la legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo, e la legge federale sulla promozione del settore alberghiero. Questi strumenti sono sottoposti a costante valutazione in funzione degli obiettivi strategici della politica in materia di turismo. Nel rapporto menzionato sopra, il CDF ha appunto formulato una valutazione esaustiva su Svizzera Turismo classificando le attività dell'organizzazione come professionali, produttive ed efficaci. Nel corso dell'anno, il Segretariato di Stato dell'economia e Svizzera Turismo applicheranno le raccomandazioni del CDF in materia di controllo dell'efficacia. A livello strategico, si esaminerà la rilevanza macroeconomica della creazione della domanda, mentre dal punto di vista operativo, si verificherà il sistema di controllo dell'efficacia e la sua trasparenza.
5. Secondo l'articolo 6 della legge federale in vigore, l'Assemblea federale definisce ogni cinque anni il quadro finanziario relativo a Svizzera Turismo. Non è necessario modificare la legge in vigore. Una ridefinizione del sostegno finanziario ogni due anni interromperebbe la continuità dell'attività di promozione e incrementerebbe l'onere amministrativo comportando costi aggiuntivi.
Risposta del Consiglio federale.