04.3176 · Interpellanza · 2004-03-19
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il DDPS sta liquidando del materiale che il passaggio a Esercito XXI ha reso superfluo. Al riguardo sorgono vari interrogativi sulla vendita di beni d'armamento passibili di un impiego bellico. Tra questi figurano segnatamente i carri armati.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Viene prestata la necessaria attenzione agli aspetti di politica estera di tali affari in materia d'armamento? Durante la vendita di beni d'armamento da parte dello Stato svizzero viene tenuto debitamente conto del fatto che si debbano anche considerare dei criteri che non sono applicabili a una società d'armamento privata?
2. Il Consiglio federale può assicurare che gli obiettivi della politica svizzera di sviluppo e di diritti umani sono pure presi in considerazione nel corso di tali vendite?
3. Il DDPS provvede a che i beni d'armamento utilizzati abitualmente nelle operazioni offensive non siano venduti a Stati che hanno partecipato recentemente ad azioni belliche senza mandato dell'ONU o senza trovarsi in una situazione di autodifesa?
Begründung
Per principio è corretto che l'esercito venda il materiale reso superfluo dal passaggio a Esercito XXI. È pure comprensibile che tali vendite abbiano come obiettivo principale il conseguimento del più alto ricavato possibile. Tuttavia, bisogna anche tener conto di altri criteri durante la vendita di beni d'armamento tra Stati.
In merito alle singole domande:
Ad 1
Una società privata che vende beni d'armamento può accontentarsi sostanzialmente di rispettare le prescrizioni di legge. Il legislatore gli ha in qualche modo risparmiato di dover riflettere sulle norme etiche, poiché ha tradotto in una legge le sue concezioni etiche in merito. Un privato può dunque concentrarsi sulla massimizzazione del profitto entro i limiti di tali norme di legge.
Per uno Stato il problema è diverso. La vendita di armi da parte di uno Stato non è solo un atto economico, ma è anche un atto politico. Di conseguenza, la liquidazione di beni d'armamento in esubero da parte della Confederazione non può unicamente avvenire secondo le regole applicabili ai privati. Sorge pertanto l'interrogativo sull'eventualità di coinvolgere altri Dipartimenti e Uffici interessati nella preparazione di tali vendite.
Ad 2
La Svizzera considera che un armamento eccessivo contravviene alle regole di "good governance" e reagisce a tale fenomeno riducendo ad esempio la cooperazione allo sviluppo. Sarebbe quindi problematico se la vendita di beni d'armamento da parte della Svizzera contribuisca all'armamento eccessivo di un Paese terzo.
Ad 3
Una società privata può fornire armi agli Stati che soddisfano attualmente le prescrizioni di legge. In qualità di Stato, la Confederazione dovrebbe inoltre tener conto del comportamento recente dell'acquirente. Tra i possibili acquirenti dei carri armati svizzeri si cita ad esempio l'Australia, che ha partecipato a un attacco contro un altro Stato senza mandato dell'ONU.
Stellungnahme des Bundesrates
Durante la vendita di materiali e armi che con il passaggio a Esercito XXI risultano eccedenti, le considerazioni finanziarie sono unicamente determinanti nel caso in cui esse non contravvengono ai principi di politica estera e di politica di sicurezza della Svizzera come esposti nei rapporti del Consiglio federale in materia di politica estera e di politica di sicurezza. Inoltre, sono ovviamente rispettate le disposizioni della legge sul materiale bellico e dell'ordinanza sul materiale bellico. In tal modo vengono stralciati dalla lista dei clienti potenziali numerosi Stati, segnatamente per quanto concerne le armi e i sistemi d'arma.
Il Consiglio federale risponde alle domande dell'autore dell'interpellanza come segue:
1. Durante la vendita di beni d'armamento in esubero il DDPS tiene conto dei principi di politica estera e di politica di sicurezza della Svizzera; una massimizzazione del profitto viene perseguita entro tali limiti.
2. Le esportazioni di materiale bellico necessitano sempre di un'autorizzazione. Quale autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza sul materiale bellico, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) decide su tutte le domande di esportazione d'intesa, ove occorra, con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri. In tale ambito esso tiene conto di tutti gli aspetti previsti dall'articolo 22 della legge sul materiale bellico e dall'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico, quindi anche degli obiettivi della politica di sviluppo e umanitaria svizzera.
3. Prima di una vendita il Consiglio federale e il DDPS valutano l'entità del rischio che i beni d'armamento forniti dalla Svizzera possano essere utilizzati per impieghi bellici contrari al diritto internazionale. Al riguardo hanno un ruolo la politica e la prassi in tempi recenti dello Stato destinatario, ma anche la valutazione se operazioni analoghe siano probabili in futuro, nonché se un impiego dei beni d'armamento forniti dalla Svizzera in tali operazioni future sia realisticamente possibile. Devono inoltre essere possibili riacquisti da parte del fornitore originario o da parte del produttore.
Risposta del Consiglio federale.