04.3185 · Mozione · 2004-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere alla modifica dell'articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale con l'obiettivo di portare dal 5 al 10 per cento la quota del prodotto dell'IVA destinato allo sgravio delle classi di reddito inferiori.
Begründung
Contrariamente all'imposta federale diretta, l'imposta sul valore aggiunto grava anche le classi di reddito inferiori. Per correggere tale situazione, al momento dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto si era deciso di destinare il 5 per cento del prodotto a questi gruppi. Finora la Confederazione ha impiegato questi soldi per ridurre i premi sull'assicurazione malattie.
In seguito all'aumento delle aliquote d'imposta già verificatosi e agli altri aumenti previsti, le classi di reddito inferiori subiranno un ulteriore aggravio. Secondo i dati figuranti nel messaggio sull'11a revisione dell'AVS, il maggiore aggravio ulteriore per le economie domestiche con un reddito di 40'000 franchi ammonta a circa 200 franchi (FF 2000 1705).
La nuova povertà è aumentata negli ultimi anni. Il numero delle persone senza reddito è nuovamente cresciuto. Lo Stato necessita pertanto di mezzi supplementari per mantenere una rete sociale solida.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
È indubbiamente vero che l'imposta sul valore aggiunto, contrariamente all'imposta federale diretta fortemente progressiva, grava anche le classi di reddito inferiori. La situazione è tuttavia molto più complessa di quanto si ipotizza implicitamente nella mozione, poiché non bisogna dimenticare alcuni punti:
L'aggravio dell'IVA non dipende dal reddito ma dal consumo. Non vi è una relazione automatica tra l'ammontare del reddito e l'aggravio dell'IVA, anche se è immaginabile che la quota del consumo diminuisca con l'aumento del reddito.
Inoltre, oggi esiste già un'aliquota fortemente ridotta per i beni di prima necessità, come ad esempio i prodotti commestibili e le bevande o i medicinali. L'aliquota ridotta è applicabile anche ai beni e alle prestazioni di servizi che seppure non esistenziali sono diventati nondimeno indispensabili nella vita di tutti i giorni e che quindi dovrebbero essere a disposizione di ampie cerchie di popolazione (ad es. giornali e libri, prestazioni di servizi delle società di radio e televisione).
Infine, occorre considerare che una parte del prodotto dell'IVA viene impiegata, di diritto e di fatto, per le opere sociali (AVS, AI) e quindi va già oggi anche a beneficio delle persone economicamente più deboli.
Ora, per quel che concerne in particolare l'estensione della quota a destinazione vincolata dell'IVA, perseguita nella mozione, occorre rilevare che già secondo l'articolo 41ter capoverso 3 della vecchia Costituzione federale il 5 per cento del prodotto dell'imposta era destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori. Questa norma è stata ripresa invariata nell'articolo 130 capoverso 2 della nuova Costituzione federale. Lo scopo di questa disposizione è di sgravare le classi di reddito inferiori spesso maggiormente colpite dall'IVA. L'articolo 196 numero 14 capoverso 2 della Costituzione federale prevede in concreto che, durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il 5 per cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. Nel frattempo l'Assemblea federale ha prorogato quest'impiego della quota a destinazione vincolata dell'IVA.
Il Consiglio federale ritiene che occorra di principio evitare simili destinazioni vincolate delle entrate fiscali. Secondo la cifra 4.5 delle linee direttive della politica finanziaria, adottate dal Consiglio federale il 4 ottobre 1999, nell'allestimento del preventivo occorre rispettare i classici principi in materia di preventivo. Oltre ai principi di anteriorità, pubblicità, regolarità, precisione, specialità, chiarezza, completezza e unità va osservato soprattutto il divieto della destinazione vincolata. La destinazione vincolata limita il margine di manovra nel definire le priorità in materia di politica finanziaria e può inoltre costituire un incentivo allo spreco. Per garantire la manovrabilità e la trasparenza di bilancio occorre evitare nel limite del possibile la destinazione vincolata. Pertanto, la quota a destinazione vincolata dell'IVA non dev'essere ulteriormente estesa.
Inoltre, nell'ambito delle discussioni per un nuovo regime finanziario, in occasione della votazione finale del 19 marzo 2004 si è deciso di mantenere la quota del 5 per cento del prodotto dell'IVA per le misure di sgravio delle classi di reddito inferiori. Di conseguenza, si può sostenere che il legislatore non ha voluto l'estensione, bensì unicamente la conferma della disposizione costituzionale.
Il Consiglio federale riconferma in sintesi che la richiesta principale dell'autore della mozione, ossia lo sgravio delle classi di reddito inferiori tramite l'IVA, è almeno indirettamente già realizzata e che un ulteriore sgravio tramite l'aumento della quota a destinazione vincolata non appare opportuno.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.