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04.3174 · Mozione · 2004-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto e una proposta di revisione totale della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e della legge federale relativa al trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (LTAGSU), al fine di trovare il giusto equilibrio tra efficienza della cooperazione e protezione degli interessi legittimi.

Begründung

Le due leggi federali concernenti la cooperazione con autorità inquirenti straniere risalgono rispettivamente al 1975 e al 1981. Nel 1996 tali leggi sono state sottoposte a una revisione, allo scopo di soddisfare urgenti imperativi di efficienza, benché la revisione di talune di esse sia stata rinviata in attesa di un'analisi approfondita. Taluni aspetti sono stati esaminati dal Parlamento (nell'ambito della revisione dell'organizzazione giudiziaria o dell'approvazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, CEAG), altri sono invece stati regolati da trattati bilaterali che hanno la priorità sulla legge. In tale contesto, l'amministrazione ha nondimeno posto l'accento esclusivamente sui problemi di efficienza, trascurando le esigenze di protezione degli interessati rilevate nella prassi. Il DFGP ha inoltre regolarmente avviato la negoziazione di trattati bilaterali che derogano in parte all'AIMP, senza che sia stata dimostrata l'inadeguatezza della base legale vigente in materia di assistenza giudiziaria. Tale modo di operare accresce il rischio di dare vita a una legislazione che non bilancia nel debito modo gli interessi delle parti in causa (Stato richiedente, Stato richiesto e individuo interessato) e provoca squilibri nei rapporti di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli altri Paesi. È necessario fare il punto della situazione anche perché negli anni scorsi hanno aderito alle convenzioni europee, e quindi agli standard su cui esse si basano, Paesi il cui apparato giudiziario si è affrancato nella migliore delle ipotesi solo in parte da una lunga tradizione totalitaria. Le decisioni emanate dal Tribunale federale negli ultimi anni hanno infine messo a nudo l'insufficiente chiarezza della legge su molte questioni essenziali, la cui soluzione spetta al legislatore e non all'amministrazione.

Senza la pretesa di essere esaurienti, la revisione dovrebbe esaminare gli aspetti seguenti:

- verifica delle competenze (federali o cantonali) in materia di esecuzione delle domande di assistenza;

- adeguamento della LTAGSU al sistema di rimedi giuridici previsto dall'AIMP;

- adeguamento dell'AIMP al Secondo Protocollo addizionale alla CEAG (potere di effettuare osservazioni e di svolgere inchieste mascherate; partecipazione obbligatoria dei funzionari stranieri; riservatezza dopo la concessione dell'assistenza; responsabilità dell'acquisizione delle prove);

- limitazione della cooperazione qualora vi sia il rischio che il Paese straniero commetta violazioni dei diritti umani (legittimazione ad adire la CEDU, informazione dell'interessato [si pensi al caso Sevinç]);

- riservatezza in caso di sequestro di atti (selezione degli atti di un avvocato ad opera di un giudice);

- protezione della proprietà in caso di sequestro patrimoniale (inazione, imprescrittibilità all'estero, protezione giuridica dei proprietari economici);

- supremazia della giurisdizione penale nazionale sui procedimenti stranieri;

- condizioni quadro relative all'attività del Consiglio federale nelle relazioni con gli altri Stati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La procedura di assistenza giudiziaria è retta dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1). Tale normativa determina a quali condizioni la Svizzera può accordare assistenza giudiziaria a uno Stato estero e disciplina le modalità della procedura. Il 4 ottobre 1996 la legge è stata parzialmente rivista. Nell'ambito di tale revisione è stata ampliata la lista di strumenti a tutela dei diritti umani, di cui all'articolo 2 AIMP (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Nel corso della procedura di assistenza giudiziaria i diritti costituzionali degli interessati sono tutelati. Attualmente, chiunque sia toccato in modo diretto e immediato da una misura di assistenza giudiziaria può interporre ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale o federale che pone fine alla procedura. Sono impugnabili anche le decisioni incidentali anteriori che producono un pregiudizio immediato e irreparabile (art. 80e segg. AIMP). Il titolare di un conto può ad esempio interporre almeno un ricorso contro la decisione di bloccare il conto, di consegnare valori patrimoniali sequestrati o di trasmettere i mezzi di prova acquisiti. Tale protezione giuridica sarà rafforzata dopo l'entrata in vigore della revisione dell'organizzazione giudiziaria, adottata nella sessione estiva 2005 (Boll. Uff. 2005 S 665 / Boll. Uff. 2005 N 969). Nel corso delle deliberazioni relative alla legge sul Tribunale amministrativo federale e sul Tribunale penale federale, il Parlamento si era espresso a favore di una procedura di ricorso a due istanze nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, designando il Tribunale penale federale come prima istanza ricorsuale. La procedura ricorsuale a un'istanza, originariamente proposta dal Consiglio federale e approvata dal Consiglio degli Stati, in cui il Tribunale amministrativo federale funge da istanza di ricorso, ha suscitato critiche soprattutto da parte del Tribunale federale. Vi era il timore che la protezione giuridica delle persone interessate sarebbe stata insufficiente, se le decisioni di estradizione e di assistenza giudiziaria fossero state esaminate da una sola autorità ricorsuale anche nei casi particolarmente importanti. La divergenza creata in merito dal Consiglio nazionale è stata appianata nel corso delle sessioni primaverile ed estiva 2005. Le due Camere hanno approvato il nuovo ordinamento proposto dal Consiglio federale, in base al quale è previsto un accesso limitato al Tribunale federale in casi di estradizione e assistenza giudiziaria (Boll. Uff. 2005 CS 118, 533 / Boll. Uff. 2005 N 642).

In base a questa normativa, sono impugnabili davanti al Tribunale penale federale le decisioni in materia di estradizione dell'Ufficio federale di giustizia e le decisioni in materia di assistenza giudiziaria con le quali un'autorità cantonale o federale chiude la procedura. Le decisioni su ricorso emanate dal Tribunale penale federale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale, se si tratta di un'estradizione o di una misura di assistenza giudiziaria che richiede una misura coercitiva e in presenza di un caso particolarmente importante. Vi è un caso particolarmente importante, ad esempio, segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF; FF 2005 3643). Nell'ambito della procedura davanti al Tribunale federale, mediante un termine ricorsuale di dieci giorni e un termine di quindici giorni per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso si intende garantire che venga tenuto conto del principio dell'accelerazione della procedura. La stessa procedura vale anche per le domande di assistenza giudiziaria degli Stati Uniti. Non sono sottoposti a questa normativa i casi di assistenza amministrativa internazionale, per i quali il Parlamento si è attenuto all'approccio originario del Consiglio federale, che prevedeva un'unica istanza di ricorso.

Con la procedura ricorsuale a due istanze, approvata dal Parlamento il 17 giugno 2005, si corrisponde ampiamente alla richiesta della mozione. Dopo l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale, la massima istanza giudiziaria federale avrà la possibilità di esaminare i punti criticati dall'autore della mozione e di colmare eventuali lacune. La giurisprudenza del Tribunale federale sarà determinante per ogni procedura di assistenza giudiziaria e se ne terrà conto nei pertinenti trattati futuri. Alla luce di questi sviluppi, il Consiglio federale non vede alcuna urgenza di procedere a ulteriori adeguamenti legislativi in materia di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.