04.3278 · Mozione · 2004-06-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le procedure amministrative in applicazione del diritto amministrativo federale devono essere limitate nel tempo. Ogni autorità dev'essere tenuta a decidere entro tre mesi dopo la conclusione dell'ultimo scambio di scritti o della procedura probatoria. Un procedimento non deve durare complessivamente più di sei mesi a partire dalla presentazione del primo scritto. D'intesa con le parti, è possibile prorogare un termine.
Se entro il termine fissato non viene pronunciata una decisione, le spese processuali sono addebitate allo Stato, a meno che un'autorità giudiziaria superiore non legittimi il superamento del termine invocando la particolare complessità di un caso.
I termini applicabili alla risposta, alla replica, alla duplica e ad altre petizioni non sono prorogabili.
Begründung
Si fa spesso notare che l'esercizio del diritto di ricorso da parte delle associazioni causi ritardi nella realizzazione di importanti progetti. Il problema è tuttavia un altro: nella maggior parte dei procedimenti amministrativi le autorità di ricorso e i tribunali amministrativi non decidono entro un termine ragionevole. Se le autorità trattassero i casi più rapidamente, buona parte delle discussioni riguardanti il diritto di ricorso delle associazioni perderebbero consistenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La durata delle procedure di ricorso è già stata oggetto più volte di interventi parlamentari. L'esigenza di una rapida evasione dei casi si riferiva tuttavia di volta in volta a un ambito giuridico determinato, dove i ritardi procedurali possono avere effetti particolarmente negativi. In questo senso la mozione 03.3239, trasmessa nel marzo 2004 dal Consiglio nazionale (seconda camera), esigeva una razionalizzazione della procedura ricorsuale in materia di assicurazioni malattia. Le pertinenti proposte di revisione della legge sull'assicurazione malattia sono attualmente in fase di elaborazione. È sempre attuale anche il tema relativo all'accelerazione della procedura ricorsuale nell'ambito del diritto d'asilo e degli stranieri (cfr. per esempio l'interpellanza Heberlein 03.3125 e gli attuali dibattiti parlamentari concernenti la revisione della legge sull'asilo).
Al contrario di questi progetti di revisione specifici, la presente mozione esige un coordinamento generale di tutte le procedure ricorsuali in materia di procedura amministrativa federale. La decisione delle autorità di ricorso dovrebbe quindi essere pronunciata al più tardi tre mesi dopo la conclusione dell'ultimo scambio di scritti o della procedura probatoria. Inoltre, una procedura di ricorso non dovrebbe durare complessivamente più di sei mesi a partire dalla presentazione del primo scritto, con la possibilità tuttavia per le parti di concordare una proroga di tale termine.
Come già sottolineato dal Consiglio federale nelle sue risposte alle interpellanze Heberlein (03.3125) e Beerli (03.3137), la fissazione di un termine legale di trattazione non rappresenta una soluzione adeguata al fine di accelerare la procedura. In teoria la fissazione di un termine avrebbe senso se fossero messe a disposizione, in quanto misure fiancheggiatrici, le necessarie risorse in termini di personale. A ciò si aggiunge il fatto che termini di trattazione uniformi applicabili a tutti gli ambiti della procedura amministrativa federale non terrebbero in sufficiente considerazione le particolari condizioni dei rispettivi settori giuridici o le circostanze dei casi concreti.
In merito ai termini e alle misure proposte possono in particolare essere formulate le osservazioni seguenti.
La fissazione di un termine di tre mesi a partire dalla conclusione dello scambio degli scritti o della procedura probatoria non comporterebbe nel complesso un'accelerazione della procedura. È vero che le autorità di ricorso, al fine di rispettare un simile termine, potrebbero impiegare le loro risorse in modo da evadere i procedimenti entro tre mesi dalla conclusione della procedura probatoria. In molti casi, però, senza la messa a disposizione di risorse supplementari le autorità ricorsuali riuscirebbero in tale intento soltanto a scapito di quei procedimenti che si trovano ancora nella fase istruttoria o probatoria, e ai quali quindi non si applicherebbe ancora il termine di tre mesi. Per quanto riguarda questi procedimenti, si accorcerebbe quindi unicamente il lasso di tempo che intercorre tra la conclusione della procedura probatoria e la decisione. La durata complessiva dell'intera procedura (inclusa la procedura probatoria) non verrebbe invece abbreviata.
Neppure la fissazione nella legge di un termine complessivo di sei mesi a partire dalla presentazione del primo scritto permetterebbe di accelerare la procedura. Ciò è dimostrato dalle esperienze acquisite nell'ambito dell'assicurazione malattia, dove in numerosi casi i termini legali di quattro e otto mesi (art. 53 cpv. 3 LAMal) non possono essere rispettati. Proprio perché i termini stabiliti dalla LAMal non si sono rivelati una misura sufficiente per realizzare l'obiettivo prefissato, con la trasmissione della mozione 03.3239 il Consiglio federale è stato incaricato di cercare altre soluzioni per il coordinamento delle procedure di ricorso nell'ambito delle assicurazioni malattia. Le innovazioni esaminate nell'ambito di tale mandato (ad esempio il divieto di addurre nuovi fatti e mezzi di prova, termini per la presentazione di osservazioni stabiliti dalla legge e non prorogabili ecc.) si riferiscono tuttavia al settore specifico delle assicurazioni malattia, nel quale vi è un forte interesse a una rapida composizione delle controversie in materia di tariffe, in considerazione della pianificazione ospedaliera e finanziaria annuale dei Cantoni. Non sarebbe giustificato applicare automaticamente tali innovazioni a tutte le procedure ricorsuali federali.
Anche ammettendo, contro il parere del Consiglio federale, che fissare nella legge la durata dei procedimenti possa effettivamente contribuire all'accelerazione della procedura, l'applicazione globale di questo provvedimento a tutti i procedimenti amministrativi federali si rivelerebbe problematica. Si può infatti presumere a priori che in presenza di fattispecie complesse tale termine non potrebbe essere rispettato. Non bisogna dimenticare che le autorità ricorsuali di prima istanza sono tenute a determinare d'ufficio la fattispecie. In numerosi casi ciò non è possibile senza l'adozione di provvedimenti istruttori spesso onerosi (ad esempio discussioni tenute in occasione di sopralluoghi, perizie relative a immissioni sonore, perizie mediche ecc.). Poiché occorre offrire di volta in volta alle parti l'opportunità di esprimersi in merito ai mezzi di prova e ai risultati della procedura probatoria, gli accertamenti di fattispecie complesse richiedono spesso vari mesi. Ciò riguarda soprattutto i casi in cui è previsto il diritto di ricorso delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente: proprio in questi casi un termine legale di trattazione di sei mesi si rivelerebbe illusorio. Si creerebbero aspettative alle quali in molti casi le autorità non sarebbero in grado di rispondere.
La mozione non chiede soltanto che venga sancito un termine di procedura, nel senso di un termine d'ordine senza conseguenze dirette, ma prevede anche un carattere "sanzionatorio". Se il termine legale non può essere rispettato, le spese processuali dovrebbero essere addossate allo Stato. Sono fatti salvi un prolungamento del termine d'intesa con le parti oppure l'avallo del superamento del termine da parte di un'autorità superiore in casi eccessivamente complessi.
Le procedure di ricorso amministrativo coinvolgono spesso più parti. Proprio nei casi a cui la mozione fa riferimento e in cui viene esercitato il diritto di ricorso delle associazioni, si contrappongono spesso un richiedente (p. es. un committente) e una parte che si oppone alla richiesta (p. es. abitanti o organizzazioni ambientaliste). In questi casi di solito una delle parti ha interesse a che il procedimento non venga concluso rapidamente, e nel limite del possibile cerca di ritardarne lo svolgimento. L'autorità dispone di mezzi limitati per opporsi a un tale comportamento. In molti casi una regola che addossasse le spese giudiziarie allo Stato in caso di procedimento superiore a sei mesi non permetterebbe di conseguire l'obiettivo auspicato. Una simile regola favorirebbe spesso in modo ingiustificato la parte che è interessata a ritardare lo svolgimento della procedura. Inoltre, addebitare i costi allo Stato nei casi in cui il termine di trattazione non viene rispettato non sortirebbe l'effetto auspicato. Se un'autorità giudiziaria ritarda in modo ingiustificato la presa di una decisione, significa che vi è un problema di conduzione interno all'autorità medesima, che può in definitiva essere affrontato soltanto con l'adozione di misure a livello di personale. Addebitare le spese allo Stato in determinate procedure ricorsuali non permetterebbe invece di risolvere il problema. In particolare non indurrebbe il personale giudiziario che lavora in modo inefficiente a impiegare meglio e in maniera più mirata le proprie risorse.
Se la proposta di far sopportare le spese allo Stato non contribuisce ad accelerare il procedimento, diviene superflua anche l'eccezione proposta nella mozione e riguardante i casi in cui un'autorità giudiziaria superiore autorizzi il superamento del termine a causa dell'eccessiva complessità del caso. Una simile eccezione non sarebbe del resto nemmeno opportuna, poiché farebbe scattare un procedimento d'impugnazione supplementare. Infatti, la parte a cui sono state addossate le spese può ritenere, contrariamente a quanto deciso dall'autorità di ricorso, che il caso non sia eccessivamente complicato: in tal caso, benché non avesse intenzione di impugnare la sentenza nel merito, la parte in questione dovrebbe rivolgersi all'istanza successiva affinché faccia luce su questo aspetto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.