Lexipedia

Agevolazione fiscale del carburante rinnovabile

04.3150 · Mozione · 2004-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

All'atto della modifica della LIOm le agevolazioni fiscali del gas naturale nonché delle miscele di carburanti fossili con le energie rinnovabili indigene devono essere differenziate in modo tale che i costi supplementari per la preparazione dei vettori energetici neutri in termini di emissioni di CO2 (biogas, etanolo, oli vegetali) possano essere compensati. In particolare la graduazione fiscale deve essere strutturata in modo che, nonostante la riduzione dell'imposta per il gas naturale, per l'addizione di biogas venga mantenuto anche un incentivo finanziario oltre a quello ecologico.

Begründung

L'obiettivo fissato da AutoSchweiz e SvizzeraEnergia non può essere raggiunto entro il 2010 solo mediante la riduzione del consumo di carburante. Poiché la maggior parte dei carburanti provenienti da energie rinnovabili è perlopiù neutra in termini di emissioni di CO2, tali carburanti possono, come complemento, contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni che influiscono sul clima. L'aggiunta ad esempio del 20% di biogas preparato al gas naturale può far ridurre del doppio la sua emissione di CO2.

Un impiego generalizzato del carburante rinnovabile deve tuttavia essere sostenuto (senza ripercussioni sul bilancio). La produzione e la preparazione indigena di carburanti rinnovabili è più costosa rispetto ai vettori energetici fossili. I carburanti rinnovabili devono dunque essere favoriti dal punto di vista fiscale in modo tale da permettere di compensare i costi supplementari. L'obiettivo è l'introduzione più rapida possibile di veicoli funzionanti con miscele di biogas e gas naturale, risp. miscele di benzina e etanolo o olio diesel e oli vegetali, per diminuire l'emissione di CO2 che influisce sul clima.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio nazionale, in data 6.3.2003, e il Consiglio degli Stati, in data 16.6.2003, hanno accettato la mozione 02.3382 CAPTE CN relativa alla riduzione, senza ripercussioni sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi al fine di diminuire le emissioni di CO2. Per ridurre l'emissione di CO2 e l'inquinamento atmosferico nel traffico stradale, la mozione chiede di diminuire di almeno 40 centesimi al litro equivalente di benzina l'imposta sul gas naturale, sul gas liquefatto e sul biogas utilizzati come combustibili. La riduzione d'imposta deve essere compensata da una maggiore imposizione della benzina.

Attualmente l'amministrazione sta lavorando, in collaborazione con le cerchie economiche interessate, alla trasposizione della mozione. I lavori integreranno, oltre ai carburanti esplicitamente citati nella mozione 02.3382, anche l'imposizione di altri carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Sulla base degli attuali risultati, per il biogas, il bioetanolo e altri carburanti provenienti da materie prime rinnovabili si delinea un'esenzione integrale dall'imposta. In tal modo viene raggiunta la maggiore agevolazione fiscale possibile per tali carburanti.

La presente mozione viene tra l'altro motivata dal fatto che la produzione e la preparazione indigena di carburanti rinnovabili sarebbe più costosa rispetto ai vettori energetici fossili. Tali costi supplementari della produzione svizzera dovrebbero essere compensati da provvedimenti fiscali. In base al principio del trattamento nazionale, dal punto di vista del diritto OMC, è consentito il vantaggio fiscale dei carburanti rinnovabili, come il biogas, nei confronti dei carburanti fossili, come il gas naturale, ma non lo è il vantaggio fiscale dei carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera rispetto a quelli importati. La prevista esenzione dall'imposta sarà dunque valida nella stessa misura per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sia importati sia svizzeri.

La mozione chiede di compensare i costi supplementari per la preparazione dei vettori energetici e soprattutto di elaborare la riduzione fiscale per il gas naturale in modo che per il biogas venga mantenuto un incentivo finanziario. Ciò potrebbe condurre ad una diminuzione dell'imposta per il gas naturale inferiore a 40 centesimi al litro equivalente di benzina.

L'imposta sugli oli minerali è una imposta di consumo specifica e particolare, che viene riscossa per principio in base al volume della merce. Le aliquote d'imposta sono definite nella legge. Tale imposta non tiene quindi conto degli attuali prezzi di mercato dei vettori energetici. Essa non può prendere in considerazione neanche le future variazioni dei prezzi del gas naturale e del biogas.

Il biogas viene esonerato dall'imposta con l'immissione in libera pratica fiscale, ossia nel momento in cui lascia l'azienda di produzione (art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'imposizione degli oli minerali; RS 641.61). Il produttore è libero nella scelta del suo acquirente. La legislazione sull'imposizione degli oli minerali non permette alcun intervento sul mercato, nel senso che il produttore di biogas deve fornire ad ogni venditore di gas naturale come carburante una determinata quantità di biogas. Per tale motivo la pretesa secondo la quale il gas naturale dovrebbe essere mescolato con una determinata quantità di biogas non può essere applicata dal punto di vista fiscale.

Il Consiglio federale ritiene che le proposte della mozione sono già perlopiù soddisfatte dalla mozione 02.3382 CAPTE CN.

Per i suddetti motivi la mozione deve essere respinta. Se il Consiglio nazionale dovesse tuttavia approvare la mozione, il Consiglio federale si riserva il diritto di presentare al Consiglio degli Stati la proposta di modifica della mozione in un mandato di verifica (art. 121 cpv. 4 LParl).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.