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04.3272 · Interpellanza · 2004-06-03

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Come è noto, a metà maggio il Consiglio federale ha concluso gli accordi bilaterali II, poi ha firmato il documento comune ("Conclusions") adottato durante l'incontro al vertice tra la Svizzera e l'Unione europea (EU). Questo documento eliminerebbe segnatamente le ul-time controversie sugli accordi di Schengen e su quello della lotta contro la frode. Preve-drebbe in particolare che l'assistenza giudiziaria sarà accordata solo in caso di doppia in-criminazione, vale a dire unicamente se il reato è perseguito penalmente sia nel Paese che domanda detta assistenza, sia in quello a cui la domanda è indirizzata. Nel caso in cui il principio della doppia incriminazione fosse soppresso per le imposte dirette in seguito all'evoluzione del patrimonio normativo di Schengen, la Svizzera dovrebbe essere esonera-ta a tempo indeterminato dalla ripresa di tali nuove disposizioni. Essa sarebbe quindi eso-nerata, anche in futuro, dall'obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria nel campo delle imposte dirette e il segreto bancario sarebbe durevolmente salvaguardato.

Inoltre l'UE ha accettato l'offerta svizzera di versare un ammontare di un miliardo di fran-chi ripartito su cinque anni per contribuire alla coesione sociale dell'Europa allargata.

Le autorità svizzere non hanno esitato a parlare di "breccia" ottenuta nei negoziati bilatera-li II e hanno già pubblicato una vasta documentazione ("fact sheets", ecc.) per informare il popolo su quanto considerano un risultato positivo. Il dibattito pubblico è dunque lanciato prima di disporre del testo dell'accordo.

In un articolo apparso nella "Weltwoche", parecchi esperti indipendenti mettono in guar-dia. Sono persuasi che con i due accordi (Schengen e lotta contro la frode) il segreto banca-rio è perlomeno pregiudicato. Determinati media hanno d'altronde riferito che il consiglie-re federale Hans-Rudolf Merz aveva domandato a Xavier Oberson, professore di diritto fi-scale all'università di Ginevra, di fare una perizia sulle ripercussioni di questi due accordi sul segreto bancario svizzero. Il professor Oberson conclude che gli accordi negoziati nei due settori indeboliscono in modo incontestabile il segreto bancario. Ha sottolineato segna-tamente che l'evasione fiscale non aveva mai giustificato uno scambio di informazioni a favore delle autorità dell'Unione europea e che non vedeva come si potesse in futuro "sal-vaguardare intatti gli altri pilastri del segreto bancario svizzero". Per il professor Oberson, , firmando questi accordi la Svizzera abolisce la distinzione tra evasione e frode fiscale. Egli sospetta che l'UE utilizzi la fiscalità indiretta per penetrare° poco per volta nella cittadella della fiscalità diretta e tenti di forzare uno dopo l'altro i chiavistelli del segreto bancario. Aggiunge anche che i clienti privati potrebbero presto essere colpiti dalla soppressione di quest'ultimo se omettono di dichiarare la fattura della gestione del loro conto presso una banca svizzera; in casi siffatti, l'autorità fiscale interessata potrebbe indirizzare una do-manda di assistenza amministrativa alla Svizzera e quest'ultima avrebbe l'obbligo di forni-re informazioni bancarie. L'UDC ritiene preoccupanti queste conclusioni. Essa è del parere che la Svizzera possa concludere con l'UE soltanto accordi che non pregiudicano minima-mente il segreto bancario. Di questo avviso è evidentemente anche la popolazione svizzera che manifesta regolarmente il suo sostegno al segreto bancario in occasione di sondaggi. Questo comportamento dà al sovrano un diritto ancor maggiore di conoscere il contenuto esatto dei documenti firmati in occasione dell'incontro al vertice del 19 maggio a Bruxelles e di sapere se gli esperti hanno veramente messo in guardia contro le minacce che pesano sul segreto bancario. Gli accordi negoziati dal Consiglio federale hanno conseguenze non trascurabili per la Svizzera. Il popolo e il Parlamento potranno farsi un'opinione e prendere una decisione soltanto se conoscono tutti gli annessi e connessi relativi a detti accordi.

Inoltre nel corso dei prossimi cinque anni la Svizzera verserà all'UE un contributo annuo° di coesione di 200 milioni di franchi. Siccome siffatto contributo non potrà essere oggetto di un referendum sarebbe interessante per il pubblico conoscere almeno il parere del Dipar-timento federale delle finanze (DFF) in merito a siffatti pagamenti.

Il Consiglio federale ha il compito di informare sin dall'inizio obiettivamente (quindi an-che sulle ripercussioni negative) e di astenersi dal censurare importanti opinioni che si sco-stano dalle sue. Pertanto in questa prima fase della formazione delle opinioni è importante che tutti gli aspetti siano resi pubblici e dibattuti.

Visto quanto precede l'UDC incarica il Consiglio federale di rispondere alle seguenti do-mande:

1. Il professor Oberson ha effettivamente allestito una perizia di 11 pagine sulle "conclu-sioni" che l'UE e la Svizzera hanno firmato il 19 maggio a Bruxelles? Nell'affermativa, il Consiglio federale è disposto a pubblicare tale perizia?

2. La perizia del professor Oberson è la prima a mettere in luce le conseguenze che avran-no gli accordi di Schengen e quello sulla lotta contro la frode fiscale sul segreto banca-rio svizzero, oppure il Consiglio federale ha fatto allestire altre perizie su questa pro-blematica nota da parecchio tempo?

3. Perché mai il contenuto di questa perizia ed eventualmente di altre perizie non è stato divulgato?

4. Il Consiglio federale ha fondato sulla perizia del professor Oberson ed eventualmente su altre perizie la sua decisione di accettare gli accordi bilaterali?

5. Quale è la posizione del DFF sui versamenti annui di 200 milioni di franchi che saran-no effettuati durante cinque anni a titolo di contributo di coesione? Il DFF ha allestito un rapporto concernente qeusti versamenti e, nell'affermativa, il Consiglio federale è disposto a pubblicarlo?

Stellungnahme des Bundesrates

Durante questi ultimi tre anni il Consiglio federale ha seguito con attenzione i negoziati sugli accordi bilaterali bis, incluso l'accordo di Schengen e quello sulla lotta contro la frode. Nel processo decisionale ha utilizzato tutte le fonti di informazione di cui disponeva e preso in considerazione tutti i punti di vista, compreso il parere del professor Xavier Oberson, citato dagli autori dell'interpellanza, nonché perizie anteriori. Ha proceduto a una valutazione di tutti gli elementi pertinenti e preso la sua decisione con cognizione di causa.

Certi organi di stampa hanno effettivamente preteso che la conclusione degli accordi di Schengen e di quello sulla lotta contro la frode indebolisse sensibilmente il segreto bancario. In merito si è argomentato che l'assistenza giudiziaria e amministrativa in materia di imposte indirette rappresentava un passo verso la soppressione del segreto bancario nel campo delle imposte dirette. Queste asserzioni sono tuttavia inesatte.

Nel quadro della lotta contro la frode, la Svizzera accorda alle autorità degli Stati membri dell'UE - nel campo delle imposte indirette - un accesso alle informazioni bancarie identico a quello di cui si avvalgono le autorità svizzere (trattamento nazionale), vale a dire mette a disposizione gli stessi strumenti di cui essa dispone in virtù delle proprie disposizioni di procedura. Questa prassi seguita attualmente a livello nazionale è compatibile con il segreto bancario.

L'accordo contro la frode applica inoltre il principio di specialità: le informazioni scambiate nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa non possono essere utilizzate per uno scopo che non sia il perseguimento del reato per il quale sono state trasmesse o dei reati per i quali è accordata l'assistenza. Un'utilizzazione che non rientri nel campo di applicazione dell'accordo, per esempio nel campo delle imposte dirette, è vietata dall'accordo.

Inoltre la Svizzera beneficia di una deroga illimitata, fissata contrattualmente ("opt out") nel caso in cui l'evoluzione del patrimonio normativo di Schengen comportasse una modifica della disposizione concernente l'assistenza giudiziaria in materia di imposte dirette della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (art. 51 CAAS). In questo modo è garantito che la Svizzera non accorderà neppure in futuro l'assistenza giudiziaria e amministrativa in caso di evasione fiscale nel campo delle imposte dirette. Il segreto bancario è così preservato a lungo termine.

Domanda 1:

Il parere del professor Xavier Oberson è stato formulato quando non erano noti tutti gli elementi dell'accordo del 19 maggio. Secondo la prassi usuale non sono pubblicate le prese di posizione interne ed esterne.

Domanda 2:

Come esposto qui sopra, il Consiglio federale si è basato su numerose informazioni per decidere. Oltre che servirsi delle perizie interne ed esterne, esso ha continuamente dialogato con gli attori economici della Svizzera direttamente interessati.

Domanda 3:

Questi documenti sono interni e servono come base alle deliberazioni confidenziali del Consiglio federale.

Il risultato di tutte le analisi sarà presentato con il risultato dei negoziati in modo dettagliato nel messaggio relativo agli accordi bilaterali bis e sarà situato nel giusto contesto, vale a dire quello delle soluzioni concrete elaborate con l'UE.

Domanda 4:

Il Consiglio federale ha fondato la propria decisione su un'ampia base.

Domanda 5:

Per quanto concerne il contributo di coesione all'UE allargata, il Consiglio federale si è fondato per decidere su considerazioni economiche e politiche, nonché sul rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale a cui ha pure partecipato il DFF.

Risposta del Consiglio federale.