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04.3165 · Interpellanza · 2004-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il sistema della sicurezza sociale si basa su 10 assicurazioni (AVS, AI, IPG, AD, PP, AINF, AMal, AM, AF e PC) ed è completato dall'assistenza sociale, organizzata a livello cantonale. Ai sensi della LPGA, l'esecuzione delle assicurazioni sociali incombe agli organi d'assicurazione, mentre la vigilanza compete alla Confederazione.

Negli ultimi 10 anni, in 17 Cantoni (AG, AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, UR, ZG e ZH) è stato deciso di creare, di diritto e/o di fatto, un istituto cantonale delle assicurazioni sociali. I cittadini e i clienti devono poter rivolgersi ad un centro di consulenza che sia in grado di rispondere al numero più grande possibile di domande legate alle assicurazioni sociali e abbia competenze decisionali. Anche negli altri Cantoni nell'ambito AVS/AI vi sono legami stretti tra gli organi d'assicurazione sociale.

Gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali svolgono compiti che toccano diversi rami assicurativi: l'AVS/AI, le IPG, la riscossione dei contributi AD e i regimi federali e cantonali degli assegni familiari. Nella maggior parte dei Cantoni gli istituti si occupano delle prestazioni complementari all'AVS/AI e della riduzione dei premi secondo la LAMal. In alcuni Cantoni anche i compiti della cassa cantonale di disoccupazione sono integrati nell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali.

Questi istituti, che hanno la forma giuridica di imprese autonome senza scopo di lucro di diritto pubblico cantonale, essendosi rivelati adeguati agli utenti, sono considerati un successo da parte dei Cantoni. L'organizzazione è orizzontale, vicina al cliente, poco costosa e facile da dirigere. Gli assicurati e le PMI non dispongono così soltanto di un interlocutore, bensì di partner istituzionali competenti in materia ed atti a prendere decisioni. Con forti strumenti di vigilanza la Confederazione garantisce un'esecuzione uniforme a livello nazionale delle singole legislazioni.

Di fatto, anche la Confederazione ha dato la forma di un istituto delle assicurazioni sociali alle sue istituzioni dell'AVS/AI, tra cui: l'Ufficio centrale di compensazione (UCC), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) per gli assicurati all'estero, la Cassa federale di compensazione (CFC) per il personale della Confederazione e l'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.

A livello federale si tenta attualmente di rimettere in questione il sistema ormai collaudato dei centri di consulenza cantonali in loco competenti per le questioni relative alle assicurazioni sociali. In questo senso nel quadro della 5a revisione AI verrà proposta la creazione di una nuova organizzazione settoriale federale per l'esecuzione dell'AI.

Il Consiglio federale è dunque invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta l'evoluzione degli istituti cantonali delle assicurazioni sociali?

2. Ritiene opportuno dal punto di vista della politica sociale e della politica istituzionale che i cittadini di ogni Cantone dispongano di centri di consulenza in materia di assicurazioni sociali con competenze decisionali?

3. Ha constatato problemi nell'esecuzione delle assicurazioni sociali federali in seguito alla creazione di questi istituti?

4. È del parere che, le conoscenze acquisite in loco siano uno strumento di lavoro fondamentale, in particolare nell'ambito dell'assicurazione invalidità (p. es. determinazione del grado d'invalidità), e che esse andrebbero perse se si passasse ad un'organizzazione nazionale?

5. Dispone di cifre di confronto sui costi amministrativi degli istituti delle assicurazioni sociali da un lato e di altri grandi gruppi composti da organi assicurativi (specialmente casse malati, casse pensioni, assicuratori-infortuni, organi AD) dall'altro nonché delle due organizzazioni assicurative della Confederazione (assicurazione militare e INSAI)?

6. Tra i suoi nuovi obiettivi vi è quello di affidare l'esecuzione del diritto federale delle assicurazioni sociali a nuovi organi federali?

7. Ritiene che sostituire il principio dell'esecuzione decentralizzata da parte dei Cantoni con quello di un'esecuzione decentralizzata, garantita però - per motivi di ordine tecnico - da nuovi organi federali sia compatibile con il principio costituzionale di sussidiarietà?

Stellungnahme des Bundesrates

Per l'esecuzione dell'AVS e delle IPG le leggi federali prevedono le casse di compensazione della Confederazione, dei Cantoni e delle associazioni e per quella dell'assicurazione invalidità gli uffici AI. A livello cantonale, ciascun Cantone deve disciplinare l'attuazione mediante relative disposizioni ed è libero di scegliere se affidare l'esecuzione dell'AVS e dell'AI ad una cassa di compensazione cantonale indipendente oppure ad un ufficio AI indipendente o se riunire l'organizzazione di questi due organi in un cosiddetto istituto cantonale delle assicurazioni sociali, al quale, in certi casi, delegare anche altri compiti ed annettere altri servizi indipendenti (ad es. una cassa di disoccupazione). In particolare nei piccoli Cantoni vi sono una cassa di compensazione ed un ufficio AI indipendenti che trovandosi però nello stesso luogo sono visti dall'esterno come un'unità.

Oltre all'esecuzione dell'AVS e delle IPG, le casse di compensazione possono essere incaricate dalla Confederazione e, su richiesta, dai rispettivi Cantoni di svolgere altri compiti (i cosiddetti "compiti affidati"). Tra i compiti affidati dalla Confederazione vanno elencati la riscossione dei contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione e il regime degli assegni familiari nell'agricoltura. Tra quelli assegnati dai Cantoni vi sono spesso l'esecuzione delle PC, il regime degli assegni familiari cantonali e, in parte, la riduzione dei premi ai sensi della LAMal.

Secondo i Cantoni si distinguono quindi le seguenti forme d'organizzazione: cassa di compensazione indipendente (con o senza compiti delegati), ufficio AI indipendente (nella stessa sede della cassa di compensazione o in una sede diversa), istituto delle assicurazioni sociali (che funge da cassa di compensazione ed ufficio AI e svolge eventualmente altri compiti).

Ad 1

Gli istituti delle assicurazioni sociali sono un adeguamento logico delle strutture organizzative ai compiti che sono stati trasferiti alle casse di compensazione cantonali dall'introduzione dell'AVS.

L'esperienza mostra che la forma d'organizzazione scelta non ha alcuna ripercussione sistematica né sui costi amministrativi né sulla qualità delle prestazioni fornite.

Per questa ragione il Consiglio federale non privilegia nessun sistema organizzativo in particolare. L'unica cosa che conta è che gli organi esecutivi siano conformi alla legge e che lavorino in modo efficiente.

Ad 2

Con l'esecuzione dell'AVS e dell'AI tramite una cassa di compensazione AVS e un ufficio AI indipendenti, da un lato, o un istituto cantonale delle assicurazioni sociali dall'altro, tutti i cittadini dispongono di un centro di consulenza con competenze specifiche. Poiché i Cantoni possono scegliere una forma di organizzazione adeguata alle loro strutture si ha la garanzia che la forma da loro privilegiata sia consona alla loro situazione.

In linea di principio il Consiglio federale considera ragionevole demandare l'esecuzione delle diverse assicurazioni sociali ad un'unica unità organizzativa ("sportello unico"). Tiene tuttavia a ricordare che, avendo il legislatore assegnato a diversi assicuratori l'esecuzione delle singole assicurazioni sociali, l'introduzione di uno sportello unico è praticamente impossibile.

Ad 3

No.

Ad 4

Nell'esecuzione della LAI sembra appropriato mantenere il principio dell'esecuzione decentralizzata dell'assicurazione affinché l'integrazione professionale, tenendo conto delle regioni economiche, possa essere svolta in modo efficace. L'esecuzione della LAI richiede tuttavia anche che gli uffici AI dispongano di una ampia gamma di competenze per il chiarimento del diritto alle prestazioni e per la realizzazione di provvedimenti d'integrazione. È necessario che gli uffici AI raggiungano dimensioni critiche minime: alla decisione sull'assegnazione di una rendita, ad esempio, dovrebbero partecipare un membro della direzione dell'ufficio AI, il collaboratore incaricato dell'incarto, il medico AI specializzato e la persona specializzata in integrazione. Il lungo elenco di danni alla salute (danni mentali, psichici, fisici ecc.) e di settori d'attività professionali degli assicurati implica inoltre la necessità degli uffici AI di disporre di gruppi misti di specialisti per poter coprire i bisogni.

Ad 5

L'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento delle singole assicurazioni sociali sono sostanzialmente diversi. L'ammontare dei costi amministrativi dipende dal catalogo di prestazioni coperto da ciascuna assicurazione. Mentre le misure di prevenzione e i provvedimenti d'integrazione dell'AINF e dell'AI richiedono costi per il personale elevati, l'amministrazione di rendite correnti causa relativamente poche spese. Un confronto dei costi amministrativi presentati nei conti d'esercizio o nelle statistiche delle diverse assicurazioni sociali non è quindi pertinente. Non esistono conti consolidati né cifre comparative.

Ad 6 e 7

Il Consiglio federale ritiene che la prassi della concessione delle prestazioni AI vada armonizzata. Per assicurare un'esecuzione uniforme della legislazione su tutto il territorio svizzero, devono essere rafforzate le competenze federali. Questa misura deve permettere di concedere ovunque le stesse prestazioni seguendo le stesse regole. L'AI deve essere organizzata in modo che i suoi strumenti di gestione - obiettivi di gestione, cifre di riferimento, standard, garanzia della qualità - possano essere utilizzati efficacemente in tutta la Svizzera.

Il principio dell'esecuzione decentralizzata va mantenuto. L'esecuzione decentralizzata non è tuttavia necessariamente sinonimo di un'organizzazione cantonale degli uffici AI. Una soluzione a livello federale (creazione di uffici federali incaricati dei compiti che attualmente incombono agli uffici AI) non è prevista, anche se sarebbe conforme alla Costituzione federale. L'ottimizzazione dell'organizzazione AI deve contribuire a raggiungere gli scopi summenzionati, contenere l'aumento del numero delle nuove rendite ed armonizzare la prassi. Inoltre deve mantenere il principio dell'indipendenza organizzativa degli uffici AI sia nei confronti dei Cantoni che dell'Amministrazione federale. Il Consiglio federale presenterà le sue proposte di ottimizzazione della struttura esecutiva nel quadro della 5 revisione AI.

Risposta del Consiglio federale.

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