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04.3149 · Interpellanza · 2004-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seno all'amministrazione si delineano manifestamente dei tentativi di riunire la politica d'asilo e la politica in materia di stranieri. In proposito, chiedo al Consiglio federale:

- si aprirà la via anche a una politica d'immigrazione che consideri la politica d'asilo e la politica in materia di stranieri come un tutt'uno e che si tradurrà mediante una legge sull'immigrazione?

- È disposto il Consiglio federale a subordinare il diritto di restare nel nostro Paese all'esistenza di un impiego rimunerato, indipendentemente dalla provenienza dell'immigrato?

- Cosa pensa il Consiglio federale di un sistema di carte verdi (green cards) in virtù del quale sarebbe accordato un diritto di soggiorno - eventualmente limitato nel tempo - alle persone di tutte le culture?

- Non ritiene anche il Consiglio federale che il divieto di lavorare che colpisce i richiedenti l'asilo, oltre a costare una fortuna allo Stato, non abbia prodotto l'effetto dissuasivo sperato?

- Secondo il Consiglio federale, quali effetti quantitativi avrebbe, sulla procedura d'asilo, l'apertura del mercato del lavoro mediante pertinenti contingenti, considerato che le misure contro il dumping dovrebbero essere garantite da apposite clausole di salvaguardia?

Begründung

L'emanazione di una legge sull'immigrazione farebbe avanzare le cose nel settore della politica svizzera relativa all'asilo e agli stranieri. Solo in tal modo sarebbe possibile regolare ragionevolmente i flussi migratori che, in ogni caso, sono una realtà.

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

Nel 1993, la mozione Simmen chiedeva al Consiglio federale di elaborare una legge sulle migrazioni. In seguito a tale mozione, l'ex direttore dell'Ufficio federale dei rifugiati, Peter Arbenz, stese un rapporto sulla politica migratoria svizzera. Consegnato nel 1995, tale rapporto fu oggetto di una vasta procedura di consultazione. Nel 1996, il Consiglio federale istituì una commissione peritale "migrazione", incaricata di elaborare, sulla base del rapporto Arbenz, delle proposte concrete in vista dell'adozione di una futura politica migratoria. Il rapporto della commissione, unitamente alla posizione del Consiglio federale, fu trasmesso alle Camere federali nel 1998. Le conclusioni e le proposte dei membri della commissione coincidevano in larga misura con la posizione del Consiglio federale. Fu rifiutata l'opzione di creare una legge unica che disciplinasse contemporaneamente il settore degli stranieri e quello dell'asilo. In seguito alla revisione totale della legge sull'asilo e alla presentazione di diversi documenti di lavoro e rapporti in materia di migrazioni, fu avviata la revisione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LSEE). Le Camere federali stanno tuttora dibattendo i progetti di nuova legge sugli stranieri e di revisione parziale della legge sull'asilo.

La politica migratoria svizzera è costituita di più elementi complementari. Infatti, il progetto di nuova legge sugli stranieri, la revisione della legge sull'asilo, l'Accordo con l'UE e l'AELS sulla libera circolazione delle persone, i negoziati in vista dell'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri dell'UE, gli accordi sulla riammissione, il dialogo internazionale in materia migratoria, la revisione della legge sulla cittadinanza nonché l'intensificazione della politica d'integrazione prevedono risposte multiple e coerenti alle questioni relative al settore migratorio.

Nel settore degli stranieri, si tratta anzitutto di disciplinare l'ammissione della manodopera; nel settore dell'asilo, di rispettare gli obblighi umanitari. La natura disparata di tali obiettivi della politica migratoria esige delle soluzioni differenti che non devono essere poste in concorrenza. D'altro canto, il potere decisionale in materia d'asilo spetta alle autorità federali, mentre nel settore degli stranieri incombe anzitutto alle autorità cantonali.

Vista tale situazione iniziale, non è data una necessità per la creazione di una nuova legge sull'immigrazione. La politica migratoria in tutti i suoi aspetti costituisce un compito pluridisciplinare da svolgere nel contesto di tutte le attività che incombono alle autorità. In tal senso è stato creato anche il gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni delle migrazioni, cui partecipano i servizi federali interessati, e che funge da piattaforma di scambio d'informazioni e discussione attorno a questioni di principio.

Ad domanda 2

L'ammissione di persone provenienti da Stati dell'UE/AELS è retta in maniera esauriente dall'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone. Per l'ammissione di cittadini di Stati terzi esercitanti attività lucrativa vigono i presupposti seguenti: buone qualifiche professionali, esame della priorità dei lavoratori indigeni e dell'UE/AELS nonché garanzia delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione. I permessi per queste persone sottostanno inoltre a pertinenti contingenti annuali. Questo assetto equilibrato, che tiene conto della migliore integrazione a lungo termine di stranieri professionalmente ben qualificati, sarà mantenuto anche nella prevista nuova legge sugli stranieri.

La proposta avanzata dall'interpellanza di ammettere tutti i cittadini di Stati terzi che possono dimostrare di avere un posto di lavoro in Svizzera non corrisponde alla politica migratoria perseguita dal Consiglio federale. Tale politica è orientata in funzione degli interessi economici e sociali del nostro Paese a lungo termine, nonché delle limitate possibilità d'integrazione nel nostro Paese. Un'apertura generale avrebbe conseguenze negative difficili da prevedere sia sul mercato del lavoro che sulla società; è quanto emerge anche dalle esperienze fatte in precedenza con lo statuto di stagionale. Tale apertura costituirebbe un onere supplementare in particolare per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assistenza sociale. Anche le possibilità d'integrazione, ad esempio nella scuola, sarebbero messe eccessivamente alla prova. L'alleggerimento delle condizioni d'ammissione da parte della Svizzera non sarebbe del resto legato a nessuna reciprocità: i cittadini svizzeri non beneficerebbero di pari vantaggi negli Stati interessati.

Ad domanda 3

Già tuttora esiste la possibilità di reclutare la manodopera necessaria -- lavoratori qualificati o specialisti -- in tutti gli Stati. Non vi è pertanto la necessità di introdurre un sistema di "green card" analogo a quello esistente in Germania.

Ad domanda 4

Giusta le disposizioni della legge sull'asilo, i richiedenti l'asilo hanno di principio la possibilità di svolgere un'attività lucrativa tre mesi dopo l'inoltro della loro domanda d'asilo. Sono eccettuate le persone la cui domanda è stata respinta già in prima istanza entro i primi tre mesi dall'inoltro. A queste persone può essere rifiutato per altri tre mesi il permesso di lavorare. In caso di domanda d'asilo pendente, il divieto di lavoro si estende per sei mesi al massimo.

Il fatto che attualmente nel settore dell'asilo (richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente) vi siano relativamente poche persone esercitanti attività lucrativa non è dovuto in primo luogo al divieto di lavoro di durata limitata, bensì alla situazione attualmente poco favorevole del mercato del lavoro, specialmente per quel che concerne il personale ausiliario. Alla fine del 2003, delle ca. 64 700 persone nel settore dell'asilo, solo ca. 10 600 esercitavano un'attività lucrativa e ca. 3 200 percepivano una prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Ad domanda 5:

Data la forte pressione migratoria nel mondo intero e le capacità estremamente ridotte del mercato svizzero del lavoro, né un contingentamento, né un'apertura generale del mercato del lavoro ai cittadini di Stati terzi avrebbero un impatto sensibile sulle domande d'asilo. Nell'ultimo decennio, il numero di posti lavoro per personale ausiliario è fortemente diminuito. Alla fine del 2003, ca. 68 000 (6.9 per cento) stranieri residenti in Svizzera erano registrati come disoccupati.

Risposta del Consiglio federale.

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