04.3207 · Interpellanza · 2004-05-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con il cosiddetto centesimo per il clima, l'Unione petrolifera e le associazioni di trasporto intendono introdurre una nuova imposta privata, una tassa obbligatoria che verrebbe riscossa su benzina e diesel. Dalla "newsletter" di economiesuisse emerge che gran parte di tali entrate fiscali (circa 100 milioni di franchi) finirà direttamente nelle casse della sua Agenzia dell'energia per l'economia (AenEC). Cfr. newsletter n. 1/2 2004 pag. 3: "Il progetto dovrebbe tuttavia essere realizzato sotto l'egida dell'Agenzia dell'energia affinché possano essere sfruttate tutte le possibili sinergie e cooperazioni fra le iniziative sviluppate nel settore dei carburanti e dei combustibili."
Con il centesimo per il clima, le due associazioni economiche Unione petrolifera ed economiesuisse, dopo essersi strenuamente opposte all'introduzione di una tassa d'incentivazione trasparente e conforme al diritto, assumeranno il ruolo d'autorità fiscale e di sovvenzione extraparlamentari.
In Svizzera, le imposte o le tasse obbligatorie private riscosse ai fini della protezione dell'ambiente sono disciplinate dalla legge. Ciò vale per esempio per la tassa sulle discariche (art. 32e LPAmb), per la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (art. 35a LPAmb), per la tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento (art. 35b LPAmb), per la tassa sul CO2 (art. 6 e 7 della legge sul CO2), per emolumenti e tasse per la protezione delle acque (art. 60a LPAc). Inoltre, richiedono sempre una modifica legislativa soggetta a referendum anche le tasse obbligatorie versate ad organismi privati, come ad esempio la tassa di smaltimento anticipata (32a LPAmb).
1. Da quando in Svizzera organismi privati sono autorizzati a riscuotere tasse?
2. Chi deciderà sull'utilizzo della nuova imposta sul clima. il centesimo per il clima, il cui ammontare pari o superiore a 100 milioni di franchi equivarrà a due se non a tre volte il volume di Svizzera Energia?
3. Al contrario della tassa sul CO2, interamente rimborsata, il centesimo per il clima, con il suo carattere di tassa obbligatoria, comporterà un aumento dell'aliquota fiscale. Il Consiglio federale ritiene giusto un simile aumento della quota d'incidenza dello Stato che, per di più, è privo d'ogni base giuridica?
4. Nel settore della protezione ambientale esistono altri esempi secondo i quali organismi privati decidono senza che vi siano le basi giuridiche sulla riscossione e la ridistribuzione di centinaia di milioni di franchi?
5. L'Unione petrolifera afferma che il centesimo per il clima è un provvedimento volontario.
a. Gli automobilisti hanno però veramente la possibilità di scegliere se pagare o no il centesimo per il clima quando fanno il pieno?
b. Le autorità federali possono assicurare agli automobilisti la libertà di decidere al momento di fare benzina se versare o no una tassa sul clima all'Unione petrolifera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il centesimo per il clima è una misura sostenuta dall'economia privata che deve essere attuata da una fondazione di diritto privato. Poiché può essere annoverato tra i provvedimenti volontari di cui all'articolo 4 della legge sul CO2, il centesimo per il clima non necessita di una base giuridica supplementare. Trattandosi di un accordo settoriale è sottoposto alla legge sui cartelli, la quale consente al Consiglio federale di autorizzare temporaneamente accordi in materia di concorrenza necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.
2. La fondazione Centesimo per il clima, istituita nel luglio 2005, fissa l'importo del centesimo per il clima e decide l'impiego dei proventi. Il consiglio di fondazione è composto fra gli altri da rappresentanti dell'Unione petrolifera, di economisuisse e del TCS. I proventi della fondazione dovrebbero aggirarsi sui 100 milioni di franchi all'anno, la maggior parte dei quali sarà destinata a misure nazionali. La parte più consistente degli obiettivi di riduzione fissati sarà tuttavia realizzata dalla fondazione mediante l'acquisto di certificati di emissione esteri. Per il computo delle misure nazionali sono determinanti le analisi dell'efficacia elaborate nell'ambito del programma SvizzeraEnergia. Il quadro per il computo dei certificati esteri è definito nell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2).
3. Occorre operare una distinzione fra aliquota fiscale e quota d'incidenza dello Stato. L'aliquota fiscale mette in relazione le entrate fiscali della Confederazione con il prodotto interno lordo, la quota d'incidenza invece mostra la spesa dello Stato in riferimento al prodotto interno lordo. Il centesimo per il clima non è un'imposta statale, bensì una tassa riscossa da una fondazione sostenuta dall'economia privata e di diritto privato. Di conseguenza, il centesimo per il clima non comporta l'aumento né l'aliquota fiscale né la quota d'incidenza dello Stato. Per contro, i proventi della tassa d'incentivazione sul CO2 sono contabilizzati come entrate e uscite nel conto finanziario della Confederazione. Pertanto, la tassa sul CO2 comporta un aumento dell'aliquota fiscale e della quota d'incidenza dello Stato, nonostante la tassa sia, in effetti, priva d'incidenza sul bilancio. Infatti, i proventi vengono ridistribuiti al settore economico e alla popolazione.
4. Un precedente al centesimo per il clima esiste nella ricerca energetica, quando nel 1990 fu introdotto nella Costituzione l'articolo sull'energia. Nel 1977 le organizzazioni di categoria dei vettori energetici petrolio, gas naturale, carbone e corrente elettrica hanno istituito il Fondo nazionale per la ricerca energetica (NEFF) alimentato negli anni Settanta e Ottanta con circa 15 a 17 milioni di franchi l'anno provenienti da un supplemento di prezzo. Il contributo finanziario dei singoli vettori dipendeva dalla loro quota al consumo energetico finale.
5. Il centesimo per il clima può essere annoverato tra i provvedimenti volontari di cui all'articolo 4 della legge sul CO2. Viene riscosso come supplemento di prezzo a livello delle importazioni e non quando gli automobilisti fanno il pieno. A tal riguardo, gli automobilisti non hanno pertanto alcuna scelta. La Confederazione non può garantire tale libertà di scelta, poiché motivi di diritto costituzionale le vietano d'influire sulla riscossione e sull'utilizzo dei mezzi ottenuti con il centesimo per il clima.
Risposta del Consiglio federale.