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04.3236 · Mozione · 2004-05-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di obbligare le ONG e le organizzazioni no-profit che ricevono contributi dagli enti pubblici o da aziende da questi controllati a pubblicare in modo dettagliato i loro conti economici e a presentare un rendiconto sull'utilizzazione di tali contributi.

Begründung

Il diritto di ricorso è un'arma importante a disposizione delle organizzazioni che ne beneficiano. Numerosi progetti, fra cui alcuni molto noti come quello dello stadio di Zurigo, e i relativi investimenti sono bloccati a causa di un ricorso pendente o di trattative ancora in corso. Nonostante le organizzazioni legittimate a ricorrere affermino ripetutamente il contrario, lo strumento del ricorso non è affatto utilizzato soltanto per assicurare il rispetto della legislazione ambientale. Gli accordi tra tali organizzazioni e gli investitori coinvolti nei progetti sono utilizzati anche per soddisfare interessi particolari, del tutto estranei al diritto ambientale. Infatti, sono addotti a pretesto per stipulare anche risarcimenti a favore di una parte in causa, pene convenzionali e accordi che possono essere senza dubbio interpretati come una garanzia per "futuri mandati".

Non per ultimo, quanto appena illustrato solleva qualche interrogativo sulle modalità di finanziamento di tali organizzazioni, interrogativi che nelle ultime settimane hanno suscitato un interesse particolare. Siccome le organizzazioni legittimate a ricorrere osservano semplicemente quanto prescritto dalla legislazione ambientale, può essere solo nel loro interesse render conto all'opinione pubblica sui contributi ricevuti dagli enti pubblici e sulla loro utilizzazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È esatta l'affermazione secondo cui la Confederazione concede a singole organizzazioni non governative (ONG), in particolare ad organizzazioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici d'importanza nazionale, sulla base dell'articolo 14 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), contributi ai costi per le loro attività di interesse pubblico. Queste attività riguardano concretamente la cura e la gestione di riserve naturali, di edifici e siti meritevoli di protezione, l'esecuzione di lavori preliminari per inventari, la consulenza, la protezione e la cura del paesaggio, la formazione e le relazioni pubbliche (cfr. il parere espresso dal Consiglio federale in merito alla raccomandazione Rochat 97.3493). Da poco vengono inoltre negoziati con le organizzazioni, quale base per la concessione di contributi, accordi di prestazione che hanno come oggetto il sostegno ad un progetto concreto. Le attività legate all'esercizio del diritto di ricorso delle organizzazioni non beneficiano per contro di contributi federali.

Le autorità competenti (UFC, UFAFP) svolgono controlli e attuano le misure necessarie secondo le prescrizioni della legge sui sussidi e della legge sulle finanze della Confederazione sia in sede di concessione dei contributi federali, sia al momento dell'esame della loro utilizzazione. Con la stipulazione dei nuovi accordi di prestazione, l'obbligo di rendiconto riguardo l'utilizzazione dei contributi federali viene addirittura rafforzato. Inoltre, l'opinione pubblica ha un legittimo interesse ad essere informata sull'impiego da parte delle organizzazioni interessate dei contributi loro elargiti. La conseguente pubblicazione del conto economico delle organizzazioni interessate può essere considerata adeguata nella misura in cui tange le attività svolte nell'ambito del diritto di ricorso. Nel corso del trattamento dell'iniziativa parlamentare Hoffmann (02.436) saranno esaminati i termini concreti di tale pubblicazione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.